Il nuovo D.M. 10.3.1998: la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro si aggiorna
Le principali novità della bozza sulla prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro
Prima delle vacanze estive è circolato fra gli addetti ai lavori una bozza della nuova normativa che dovrebbe andare a sostituire il D.M. 10.3.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Le principali novità della bozza sulla prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro
Premesso che il testo del nuovo decreto non è definitivo, proviamo a vedere in breve le principali novità. Per fare ciò è inevitabile partire dal D.M. 10.3.1998. È stato pubblicato solo 4 anni dopo l’uscita del D.Lgs. 626/1994 per venire incontro ai dubbi di chi si chiedeva in che modo l’allora nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro si sposasse con la tradizionale normativa in materia di prevenzione incendi. Alla pubblicazione del D.M. 10.3.1998 non poche sono state le critiche, che si concentravano soprattutto sul fatto che il decreto nasceva con uno spirito completamente diverso dalle altre normative tradizionali: anziché elencare come al solito una serie di prescrizioni ben definite, esso invece forniva strumenti, indicazioni e consigli utili affinché il Datore di lavoro potesse seguire in autonomia e sotto la propria responsabilità un percorso per arrivare ad una corretta valutazione del rischio di incendio.
Il dubbio era che così facendo si lasciasse troppo spazio alla discrezionalità dei Datori di lavoro e dei professionisti da essi incaricati e, dall’altro lato, anche molto spazio a possibili sanzioni da parte di organi di controllo troppo pignoli. Bisogna ammettere che non è stato così: da parte dell’organo di controllo, a parte poche eccezioni, risulta che controlli e sanzioni siano stati rispettosi delle scelte legittimamente fatte dai Datori di lavoro sulla base dello spirito stesso del decreto.
Dopo vent’anni, il nuovo testo cerca di aggiornare il testo a seguito del fatto che nel frattempo è uscito il D.Lgs. 81/2008, aggiungendo in realtà ben pochi aspetti nuovi.
Purtroppo resta la facoltà di non redigere per iscritto il piano di emergenza nei casi di:
- Luoghi di lavoro dove sono occupati fino a 9 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento fino a 49 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori,
fermo restando comunque che tutte le attività soggette al controllo dei VVF devono avere un piano di emergenza scritto. Si noti bene, le misure da adottare in caso di incendio devono essere elaborate sempre, solo che nei casi sopra elencati non è obbligatorio metterle per iscritto. Ma dato che metterle per iscritto in un apposito documento è proprio l’unico modo per poter dimostrare di averle effettivamente elaborate, ecco allora che resta vivamente consigliato a tutti di redigere un piano di emergenza in forma scritta, qualunque dimensione abbia l’azienda e qualunque sia il numero di lavoratori.
Ed infatti, lo stesso decreto recita proprio (al comma 4): Per il luoghi di lavori che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2 (cioè quelle attività che sono obbligate ad avere un piano di emergenza scritto, ndr), il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi. Insomma, l’obbligo esce dalla porta e rientra dalla finestra.
Viene precisato che il personale delle Forze Armate (il termine usato è “personale della Difesa”) addetto al servizio antincendio può frequentare corsi e superare esami organizzati dall’Amministrazione stessa.
Ma veniamo agli allegati. L’Allegato I divide le attività in 4 gruppi:
- P1: attività non soggette al controllo dei VVF secondo il DPR 151/2011 e prive di propria normativa tecnica (le cosiddette “attività non normate”).
- P2: attività non soggette e normate. Non è a tutti noto, ma esistono alcune attività, come gli alberghi fra i 25 ed i 100 posti letto che, pur non essendo soggette al controllo dei VVF, dispongono di una normativa tecnica di prevenzione incendi che le regola: in questo caso il tanto criticato D.M. 9.4.1994. Ma i casi non sono poi così rari (centrali termiche, uffici, scuole…)
- P3: attività soggette e normate. Attenzione: per “normata” in questo caso (è esplicitamente indicato nel testo) si intende anche quando è applicabile il D.M. 3.8.2015, il cosiddetto “Codice” di prevenzione incendi. Lasciamo ai giuristi la valutazione se sia legittimo considerare “normata” un’attività solo perché rientra nell’ambito di applicazione di una normativa che è… ad applicazione volontaria!
- P4: altre attività. Fra queste le attività soggette e non normate (sono molte), ma anche le attività P2 e P3 esistenti ed oggetto di interventi di ristrutturazione parziale o ampliamento.
Per maggiore chiarezza inseriamo la tabella contenuta del decreto stesso.
Le attività contenute in tali gruppi hanno obblighi diversi. Gli allegati da I a X non sono sempre da applicare tutti: dipende dal gruppo di attività, P1, P2, ecc. Per maggiore chiarezza (almeno ci proviamo) inseriamo la tabella presente nel decreto stesso:
che non è proprio immediatamente intuitiva. In realtà in nuce questa tabella era già presente nel “vecchio” D.M. 10.3.1998: per alcune attività, per esempio soggette e normate (P3), non ha senso andare ad applicare alcuni allegati del decreto, dato che le stesse normative tecniche verticali esistenti, che per legge è già stato obbligatorio applicare, già contengono prescrizioni su molti aspetti rilevanti.
Una novità interessante è la quasi totale cancellazione dal testo delle lunghezze massime del percorso di esodo (punto 3.2.2). Anziché lasciare i numeri precisi del D.M. 10.3.1998, il nuovo testo prescrive che la lunghezza deve essere valutata tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro: un approccio interessante che appare più in linea con lo spirito del decreto, che per l’appunto intende fornire non prescrizioni quantitative fisse bensì criteri qualitativi per permettere al Datore di lavoro una valutazione del rischio. Si lasciano soltanto due numeri:
- 60 m come massimo per raggiungere la più vicina uscita di piano, nel caso dove siano presenti più di una via di emergenza;
- 45 m per la lunghezza massima del corridoio cieco.
In molte attività peraltro il concetto di corridoio cieco, che è così immediatamente evidente nel caso degli alberghi, è tutt’altro che semplice da individuare.
La comoda tabella per il calcolo del numero degli estintori necessari per i fuochi di Classe A e B (tabella 3.2) viene semplificata e si aggiunge una tabella per la determinazione del numero di estintori di Classe F, dove necessari, sulla base dei mq di superficie in pianta delle sole apparecchiature di cottura contenenti olii vegetali o animali (friggitrici).
L’Allegato IV si riferisce alle attività del gruppo P2, cioè quelle non soggette al controllo dei VVF ma normate da una norma tecnica verticale. Per tali attività è sufficiente l’applicazione della regola tecnica verticale, che consente di raggiungere un adeguato livello di sicurezza. Nel caso di impossibilità di completa applicazione della regola.
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Antincendio
Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi