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Il Consiglio di Stato boccia il decreto sulla riforma delle professioni

La riforma delle professioni è stata bocciata dal Cpnsiglio dei Ministri chiedendo delle sostanziali modifiche al Ministero della Giustizia

Il Consiglio di Stato boccia il decreto sulla riforma delle professioni, presentando numerose osservazioni critiche che bloccano lo schema di regolamento sulla riforma degli ordini professionali e chiedendo delle sostanziali modifiche al Ministero della Giustizia.

La disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione è l’argomento che viene criticato di più.

Occorre, secondo il Consiglio di Stato, specificare all’articolo 6 del Regolamento che quella di diciotto mesi è la durata “massima” del tirocinio, ricordando che nella legge non è prevista l’obbligatorietà del tirocinio stesso per tutte le professioni, ma solo per alcune, a differenza della riforma degli ordini professionali che definisce il tirocinio “obbligatorio".

I giudici propongono di lasciare libertà di scelta ai singoli ordinamenti, anche sulla durata del tirocinio stesso.

Alcuni professionisti (quelli iscritti agli albi divisi in due sezioni: laurea triennale e magistrale, come gli ingegneri) sarebbero costretti a svolgerlo due volte. A quel punto il loro ingresso nel mondo del lavoro sarebbero ritardato di molto.

Inoltre si sottolinea che è possibile svolgere i primi sei mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di studi, all’interno dell’Università, oppure presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea. Quest’ultima opzione non è disciplinata dal Regolamento e quindi occorre inserirla.

L’obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione non è una buona regola: meglio renderli facoltativi. Piuttosto è importante tenere presente la qualità dei corsi, che deve essere garantita fissando requisiti minimi validi per tutti (compresi ordini e collegi).

Il consiglio di stato propone inoltre di precisare la definizione di professione regolamentata, sottraendo le attività minori, seppur organizzate in albi, agli obblighi tipici delle professioni.

Nel regolamento infatti si estende il campo di applicazione a tutte le attività il cui esercizio è consentito a seguito dell’iscrizione in ordini, albi e collegi tenuti da amministrazioni ed enti pubblici.