Il MIBAC stoppa il Superbonus: i beni tutelati sono tutti uguali! No alla ricostruzione integrale con modifiche
Superbonus in area a vincolo paesaggistico o culturale: no alla demolizione e ricostruzione con modifica. Il MIBAC chiarisce una volta per tutte la questione operando una netta inversione di rotta rispetto alle precedenti interpretazioni
Attenzione massima alla risposta/interrogazione parlamentare n. 5-06704 del Ministero dei Beni Culturali perché - probabilmente - pone fine ad una querelle durata qualche mese e inerente il Superbonus 110% sui beni paesaggistici e culturali (vincolati), che su queste pagine aveva trattato specificatamente anche il Prof. Ermete Dalprato.
Il MIBAC è infatti intervenuto in Commissione Ambiente della Camera per rispondere all’interrogazione proposta dall’on. FI Piergiorgio Cortelazzo.
Questa risposta - disponibile in allegato - ha per forza di cose un certo impatto su Superbonus, Ecobonus e Sismabonus e si pone in contrasto con il parere dato ad agosto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Demo-ricostruzione in zone vincolate: all'origine del problema
Nella domanda dell'On. Cortellazzo si parte dall'art.10 del DL 76/2020 (Semplificazioni) che ha incluso, nel concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, in caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, che, del resto, non hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria.
Il dubbio nasce dal generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 il quale potrebbe comportare che, al fine di classificare l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela diretta o esteticamente incompatibili con il paesaggio, e anche qualora per detti immobili sia stata autorizzata la demolizione/ricostruzione.
Il 'problema' è cioè che la norma non distingue tra immobili vincolati per un particolare pregio storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate.
Per il MIBAC i vincoli sono tutti meritevoli della stessa tutela
Nella risposta si evidenzia che il legislatore - tanto nella previgente formulazione (immobili sottoposti a vincoli), quanto in quella introdotta dal DL 76/2020 (immobili sottoposti a tutela) - ha riferito la clausola di salvaguardia in esame agli "immobili", termine che include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti.
In entrambi i casi si è dunque in presenza di «immobili», ai sensi del codice civile.
La norma comprende pertanto non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio. La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla «forma» del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – «Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» (Corte, cost. n. 367 del 2007).
Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso. La disposizione - secondo il MIBAC - risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza.
In definitiva: il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici con caratteri intrinseci di pregio architettonico, ma anche gli edifici ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.
Ma il CSLP aveva detto altro...
Giusto per completare il 'cerchio', ricordiamo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici - in una circolare dello scorso agosto - si era espresso diversamente, di fatto 'differenziando' tra vincolo culturale e semplice vincolo paesaggistico.
Secondo il CSLP si tratta cioè di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono distinte procedure di tutela. I vincoli, di conseguenza, non si applicano agli immobili tutelati perché inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico o architettonico intrinseco.
A settembre, dopo la diffusione della circolare del CSLP,anche l'ANCI (l'associazione dei comuni italiani) era peraltro intervenuta per chiedere un coinvolgimento del Mibac, in modo da avere un quadro normativo certo.
Questa risposta, quindi, chiude definitivamente la questione?
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