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Il SuperEcobonus 110% per le comunità energetiche rinnovabili: finalmente le regole del 'gioco'

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni anche sulla fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici ai condomìni costituiti esclusivamente da persone fisiche, fuori attività d’impresa

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Occhi puntati, oggi, sull'ultimo provvedimento 'regolamentare' dell'Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%, ossia la risoluzione 18/E del 12 marzo 2021, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” (articolo 42-bis del DL 162/2019 – il “Milleproroghe 2020”) di fruire del Superbonus e della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis, Tuir).

Nel documento di prassi, inoltre, sono inserite anche le indicazioni sulla fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle dette configurazioni.

 

Comunità energetiche rinnovabili: quadro normativo iniziale

  • requisiti e limiti di spesa: per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, la detrazione prevista dall'art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro.
  • quote e percentuali: la detrazione in argomento, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, si applica, attualmente, nella misura del 50% alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • lavori agevolabili: rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. NB - la detrazione è comunque subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

 

Il Superbonus per l'installazione degli impianti fino a 200 kW

Il comma 16-ter dell'art.119 del DL Rilancio stabilisce che l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'art.42-bis cit., rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.

La detrazione si applica per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il Superbonus:

  • spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.
  • è subordinato alla condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 

Trattamento fiscale degli incentivi erogati dal GSE ai condomini

L'art.42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, limitandosi a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le predette configurazioni ai fini dell’applicazione del medesimo art.42-bis. Quindi:

  • sono stabilite le condizioni e i requisiti per i consumatori di energia elettrica che vogliono divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile e che agiscono collettivamente. Nello specifico, il comma 4 della direttiva Ue n. 2018/2001 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue citata. Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2021;
  • i clienti finali associati in una di tali configurazioni possono scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. I rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, un responsabile del riparto dell'energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse;
  • gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni accedono a un meccanismo tariffario di incentivazione. Il MISE individua con decreto la “tariffaincentivante”, volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo, erogata dal Gse per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “configurazioni sperimentali”;
  • nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
    • la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;
    • le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
    • il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, e fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).

 


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