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Immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale: SCIA, permesso di costruire, parere. Cosa serve?

Cassazione: in caso di realizzazione di interventi edilizi su immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale e per i quali è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è anche necessario acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia e sapere che l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente

Autorizzazione paesaggistica: per le zone tutelate non vale il silenzio assenso

Tutti sull'attenti: quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, bisogna per forza acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, serve che l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente.

Gli importanti chiarimenti sono contenuti nella sentenza 15523/2019 del 9 aprile scorso della Corte di Cassazione, una pronuncia dal peso specifico notevole in quanto fissa dei paletti precisi sul tema degli immobili sottoposti a tutela ambientale e/o paesaggistica e alle autorizzazioni che servono.

Nello specifico, l'oggetto del contendere riguarda il ricorso presentato contro il sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione ad un immobile in ristrutturazione e piscina in edificazione in zona su cui insiste vincolo paesaggistico, per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001 e di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

Silenzio - assenso su immobili sottoposti a tutela: come funziona?

Secondo i ricorrenti, era stata presentata una pratica per l'autorizzazione paesaggistica, a seguito di una SCIA, alla quale l'amministrazione avrebbe inviato una richiesta di integrazione documentale oltre i 120 giorni necessari per il perfezionamento della procedura di silenzio-assenso.

Quindi la questione di base è: l'autorizzazione paesaggistica prevista per realizzare opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, si può intendere rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente?

Evidentemente no. Ma per arrivare alla motivazione, gli ermellini partono dalle norme, in particolare gli artt. 20, 22 e 23-bis del dpr 380/2001 e l'art.20 della legge 241/1990. Dal combinato disposto delle suddette norme, si evince che:

  • quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, bisogna per forza acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia;
  • l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente.

Il tutto vale anche per opere edilizie in sanatoria: la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma 8, della legge 724/1994 è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata.

Sequestro legittimo se non c'è nulla osta paesaggistico

In definitiva, il sequestro preventivo operato dalla PA sulla piscina 'abusiva' è legittimo, in quanto l'ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che il sequestro è stato disposto in relazione ad un manufatto edile in ristrutturazione con connessa realizzazione in corso di due tettoie esterne e di una nuova piscina, in zona sulla quale insiste vincolo paesaggistico.

A nulla vale che la ricorrente, la quale aveva presentato SCIA, avesse formulato richiesta di nulla osta paesaggistico per la realizzazione dei lavori e che, però, detto provvedimento non era stato rilasciato dalla Soprintendenza. Il principio giuridico indicato e gli elementi fattuali richiamati escludono qualunque rilevanza alle osservazioni in ordine alla conoscenza degli atti dell'Amministrazione da parte dell'indagata e, conseguentemente, alla formazione del silenzio-assenso.

Invero, posto che le opere in corso di realizzazione richiedevano la presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, ai fini della liceità della condotta di edificazione, occorreva il preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo in materia paesaggistica, e questo doveva essere necessariamente emesso in modo formale.

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