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Il Direttore dei lavori è responsabile per le difformità dei lavori eseguiti in SCIA?

Il TAR del Piemonte ( sent. n. 1001/2026) ribadisce che il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile delle difformità esecutive riscontrate in cantiere in quanto titolare di una posizione di garanzia e di un obbligo di vigilanza costante sull’esecuzione delle opere.

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 1001/2026 tratta un caso di trasformazione di un ex immobile industriale in una scuola privata e di alcune irregolarità edilizie emerse durante i controlli comunali. In particolare, il Comune aveva contestato la realizzazione di tramezzi interni nel piano interrato, che avevano suddiviso un unico locale in più depositi in difformità rispetto al progetto autorizzato. La decisione del TAR si concentra sia sulla legittimità del titolo edilizio alla luce delle irregolarità accertate (tra cui difformità esecutive e carenze procedurali), sia sull’estensione della responsabilità sanzionatoria al direttore dei lavori.
A tal proposito, è importante sottolineare che tra i compiti/doveri del direttore dei lavori vi sia l’obbligo di vigilare concretamente sul rispetto del progetto edilizio, per cui egli può essere a tutti gli effetti chiamato a rispondere delle difformità realizzate nel cantiere.


Chi è il direttore dei lavori?

Il direttore dei lavori è quel tecnico, incaricato dal committente, la cui funzione principale consiste nel controllare e coordinare l’esecuzione dell’opera al fine di ottenere un intervento edilizio eseguito alla regola dell’arte e aderente al titolo edilizio in possesso della committenza.

Egli ha quindi l’onere di verificare principalmente i seguenti punti:

  • la corretta realizzazione delle lavorazioni;
  • la conformità al progetto;
  • la qualità dei materiali impiegati;
  • la regolarità delle modalità esecutive;
  • il rispetto delle normative tecniche, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il direttore dei lavori nell’ambito dei lavori privati opera come professionista (libero professionista abilitato ed iscritto all’ordine di categoria) di fiducia del committente.
Nei lavori pubblici tale figura può essere ricoperta da personale tecnico interno alla stazione appaltante oppure un soggetto esterno da quest’ultima incaricato.

La sentenza del TAR del Piemonte evidenzia con chiarezza come la figura del direttore dei lavori comporti una responsabilità sostanziale e continuativa sull’esecuzione delle opere e qualora emergano delle difformità, delle carenze procedurali o, più in generale, delle irregolarità esecutive, la sua posizione di garanzia non si attenua, al contrario, si rafforza, imponendo al tecnico incaricato un controllo effettivo e non cartolare.

Entriamo nel merito della sentenza…

Tramezzi difformi, SCIA e cambio di destinazione d’uso: responsabilità del direttore dei lavori

Nel 2022 una società proprietaria di un immobile, originariamente destinato ad attività industriali, presenta una SCIA alternativa al permesso di costruire per trasformare i locali in una struttura destinata ad attività scolastiche private, con opere interne di ristrutturazione, comprese demolizioni e realizzazioni ex-novo di tramezzature per redistribuire gli spazi in funzione della nuova destinazione d’uso (approvata dall’amministrazione comunale col titolo edilizio).
Dopo il deposito della pratica edilizia e il pagamento rateizzato degli oneri urbanistici dovuti al Comune, i lavori erano stati eseguiti e l’immobile era stato utilizzato come scuola privata.

Successivamente, a seguito di una segnalazione dell’ASL e di sopralluoghi da parte di tecnici comunali, l’Amministrazione ha contestato diverse irregolarità edilizie, in particolare viene accertato che un locale (sulla carta unico vano) era stato suddiviso tramite tramezzi in tre distinti ambienti destinati a deposito, in difformità quindi rispetto al progetto allegato alla SCIA.

Il Comune ha contestato anche la mancata comunicazione di fine lavori e l’assenza della richiesta di agibilità per l’utilizzo scolastico dell’edificio, disponendo il ripristino dello stato originario dei locali.
L’ordine viene notificato anche all’architetto incaricato come progettista e direttore dei lavori, che ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al TAR.

Quando il Comune può ordinare sospensione e demolizione

In primis, il TAR precisa che “(…) il successivo ordine di demolizione e ripristino della pregressa destinazione d’uso, quest’ultimo adottato su esplicito richiamo dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 (lavori di ristrutturazione edilizia in difformità dal titolo abilitativo), sono stati motivati dal Comune di Torino (…) sulla base di ulteriori irregolarità, così testualmente enunciate in premessa: “
(…) Mancanza di comunicazione di fine lavori
Assenza di pratica per richiesta di agibilità.
Pratica S.C.I.A. *** *** incompleta poiché non sono stati corrisposti gli oneri concessori a seguito della richiesta di rateizzazione degli stessi.
Visto quanto sopra, la S.C.I.A. *** *** è da intendersi inefficace poiché incompleta. Il cambio d’uso e le opere edilizie perviste risultano di conseguenza essere state eseguite in assenza di titolo abilitativo. Si deve pertanto individuare come situazione legittima quella indicata nella Concessione edilizia *** ***.
Da sopralluogo effettuato dal CUT in data 08/11/2023, inoltre, si è potuto accertare che la disposizione interna è conforme a quella rappresentata sulle tavole di progetto della S.C.I.A. *** ***, ad esclusione del piano interrato dove sono presenti delle divisioni dell’unico locale in tre locali con destinazione a deposito materiali vari”.

L’ordinanza comunale di demolizione non si fonda solo sul mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma è motivata anche da ulteriori irregolarità, tra cui alcune mancanze procedurali (comunicazione fine lavori, richiesta agibilità, SCIA incompleta/inefficace). Inoltre, viene accertata una difformità edilizia nel piano interrato, dove sono stati realizzati nuovi tramezzi non conformi al progetto autorizzato che motiverebbe la notifica anche al direttore dei lavori dell’ordinanza.

A questo punto viene sottolineato che “(l)a giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, si configura in capo al direttore dei lavori ()una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo (…). Il ricorrente non ha provato alcunché in ordine alle parziali difformità dal progetto autorizzato ed al mancato perfezionamento della pratica di fine lavori, di cui risponde secondo le richiamate previsioni del Testo unico del 2001, nella qualità di direttore dei lavori, non essendovi contestazione sugli accertamenti svolti dal Comune di Torino. (…)”
Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia con un obbligo di vigilanza, contestazione delle irregolarità e, se necessario, di rinuncia all’incarico. Egli può, quindi, essere chiamato a rispondere delle difformità riscontrate ove non dimostri di aver vigilato o di aver adottato le iniziative dovute.

La realizzazione di tramezzi interni, può diventare abusiva se eseguita in difformità rispetto al titolo edilizio approvato.
Inoltre, il direttore dei lavori ha un ruolo di controllo e garanzia durante tutta l’esecuzione dei lavori in cantiere, per cui può essere legittimamente chiamato in causa in caso di contestazioni per irregolarità rilevate in seguito ai controlli effettuati dall’autorità competente.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: direttore dei lavori, SCIA, tramezzi, difformità interventi edilizi, cambio destinazione d’uso, difformità titoli abilitativi responsabilità DL.

FAQ TECNICHE: Responsabilità del direttore dei lavori e SCIA

Il direttore dei lavori è responsabile delle difformità esecutive in SCIA?
Sì, secondo il TAR Piemonte 1001/2026, il DL risponde delle difformità esecutive in virtù della sua posizione di garanzia.
L’obbligo riguarda il controllo continuo della conformità tra progetto e opere realizzate.
Riferimento implicito al DPR 380/2001 artt. 29 e 33.
La responsabilità non è esclusa dalla sola conformità formale del titolo edilizio.

La SCIA formalmente valida esclude la responsabilità del DL?

No, la validità formale della SCIA non esclude la responsabilità.
Conta l’effettiva esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
Il DL deve vigilare anche sulle varianti non dichiarate.
[Verificare specifica tecnica/norma]

I tramezzi interni possono configurare abuso edilizio?

Sì, se realizzati in difformità dal titolo edilizio approvato.
Nel caso esaminato, la suddivisione di un locale in più ambienti ha determinato difformità sostanziale.
Rileva la modifica funzionale e distributiva degli spazi.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Qual è il ruolo del direttore dei lavori secondo il DPR 380/2001?

Il DL ha funzione di controllo tecnico e vigilanza sull’esecuzione dell’opera.
È tenuto a verificare conformità progettuale, materiali e modalità esecutive.
La responsabilità si collega alla posizione di garanzia ex artt. 29-33.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Cosa accade in caso di SCIA incompleta o inefficace?

La SCIA può essere considerata inefficace se mancano elementi essenziali procedurali.
Nel caso analizzato, mancavano fine lavori e agibilità.
Ciò può comportare l’assimilazione a intervento privo di titolo valido.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Il direttore dei lavori deve sospendere i lavori in caso di irregolarità?

Sì, deve contestare formalmente le difformità riscontrate.
In alternativa può rinunciare all’incarico per esonerarsi dalla responsabilità.
La mancata azione può consolidare la responsabilità sanzionatoria.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Quali responsabilità derivano dalla mancata comunicazione di fine lavori?

La mancata fine lavori incide sulla regolarità procedurale dell’intervento.
Può contribuire alla qualificazione di SCIA inefficace o incompleta.
Il DL può rispondere se non ha vigilato sugli adempimenti.
[Verificare specifica tecnica/norma]

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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