Il condono edilizio può essere respinto per documentazione incompleta? I chiarimenti
Il condono edilizio permette di sanare interventi edilizi abusivi, ma solo se la domanda è completa e corredata da tutta la documentazione richiesta, comprese asseverazioni tecniche, eventuali nulla osta e autorizzazioni. La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1179/2025 conferma che la mancanza di documenti o la non conformità delle opere autorizzate può portare al rigetto della domanda e impedire il silenzio-assenso.
Condono edilizio: quando la domanda può essere respinta dal Comune
Il condono edilizio, nato per consentire la regolarizzazione di interventi edilizi abusivi, non è una procedura immediata e priva di rischi se non completa dell'opportuna documentazione.
Questa procedura nasce per permettere ai cittadini di sanare le proprie costruzioni irregolari, ma a condizione che vengano rispettati determinati requisiti e che l’istanza sia corredata da tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta.
Tra i documenti fondamentali vi sono le asseverazioni dei tecnici abilitati, i nulla osta e le autorizzazioni relative ai vincoli eventualmente presenti sul territorio.
Solo se l’istanza è completa e correttamente compilata allora l’Amministrazione può valutare se concedere la sanatoria o rigettarla.
Bisogna fare un’ulteriore precisazione in merito a quanto previsto dalla legge per alcuni casi (istanza completa e priva di incoerenze), per i quali trascorso un certo periodo, il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza diventa “silenzio-assenso”.
Diverso è il caso ove l'istanza sia manchevole di taluna documentazione o preveda difformità nella domanda, ciò non può che preclude la formazione del silenzio-assenso e di conseguenza l’Amministrazione può rigettare la richiesta.
Quanto detto trova conferma nella sentenza del TAR dell’Emilia-Romagna n. 1179/2025, per la quale i ricorrenti avevano presentato istanza di condono per interventi realizzati al secondo piano di un edificio, ma il Comune aveva respinto la domanda, evidenziando la mancata realizzazione di un portico di collegamento tra due fabbricati, previsto come condizione essenziale per derogare alle distanze minime tra edifici.
La sentenza ha confermato l’infondatezza del ricorso, sottolineando come il rispetto dei limiti normativi e la completezza della documentazione siano requisiti imprescindibili per ottenere il condono.
Condono edilizio respinto: quando il silenzio-assenso non vale
Nel 2002 il Comune aveva rilasciato una concessione edilizia per la sopraelevazione di un fabbricato residenziale e per la costruzione di un portico di collegamento tra due edifici, contraddistinti come “A” e “B”.
Nel 2004, uno dei proprietari presenta un istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003, per sanare interventi eseguiti al secondo piano dell’edificio.
In seguito però il Comune respinge la richiesta, in quanto le opere costituivano una variante essenziale al permesso originario, in violazione delle distanze minime tra edifici previste dalla legge, rendendo quindi impossibile la sanatoria.
I ricorrenti impugnano il provvedimento sostenendo varie argomentazioni ma il TAR respinge il ricorso, confermando la posizione del comune.
Il TAR fornisce una serie di spiegazioni, ossia “Dalla documentazione fotografica allegata dalla difesa comunale il suindicato portico non risulta presente e neppure dal volo aerofotogrammetrico del 26/05/2004 (...) così come dal certificato statico del 27.01.2003 (...) ove si attesta la presenza della sola sopraelevazione. Con istanza prot. (...) del 21/05/2015 (...) hanno chiesto “di costruire fedelmente il portico a collegamento dei due fabbricati presente nel permesso di costruire (...), lasciando chiaramente intendere l’inesistenza sin dall’origine del portico in difformità da quanto autorizzato nella concessione edilizia. (…) Non ritiene dunque il Collegio fornita la prova da parte dei ricorrenti dell’avvenuta realizzazione del portico di collegamento tra i due edifici, previsto dal titolo edilizio del 2002. (…) Ai sensi dell’art. 29 L.R. 23/2004 alla domanda di condono va allegata l’asseverazione del tecnico abilitato, asseverazione che nella fattispecie è stata allegata in modo incompleto ovvero senza attestazione che trattasi di opera abusiva ricadente nella Tipologia 1 come definita dalla legge 326/2003. Tale asseverazione non è invero mai stata prodotta nemmeno in giudizio dai ricorrenti.”
Non vi è prova della realizzazione del portico tra i fabbricati, condizione essenziale per derogare ai limiti di distanza previsti dalla legge, infatti, sia la documentazione fotografica sia aerofotogrammetrica non ne confermava l’esistenza. L’asseverazione tecnica allegata all’istanza di condono era del tutto inadeguata in quanto non attestava la tipologia dell’opera abusiva secondo la legge 326/2003.
Infine il TAR evidenzia che “Come noto per giurisprudenza del tutto pacifica il silenzio assenso sulle domande di condono può realizzarsi solo a fronte di istanze che siano suffragate da una completa ed esaustiva documentazione che comprenda anche i nulla osta e le autorizzazioni relative ai vincoli che, eventualmente, gravano sul territorio di riferimento (…). Pertanto è ostativa alla formazione del silenzio assenso non solo la non veridicità della documentazione allegata ma anche la relativa incompletezza (…) dovendo l'interessato rappresentare all'Amministrazione tutti gli elementi necessari all'istruttoria procedimentale.”
Generalmente, per alcune pratiche amministrative, se l’amministrazione non risponde entro un certo termine, l’istanza si considera accettata automaticamente ossia si concretizza il silenzio-assenso.
Per i condoni edilizi, però, la cosa è diversa in quanto la domanda deve essere completa e corredata di tutti i documenti richiesti, cosa che non si è verificata nel caso in questione poiché la documentazione presentata era incompleta e non consentiva la formazione automatica del condono.
In conclusione il silenzio-assenso non può essere “automatico” se la domanda di condono non è completa o corretta. Nel caso di specie, mancava l’asseverazione tecnica necessaria, quindi il Comune aveva fatto bene a respingere l’istanza.
Quindi per ottenere un condono edilizio, è necessario rispettare tutte le condizioni formali e dimostrare concretamente la conformità delle opere agli interventi autorizzati.
Scarica la sentenza in allegato
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
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