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Il tallone d’Achille delle polizze per professionisti ALL RISKS: l’obbligo di denuncia delle circostanze

le polizze per professionisti ALL RISKS

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Professionale si è notevolmente modificato e, soprattutto nel ramo delle professioni tecniche, è stato progressivamente monopolizzato dalle polizze all risks, note per rispondere per qualunque rischio.
Purtroppo la fama non corrisponde sempre al vero.
La maggior parte delle polizze all risks prevede l’obbligo di tempestiva denuncia delle circostanze, ma nessuna compagnia definisce con esattezza cosa sia considerato circostanza (in alcune “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento”, in altre “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”) e la mancata comunicazione tempestiva può comportare la perdita del diritto all’indennizzo o una sua riduzione.
Sulla base della mia esperienza professionale posso affermare che è considerata circostanza qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento.
Esempio:
Se il progettista degli impianti viene messo a conoscenza di un problema strutturale (spesso il danneggiato segnala a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di un’opera il problema riscontrato) deve effettuare la segnalazione anche se non ritiene di avere alcuna responsabilità rispetto al problema segnalato perché non è escluso che venga citato in giudizio qualora il problema non venisse risolto.
La ratio dell’obbligo di segnalazione delle circostanze è di dare la possibilità alla compagnia di intervenire per limitare gli esborsi trovando, per esempio, un accordo stragiudiziale con il danneggiato se l’assicurato è responsabile del danno o attuando altre azioni qualora non lo fosse.
Nell’esempio suddetto, se l’assicurato denunciasse la circostanza non appena ne venisse a conoscenza, la Compagnia potrebbe fare una perizia giurata per evidenziare l’assenza di responsabilità in capo all’assicurato rispetto al problema segnalato scongiurando in tal modo la chiamata in causa (e quindi l’intervento della Compagnia) che, qualora avvenisse, comporterebbe per il danneggiato il rischio di lite temeraria.
Per far fronte a tale problematica ed evitare contestazioni con la Compagnia di Assicurazione in relazione al momento in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della circostanza e quello di denuncia dell’evento agli assicuratori, alcuni broker hanno introdotto la garanzia del Continuous Cover che prevede la copertura a determinate condizioni anche delle richieste di risarcimento conseguenti a circostanze non segnalate.
Se l’impiantista dell’esempio suddetto non segnalasse la circostanza, evidentemente non ritenendola tale, l’eventuale richiesta danni potrebbe essere coperta ugualmente, mentre in assenza di tale garanzia il sinistro potrebbe venir rigettato.

Sulla scorta di quanto sopra è senz’altro preferibile stipulare una polizza che preveda la facoltà della denuncia delle circostanze piuttosto che l’obbligo.  

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