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Il Sismabonus è compatibile con i contributi per la ricostruzione sismica

Sismabonus ordinario o SuperSismabonus (110%): analisi del rapporto che intercorre fra l'agevolazione fiscale e i contributi pubblici per la ricostruzione dei fabbricati colpiti da eventi sismici

Fra i molti temi che interessano il sismabonus fiscale, ordinario o super (110%), vi è il rapporto che intercorre fra di esso e i contributi pubblici per la ricostruzione dei fabbricati colpiti da eventi sismici.

Argomento molto importante, poco trattato e interessato da recenti novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021. Di questo delicato argomento si occupa la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 23 aprile 2021 su cui ci soffermiamo.


La risoluzione n. 28/E/2021 approfondisce la relazione esistente fra la detrazione fiscale “sismabonus” e i contributi pubblici per il recupero o la ricostruzione di fabbricati danneggiati dai numerosi eventi sismici succedutisi in Italia.

In particolare, la risoluzione chiarisce che il rapporto fra tale bonus fiscale ed i contributi pubblici è di compatibilità, ma non di sovrapposizione, poiché il bonus si può applicare solo sull’importo di spesa non coperto dal contributo.

Per quanto riguarda, invece, il Supersismabonus, la possibilità introdotta dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) di richiederlo in misura addirittura “rafforzata” - ossia, con una maggiorazione del 50% ulteriore rispetto a quanto ammesso al 110% - genera una relazione di “alternatività” fra il Superbonus “rafforzato” e il contributo pubblico, nel senso che il secondo esclude il primo e viceversa.

Qualora, invece, il contribuente non richieda il Supersismabonus “rafforzato”, allora potrà chiedere il contributo pubblico e poi fruire del Supersismabonus per la quota di spese non coperta dal contributo, secondo la regola di carattere generale già esposta. 


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Compatibilità fra bonus fiscali e contributi pubblici, ma solo per la quota eccedente il contributo

La ris. n. 28/E/2021 conferma il principio che fra le due provvidenze – detrazione fiscale e contributo pubblico - esiste compatibilità, nel senso che il contributo pubblico non esclude il diritto alla detrazione fiscale, ma quest’ultima può essere fruita solo sull’importo di spesa che, eventualmente, residua dopo avere sottratto il contributo pubblico.

In tal senso l’AdE si era già espressa in passato: in particolare, nella risposta a interpello n. 61 del 19 febbraio 2019; nella circolare n. 19/E/2020 (pag. 259) con riguardo al bonus edilizio e antisismico “ordinario”; nella più recente n. 24/E/2020 (pag. 33) anche con riferimento al Supersismabonus. 


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SISMABONUS e SUPERSISMABONUS, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.


Superbonus “rafforzato” con regole particolari

Le predette considerazioni valgono, in linea di massima, proprio perché costituiscono un principio generale, per tutte le detrazioni, incluso il recente Superbonus, con riguardo non solo agli eventi sismici del 2016 e successivi, ma anche per quelli precedenti: la risposta a interpello n. 61/2019 e la stessa risoluzione n. 28/E/2021 lo confermano richiamando gli eventi sismici verificatisi nel giugno del 2009.

In realtà, però, come già accennato e come diremo in altro commento, per il Superbonus “rafforzato” opera una regola particolare, che può smentire quanto appena detto.
 

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Nella piattaforma Smart 24 Tecnici la sezione dedicata al Superbonus 110%: normativa, prassi e approfondimenti sull’agevolazione fiscale.

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Contributi dedicati al tema della ricostruzione sismica, del rapporto tra contributi amministrativi e bonus fiscali e degli adempimenti relativi. Alcuni dubbi sciolti dalla Commissione Consultiva in merito alla portata che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al “Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%.

A cura di Stefano Baruzzi

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