Immobili abusivi, Corte Costituzionale: vanno demoliti, basta coi condoni edilizi
Consulta contro la legge 19/2017 della Regione Campania: gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 140/2018 del 5 luglio, ha dichiarato incostituzionali (in violazione dell'art.117 comma 3) le disposizioni della legge della Regione Campania n.19/2017 sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni, allorquando consentivano ai comuni stessi di non demolire questi immobili - in particolare locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi - senza attenersi al principio fondamentale del Testo Unico sull'edilizia.
Condoni edilizi per immobili di patrimonio comunale: perché no
Basta, quindi, ai condoni edilizi 'facili' sugli immobili abusivi entrati a far parte del patrimonio comunale, perché gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. Quest'ultimo è un principio statale di "governo del territorio" dal quale non ci si può discostare.
Attenzione: questo non vale solo per la Campania, ma per tutte le Regioni. Quanto, invece, alla possibilità di locare o alienare gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza all’ordine di demolizione - qualunque sia il soggetto destinatario (occupante per necessità oppure no) - l'art.2, comma 2, della legge Campania n. 19/2017 la rendeva un "esito normale", ma così facendo violava il principio fondamentale della demolizione nonché quello della conservazione, in via eccezionale, soltanto se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
In definitiva: se si continua a non demolire gli abusi edilizi, si va ad intaccare e al tempo stesso sminuire l'efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio ex art. 31 del dpr 380/2001 incentrato sulla demolizione dell'abuso, "la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l'incidenza negativa nella sfera del responsabile".
L'effettività delle sanzioni, ha osservato la Corte, risulterebbe "ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell'alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell'abuso". Di fatto, quindi, l'illecito urbanistico-edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore.
La reazione della Regione Campania
"In quanto - si legge in una nota emanata dalla giunta regionale campana - la stessa legge nazionale prevede la facoltà dei Comuni di non demolire le opere abusive", la Regione Campania "ritenendo necessaria una disciplina che affronti la problematica, sottoporrà all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni, del Governo e dei gruppi parlamentari, l'adozione di ogni misura all'interno del quadro normativo nazionale, visti gli importanti profili di giustizia sostanziale coinvolti".
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF