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Il contenuto obbligatorio della fattura: un breve riepilogo

nell'articolo un breve riepilogo di quelli che sono i contenuti da inserire in fattura

Il contenuto obbligatorio della fattura anche alla luce delle novità recate dal decreto fiscale

 

fiscalitàIl Legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini Iva, nell’ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello sviluppo del commercio elettronico, ha definito il contenuto minimo obbligatorio della fattura.

La Direttiva 2006/112/CE ha dato, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare l’elenco degli elementi da indicare in fattura, in ogni caso salvaguardando il principio della proporzionalità degli obblighi imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori comunitari.

L’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972 dispone che la fattura contiene le seguenti indicazioni:

  • data di emissione;
  • numeroprogressivo che la identifichi in modo univoco;
  • dittadenominazione o ragionesocialenome e cognomeresidenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partitaIva del soggetto cedente o prestatore;
  • dittadenominazione o ragionesocialenome e cognomeresidenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partitaIva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • naturaqualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 11, D.L. 119/2018, data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, comma 1, n. 2), D.P.R. 633/1972;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, D.L. 331/1993;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo.

Si ricorda, inoltre, che:

  • le autofatture emesse dal cessionario/committente devono riportare l’annotazione “autofatturazione” (articolo 21, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972),
  • in caso di inversione contabile, l’articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura emessa dal cedente/prestatore deve recare l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale specificazione della norma di riferimento.

In caso di applicazione del meccanismo dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, in base al quale l’Iva applicata dal cedente/prestatore in sede di emissione della fattura è versata all’Erario dall’ente pubblico cessionario/committente, l’articolo 2, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015 dispone che in fattura sia riportata l’annotazione “scissione dei pagamenti”.