Il riconoscimento del titolo di Ingegnere per gli stranieri che operano in Italia
Ecco le istruzioni per l'uso
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero è un tema disciplinato dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e per gli ingegneri, dal DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200 "Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere”.
E' importante precisare che per qualifica professionale deve intendersi quella certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.
Possono richiedere il riconoscimento della propria qualifica e quindi l’abilitazione ad esercitare sul territorio italiano la professione coloro che hanno conseguito un titolo professionale estero e/o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni.
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Per esempio un laureato in ingegneria che dopo la Laurea si è trasferito a lavorare all’estero, prima di sostenere l’esame di stato, oppure un laureato in Paesi stranieri che abbia conseguito l’abilitazione nel proprio paese o che abbia maturato una sufficiente esperienza lavorativa.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale i soggetti hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste all’ordinamento italiano.
A chi compete il riconoscimento dei titoli professionali
Compete al Ministero della Giustizia il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza e i titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani, sia stranieri.
Il ministero ha varato nel 2014 il Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, compensativo dell’articolo 9 del decreto del 2007.
Chi può richiedere l’abilitazione
Ce lo dice la "GUIDA PER L’UTILIZZATORE DEL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI” emessa dalla Commissione Europea.
E' possibile beneficiare del sistema generale, purché siano soddisfatte quattro condizioni:
- le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo sono già state riconosciute in uno Stato membro (Stato membro di origine);
- le qualifiche professionali permettono di esercitare una professione regolamentata in questo Stato membro;
- si è effettivamente esercitata la professione regolamentata in questione per tre anni (o due in certi casi) in questo Stato membro;
- si è in possesso di un certificato, rilasciato da questo Stato membro, attestante l'esercizio effettivo di questa professione per tre (o due) anni sul suo territorio.
Esami o Tirocinio
E’ prevista una valutazione preliminare dei titoli accademici e del curriculum esperenziale da parte di una Conferenza dei Servizi del Ministero di Giustizia in cui convergono tutte le professioni.
Per l'attività di Ingegnere l'accesso o l'esercizio è' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del D.Lgs. 206.
Se i titoli accademici e il curriculum sono ritenuti sufficienti viene riconosciuta l’abilitazione (e non occorre neppure sostenere e superare l’Esame di Stato).
Qualora i titoli accademici e/o il curriculum esperenziali non fossero sufficienti il candidato deve rispondere a delle misure compensative.
Come misure compensative prevedono il compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di prove attitudinali, a scelta del richiedente: per ogni titolo mancante il candidato, quindi, valuta se sostenere un esame oppure svolgere un tirocinio compensativo (tirocinio di adattamento).
Elenco delle materie per Ingegneri (Sezioni A e B)
Settore civile – ambientale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova scritta e/o orale)
3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o orale)
4. Topografia (prova scritta e/o orale)
5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)
8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o orale)
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)
11. Impianti tecnici nell’edilizia e territorio (prova scritta e/o orale)
Settore industriale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Tecnologia dei materiali (prova orale)
3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)
4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)
5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)
6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)
8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)
9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)
10. Gestione dei progetti (prova orale)
Settore dell’informazione
1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)
2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o orale)
4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)
5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)
6. Tecnologia per il controllo e l’automazione (prova orale)
7. Tecnologia elettronica (prova orale)
Le prove di esame
La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo 206 ha luogo almeno due volte l’anno presso il Consiglio nazionale.
L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero in una sola prova orale (vedi elenco materie).
Le prove per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo degli ingegneri sono caratterizzate da una maggiore complessità rispetto a quelle per l’iscrizione nella sezione B.
Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione istituita dal CNI, che ha validità triennale e che è composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, dispone di dieci punti.
Tirocinio compensativo
Il decreto legislativo 206, agli articoli 22 e 23, prevede, per coloro che chiedono il riconoscimento professionale del titolo di ingegnere, un’altra via da percorrere, il tirocinio compensativo, che è legato alle materie ai titoli che mancano.
Il tirocinio deve essere svolto presso un libero professionista, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni sia alla sezione A (ingegneri con laurea specialistica) o B dell’Albo (ingegneri con laurea triennale). La lista è disponibile presso il CNI ed è aggiornata periodicamente dagli ordini provinciali.
Naturalmente il tirocinio è incompatibile con attività da lavoro subordinato con il professionista scelto.
Al compimento del tirocinio il professionista trasmette il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio al Consiglio dell’Ordine provinciale, che lo timbra e firma, e lo invia al Consiglio Nazionale.
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In allegato la guida "GUIDA PER L’UTILIZZATORE DEL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI"