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Il direttore dei lavori non è responsabile dell'ordine di demolizione per un permesso di costruire illegittimo! I chiarimenti

Il direttore dei lavori deve garantire la conformità dell’opera al permesso di costruire e agli strumenti urbanistici vigenti. Anche con permesso apparentemente valido, può sorgere responsabilità penale qualora l’edificio violi le norme. L’ordine di demolizione riguarda solo il proprietario o chi dispone materialmente dell’opera e non il Direttore dei Lavori.

Direttore dei lavori: responsabilità e permesso di costruire

La figura del direttore dei lavori (DL) riveste un ruolo di particolare rilevanza e su cui gravano innumerevoli responsabilità professionali.
Tra queste emerge senza dubbio l’obbligo di accertare la sostanziale conformità dell’opera al permesso di costruire, alla disciplina urbanistica e agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Questa responsabilità assume una certa importanza quando il titolo edilizio, pur apparentemente legittimo, si riveli in contrasto con le normative di settore o con i piani urbanistici. In questi casi il direttore dei lavori non può limitarsi a fare affidamento all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione, ma deve verificare con attenzione che tutto sia realmente legittimo.

Quindi, se il titolo è illegittimo, il suo comportamento può contribuire alla responsabilità penale per aver permesso la realizzazione di opere senza titolo, mentre sull’edificio possono comunque essere imposti il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione dell’opera.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30473/2025 ha fatto chiarezza sul tema della responsabilità del direttore dei lavori in presenza di un permesso di costruire macroscopicamente illegittimo, delineando con precisione i limiti applicativi delle sanzioni demolitive nei confronti dei professionisti tecnici.

 

Direttore dei lavori e permesso di costruire illegittimo

Un edificio ad uso commerciale viene realizzato in una zona agricola. L’opera è stata eseguita sulla base di un permesso di costruire che i giudici hanno definito “macroscopicamente illegittimo” in quanto in contrasto con la normativa urbanistica e gli strumenti di pianificazione vigenti.
Protagonisti della vicenda sono il legale rappresentante della società committente e il progettista/direttore dei lavori.

Il permesso di costruire presentava gravi profili di illegittimità, tra cui:

  • contrasto con la destinazione agricola dell'area, dove erano ammessi solo edifici con destinazione esclusivamente agricola;
  • assenza del nullaosta idrogeologico;
  • omissione della procedura partecipativa prevista per le deroghe urbanistiche;
  • false attestazioni durante la conferenza dei servizi, compreso un assenso regionale mai rilasciato;
  • mancata, inoltre, approvazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) che avrebbe dovuto modificare la destinazione d’uso dell’area.

I giudici precisano che “(…) secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (…).
(...) È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (…)”.

Quindi il reato di lavori “sine titulo” può configurarsi anche se il permesso di costruire esiste ma l’opera viola comunque le norme urbanistiche e non serve che il permesso sia clamorosamente illegittimo, basta che ci siano segnali che indicano l’illecito. In pratica, ciò che conta è verificare se la costruzione rispetti le norme urbanistiche e edilizie, elemento essenziale del reato.

Il tecnico, in qualità di direttore dei lavori, aveva l’obbligo di verificare la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici vigenti, non potendo fare affidamento su un permesso di costruire palesemente in contrasto con la pianificazione territoriale.

 

Ordine di demolizione: il direttore dei lavori non è responsabile secondo la Cassazione

Il punto di maggiore interesse della sentenza riguarda l'ordine di demolizione. La Corte di Cassazione ha chiarito che “l’ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente (…)”.
Il tecnico non può, quindi, essere destinatario dell’esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, ma questo provvedimento può essere emesso solo nei confronti del proprietario delle opere o di chi ne dispone materialmente.

Il direttore dei lavori e gli esecutori materiali, pur rispondendo penalmente della loro condotta, non possono essere obbligati alla demolizione in quanto non hanno la materiale disponibilità dell’opera necessaria per adempiere all’ordine. Egli sarà quindi soggetto ad altri tipi di provvedimenti ma non dovrà partecipare alle spese di demolizione dell’opera e di ripristino dell’area.

Il direttore dei lavori ha l’obbligo di verificare la conformità urbanistica dell’opera, non potendo limitarsi a controllare l’esistenza del permesso di costruire.
Ciò però non vincola il tecnico a dover eseguire o partecipare alle spese inerenti al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto l’ordine di demolizione è destinato soltanto a chi ha la disponibilità materiale del bene.

 

Scarica la sentenze in allegatato

 

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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