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Il condono edilizio per inerzia del comune: quando scatta il silenzio-assenso

Nel campo del condono edilizio, in base a quanto stabilito dall'art. 35 della legge n. 47/1985 (primo condono), il meccanismo del silenzio-assenso può operare solo quando la richiesta di sanatoria possiede effettivamente tutti i requisiti necessari, sia soggettivi che oggettivi, per poter essere accolta. In tale circostanza, se il Comune non si pronuncia entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, la sanatoria si considera rilasciata per effetto del silenzio dell’amministrazione.

Le regole del silenzio-assenso per quanto riguarda il condono edilizio risalgono addirittura al Primo condono (legge 47/1985), che in tal senso ha fissato dei paletti validi per tutte e tre le sanatorie straordinarie, ovverosia quelle nelle quali si cerca di regolarizzare un abuso sostanziale (a differenza della sanatoria ordinaria che 'sana' un abuso formale, o una parziale difformità).

Di recente, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, nelle sentenze 7919 del Consiglio di Stato e 17360 del Tar Lazio, proprio su questo argomento, fornendo delle linee guida che i richiedenti di un condono possono seguire qualora alla loro istanza sia seguita l'inerzia del comune. Non sempre, infatti, il silenzio assenso si forma, ma è necessario che si rispettino delle condizioni precise.

 

La domanda di condono deve essere completa

Palazzo Spada osserva che il silenzio assenso della PA in base all’art. 35 comma 18 della Legge 47/85 presuppone che il richiedente abbia provveduto ad allegare alla domanda di condono tutta la documentazione necessaria per il suo esame, prescritta dal comma 3 art. 35 L. 47/85 (Consiglio di Stato n. 4540/2020, n. 3241/2019, n. 6899/2018, n. 753/2018; n. 187/2017).

In caso contrario il silenzio non è significativo e non produce effetto, perché è pienamente giustificato dalla impossibilità per l'Amministrazione di valutare l’istanza a causa della carenza documentale.

Il Consiglio di Stato ricorda infatti che, “in tema di condono edilizio, stante quanto previsto dall’art. 35 della L. 47/1985, deve rilevarsi come solo nel caso in cui la domanda di sanatoria edilizia presentata sia connotata dai requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, può applicarsi la disciplina del silenzio-assenso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2018, n. 6899) e che “l’art. 35, commi 1 e 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione e che alla stessa debbano essere allegati i documenti che vengono specificamente indicati; da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti; il termine di prescrizione può decorrere soltanto nel caso in cui si sia formato un atto tacito di condono. Pertanto, il decorso dei termini fissati dall’art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985, n. 47 presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 753; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 4 novembre 2019, n. 7523).

 

Silenzio assenso per condono in zone vincolate

Il silenzio assenso nel condono viene escluso qualora le opere rientrino nei casi previsti dall’art. 33 della L. 47/85: al di fuori di queste rigide casistiche, l’art. 32 stessa legge dispone che il condono delle opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole, autorizzazioni o nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Nel caso di specie, difetta uno dei presupposti legali costituito dal previo rilascio dei pareri favorevoli da parte delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici posti sull’area.

Risulta altresì indimostrato, anzi escluso per tabulas che le opere da condonare, indipendentemente dalla loro ubicazione e destinazione d’uso prima della trasformazione e indipendentemente dall’epoca di loro realizzazione, siano di mero completamento, avendo determinato la trasformazione del bene sia in senso fisico che in senso funzionale.

 

Silenzio-assenso dopo 24 mesi: occhio alla scadenza temporale per la richiesta!

Il TAR Lazio osserva invece per quanto riguarda il condono edilizio straordinario, la formazione del silenzio-assenso, per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi la regolarizzazione dell'abuso (in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso) ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e/o di diritto previsti dalla disposizione.

Ciò premesso, l'art. 35 della legge 47/85 reca testualmente che “La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985.”

Tra i presupposti per l’accoglibilità della domanda va senz’altro annoverata la presentazione della stessa nei termini perentori indicati dal legislatore.

Infatti, ogni condono edilizio ha una 'data di scadenza', cioè una forchetta temporale entro la quale si deve (o meglio, doveva) presentare richiesta per la sanatoria straordinaria.

Ma nel caso di specie, l'istanza di condono risulta essere stata presentata in data in data 27 dicembre 1986, e dunque ben oltre il termine di legge per cui si è in presenza di una radicale inammissibilità/improponibilità originaria della stessa. Ciò esclude che possa ritenersi formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono del dante causa dello stesso ricorrente, il che rende a maggior ragione “vincolato” il diniego di sanatoria presupposto alla disposta demolizione. 


LE SENTENZE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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