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Impianti elettrici di cantiere: chi risponde della sicurezza e quali controlli servono

Gli impianti elettrici di cantiere richiedono responsabilità definite, dichiarazione di conformità e controlli durante l’uso. L’intestatario della fornitura non coincide necessariamente con chi gestisce l’impianto: compiti, protezioni e manutenzione devono accompagnare l’evoluzione delle lavorazioni.

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L’impianto elettrico di cantiere distribuisce temporaneamente energia alle attrezzature impiegate nelle attività di costruzione e demolizione. La sicurezza dipende dalla scelta di cavi, quadri e protezioni, ma anche dall’individuazione dei responsabili e dall’aggiornamento dei controlli durante le lavorazioni. Dichiarazione di conformità, gestione dell’impianto di terra e verifiche previste dal DPR 462/2001 hanno funzioni distinte.

Su INGENIO, Luigi Cauzer e Giacomo Garofalo chiariscono questi passaggi e i limiti di utilizzo della guida CEI 64-17 abrogata, offrendo riferimenti operativi a imprese, tecnici e coordinatori della sicurezza.


Impianto elettrico di cantiere: componenti e responsabilità

L’impianto elettrico di cantiere è un impianto elettrico particolare, principalmente legato alla sua durata temporanea, in generale riferito ad attività di costruzione e/o demolizione.

L’impianto elettrico è costituito dall’insieme di componenti elettrici, interni ed esterni alla delimitazione del cantiere, in modo da rendere disponibile l’energia elettrica agli apparecchi utilizzatori durante le attività di costruzione e/o demolizione. Nel caso di apparecchi portatili alimentati mediante prese a spina, l’impianto elettrico non comprende gli apparecchi stessi.

Chi gestisce l’impianto e chi paga la fornitura elettrica

Trattandosi di un impianto elettrico funzionale alle attività cantieristiche, non è proprio semplice ed intuitivo collocare la responsabilità del soggetto che commissiona la realizzazione e, di conseguenza, chi ne ha la titolarità e deve garantirne la funzionalità e la sicurezza nel tempo (benché di durata più o meno limitata).

L’impianto elettrico parte dal punto di consegna del distributore competente per territorio e non è detto che il soggetto che paga l’energia elettrica sia lo stesso che risponde dell’installazione e manutenzione dell’impianto alimentato dal contatore.

L’impianto elettrico di cantiere di regola non coinvolge direttamente il committente (proprietario dell’opera in costruzione e/o in demolizione), bensì l’impresa affidataria e/o esecutrice ed utilizzatrice dell’impianto secondo quanto contrattualmente stabilito.

Per una efficace ed efficiente gestione del rischio elettrico nell’uso di apparecchi alimentati ad energia elettrica è importante che, dal punto di vista contrattuale e all’interno del PSC (nelle sue eventuali fasi di progettazione ed esecuzione), siano stabiliti compiti e responsabilità in modo inequivocabile.

Impianti elettrici di cantiere: obblighi legislativi e norme CEI

Il riferimento principale, caposaldo su cui si poggia la sicurezza dell’impiantistica di tipo elettrico, è la Legge n. 186 del 1968 che, in soli due articoli affronta il tema ed è sufficientemente esplicita: l’articolo uno recita che tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte; mentre l’articolo due riporta che le norme del comitato elettrotecnico italiano (di seguito “CEI”) sono considerate “regola dell’arte”.

Risulta pertanto una naturale conseguenza che, per la realizzazione e gestione di un impianto elettrico, ci si appoggi alle norme CEI: in caso contrario dimostrare che quanto ideato e realizzato corrisponda alla regola dell’arte, può diventare particolarmente complicato e senza garanzia di una efficace attestazione.

DM 37/2008: dichiarazione di conformità ed esenzione dal progetto

Altro riferimento di importanza rilevante è il Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 (di seguito DM 37), che tratta di impianti elettrici al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso e se collocati all’interno degli edifici stessi o alle relative pertinenze: all’interno dell’articolo dieci comma due, c’è un esplicito richiamo agli impianti elettrici di cantiere, escludendoli dall’obbligatorietà della redazione del progetto e dall’attestazione di collaudo, ma rimane comunque l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Una considerazione importante riveste la non obbligatorietà del progetto, che non è sinonimo di divieto.

Nei cantieri particolarmente complessi sia per durata, sia per estensione, anche in relazione agli sviluppi ed ampliamenti degli impianti elettrici durante l’avanzamento del cantiere stesso, la norma CEI 64-17 consiglia vivamente la redazione di un progetto (con annessa valorizzazione economica) che preveda almeno quegli elementi importanti tipo i piani per la posa delle linee elettriche, i quadri elettrici, gli impianti di terra e per l’eventuale protezione contro le scariche atmosferiche riportati su apposita planimetria, da conservare ed utilizzare in cantiere.

Ciò permette anche un adempimento in termini di stima dei costi della sicurezza come richiesto dall’allegato XV art. 4 del Dlgs 81/08 dove, secondo il combinato dell’allegato XV.1 e allegato XV art. 4.1.1 lettera g), tra le misure di coordinamento, l’impianto elettrico di cantiere risulta tra le attrezzature destinate ad un uso comune.

CEI 64-8 e CEI 64-17 abrogata: quali riferimenti applicare

In ambito normativo CEI, un punto di riferimento importante è la CEI 64-8 parte 7 (Sezione 704) che tratta ed affronta nello specifico gli impianti elettrici temporanei nei cantieri di costruzione e demolizione, ma molto probabilmente un fascicolo che racchiude le tante sfaccettature di un impianto elettrico di cantiere è la CEI 64-17, nata come guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri, la quale è stata recentemente abrogata (aprile 2026) per permettere l’emissione di una nuova edizione al fine di allinearla all’evoluzione legislativa e normativa.

All’interno del documento volto ad abrogare la CEI 64-17, il CEI riporta che il fascicolo, seppur non più in vigore, può continuare ad essere preso come riferimento avvertendo che eventuali contrasti con norme più recenti, sono queste ultime che hanno la prevalenza. Inoltre, tutto il paragrafo 11 (protezione contro i fulmini) della CEI 64-17 è totalmente inapplicabile in quanto superato dalla nuova normativa internazionale attualmente in vigore (già recepita in Italia attraverso la CEI EN IEC 62305).

Rischio elettrico in cantiere: ambiente, interferenze e protezioni

Tra le prime valutazioni che possono portare a scelte installative differenti, c’è sicuramente l’analisi delle condizioni di cantiere, dove le condizioni ambientali (si pensi, ad esempio, a locali a maggior rischio in caso di incendio o linee elettriche in conduttori nudi di proprietà di terzi che transitano nel cantiere, per citarne solo alcune) e/o le lavorazioni che devono svolgersi nel cantiere (es. presenza/produzione di polveri, acqua) possono elevare il rischio elettrico: la scelta dei materiali, della loro posa e di eventuali soluzioni provvisionali per la mitigazioni di rischi da interferenza, rivestono importanza imprescindibile.

Protezione dai contatti diretti, indiretti e dalle sovracorrenti

Le condizioni di sicurezza minime di un impianto elettrico di cantiere passano attraverso la garanzia che le caratteristiche prestazionali dell’impianto siano improntate verso la:

  1. protezione contro i contatti diretti: ovvero, garantire che non ci siano parti attive scoperte ed accessibili da parte di persone tale per cui un contatto possa comportare elettrocuzione con effetti fisiopatologici gravi, fino al decesso della persona che entra in contatto con una tensione pericolosa. Su questo tema è importante scegliere i corretti cavi elettrici (prolunghe comprese) in relazione alla modalità di posa e adeguati quadri elettrici, nonché prese a spina (la CEI 64-17 può essere un ottimo punto di riferimento a riguardo);
  2. protezione contro i contatti indiretti: ovvero, garantire che in caso di guasto di componenti degli impianti elettrici o degli utilizzatori alimentati dall’impianto elettrico, non si producano effetti fisiopatologici gravi per danni da elettrocuzione. Su questo tema il sistema di protezione più utilizzato è il coordinamento dell’impianto di terra con un idoneo interruttore differenziale (cosiddetto “salvavita”) in modo da rispettare una tensione di 25 Volt quale frutto del combinato tra la resistenza dell’impianto di terra e la corrente dell’interruttore differenziale;
  3. protezione contro le sovracorrenti: ovvero, garantire che un eventuale cortocircuito o sovraccarico dell’impianto non produca danni alle persone (effetti fisiopatologici legati allo sviluppo di arco elettrico) e/o alle cose (effetti termici con sviluppo di fumo ed incendio). Al riguardo si ricorda che mentre la fiamma sviluppa temperature dell’ordine di grandezza limite del migliaio di gradi Celsius, l’arco elettrico può raggiungere temperature dell’ordine di grandezza di diecimila gradi Celsius. Una efficace protezione prevede il coordinamento degli interruttori automatici del quadro, in relazione al tipo di cavo elettrico (isolamento, sezione e materiale) e degli utilizzatori previsti.

Oltre ai punti a., b., e c., le condizioni di sicurezza devono essere eventualmente integrate secondo le condizioni cantieristiche (ad es. presenza di locali con rischio di esplosione che richiedono impianti elettrici realizzati secondo una o più norme CEI specifiche).

Quadri, cavi e utilizzatori: la configurazione dell’impianto

In figura 2 è riportato un esempio di configurazione di impianto elettrico di cantiere dove è possibile riscontrare:

  1. i quadri elettrici nelle diverse tipologie fissi e mobili (normativa di riferimento CEI EN IEC 61439-1 e CEI EN IEC 61439-4);
  2. le linee in cavo interrato (identificata con F e linea tratteggiata e come norma di riferimento CEI 64-8 sezione 704 e CEI 64-17);
  3. le linee in cavo aeree (identificata con F e linea continua e come norma di riferimento CEI 64-8 seziona 704 e CEI 64-17);
  4. le linee in posa mobile (identificata con M, norma di riferimento CEI 64-8 seziona 704 e CEI 64-17) eventualmente con avvolgicavo (norma di riferimento CEI EN 61316) all’occorrenza dotata di presa a spina di tipo industriale (riferimento norma CEI 64-17 nella parte relativa ai “cordoni prolungatori”);
  5. gli apparecchi e macchinari di tipo fisso: per questi, le linee alimentanti sono parte integrante dell’impianto elettrico di cantiere;
  6. gli apparecchi utilizzatori del tipo portatile o trasportabile: questi non fanno parte dell’impianto elettrico di cantiere ed anche il cavo (identificato con U) ad esso connesso è considerato parte dell’utilizzatore elettrico.
Esempio di configurazione impianto elettrico di cantiere
Esempio di configurazione impianto elettrico di cantiere (fonte: sito safe-studio.com)

Dichiarazione di conformità: documenti da conservare in cantiere

Sull’impianto elettrico di cantiere vige l’obbligo di dichiarazione di conformità secondo quanto contenuto nel DM 37 e, per quanto riguarda l’impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, vige quanto riportato all’interno del DPR 462/01 in termini dichiarazione di conformità (che equivale all’omologazione dell’impianto), con necessaria trasmissione verso gli organi competenti.

Particolare attenzione va riposta nel certificato emesso dall’installatore secondo DM 37: nella figura sottostante si riporta un esempio (stralcio) di compilazione del riquadro relativo alle dichiarazioni

Stralcio di compilazione della dichiarazione DM 37
Stralcio di compilazione della dichiarazione DM 37 (fonte: ImpresaSicura)

Mentre seguente si riporta uno stralcio quale esempio di relazione con la tipologia dei materiali utilizzati.

Stralcio di compilazione dei materiali utilizzati
Stralcio di compilazione dei materiali utilizzati (fonte: ImpresaSicura)

Mentre nella figura sotto si riporta un esempio di planimetria.

Esempio di planimetria di impianto elettrico
Esempio di planimetria di impianto elettrico (Autori)

Tutti i documenti devono essere presenti in cantiere e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza e controllo.

Manutenzione e verifiche: controlli operativi e obblighi del DPR 462/2001

Per l’impianto elettrico di cantiere si devono prevedere delle supervisioni ed ispezioni la cui periodicità deve essere formalizzata nella tempistica e verso i soggetti responsabili (riferimento norme CEI 64-8 parte 704 e norme CEI 64-17).

La periodicità deve essere stabilita (es. giornaliera o mensile) in relazione alla numerosità dei soggetti che utilizzano l’impianto elettrico ed il livello di conoscenza delle persone inerente all’impianto, anche in relazione alle gravose condizioni ambientali e alle rapide mutazioni delle aree operative.

Se a seguito di ispezioni si rendessero necessarie delle attività manutentive, occorrerebbe verificare se il tipo di intervento porta con sé una necessaria nuova dichiarazione di conformità o se sia sufficiente il solo aggiornamento nella compilazione dei registri di ispezione e manutenzione.

Per le verifiche obbligatorie di legge, vige quanto contenuto nel DPR 462/01 in termini di verifiche biennali dell’impianto di terra e degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Anche in questo caso, tutta la documentazione relativa alle ispezioni, alle manutenzioni (con eventuali nuovi certificati di conformità emessi) e alle verifiche periodiche, deve essere presente in cantiere e messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza e controllo.


Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione


FAQ TECNICHE: Impianti elettrici di cantiere: responsabilità, conformità e verifiche

Che cosa comprende l’impianto elettrico di cantiere?

Comprende i componenti che rendono disponibile l’energia elettrica agli utilizzatori durante le attività di costruzione e demolizione.
Include quadri, linee di distribuzione e collegamenti che appartengono all’impianto, anche quando collocati all’esterno della delimitazione del cantiere.
Gli apparecchi portatili alimentati mediante presa a spina e i loro cavi incorporati appartengono invece agli utilizzatori.

Chi è responsabile dell’impianto quando viene utilizzato da più imprese?

L’intestazione della fornitura elettrica non è sufficiente a individuare chi deve curare installazione, gestione e manutenzione.
Occorre definire i compiti delle imprese coinvolte, le modalità d’uso comune e la gestione delle modifiche.
Questa organizzazione deve trovare riscontro negli accordi contrattuali e, quando previsto, nel PSC, nel rispetto degli obblighi propri dei soggetti coinvolti.

Il progetto dell’impianto elettrico di cantiere è obbligatorio?

L’articolo 10, comma 2, del DM 37/2008 esclude dagli obblighi di progetto e attestazione di collaudo la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, mantenendo l’obbligo della dichiarazione di conformità.
L’esenzione non elimina la necessità di definire correttamente distribuzione e protezioni.
Per cantieri estesi o complessi, la documentazione progettuale agevola la gestione di linee, quadri, impianto di terra e successive modifiche.

La CEI 64-17 può ancora essere utilizzata dopo l’abrogazione?

La guida CEI 64-17:2010 è stata abrogata con decorrenza aprile 2026.
Il CEI ne ammette l’impiego come supporto, in attesa della nuova edizione, soltanto dove non contrasta con le ultime edizioni delle norme di riferimento.
I contenuti del capitolo 11 sulla protezione contro i fulmini non sono più utilizzabili perché superati.

Quali criteri devono guidare la scelta e la posa di cavi e quadri?

La scelta deve considerare condizioni ambientali, modalità di posa, sollecitazioni meccaniche e caratteristiche degli utilizzatori.
Acqua, polveri, spostamenti frequenti e interferenze con altre lavorazioni possono modificare il rischio elettrico.
Le protezioni contro contatti diretti, contatti indiretti e sovracorrenti devono essere coordinate con la configurazione effettiva dell’impianto.

Ogni quanto devono essere controllati gli impianti elettrici di cantiere?

Le ispezioni operative devono avere periodicità e responsabili definiti in relazione alle condizioni di utilizzo e all’evoluzione del cantiere.
Non esiste nel testo una frequenza giornaliera o mensile da applicare indistintamente a ogni situazione.
Per gli impianti di terra e gli eventuali impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, le verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001 nei cantieri hanno cadenza biennale.
Queste verifiche non sostituiscono manutenzione e controlli durante l’uso.

Quali errori compromettono la gestione della sicurezza elettrica in cantiere?

Confondere chi paga l’energia con chi gestisce l’impianto, lasciare indefiniti gli usi comuni e modificare linee o quadri senza aggiornare la documentazione.
È inoltre scorretto considerare la dichiarazione di conformità una garanzia sufficiente per tutta la durata del cantiere.
Devono essere mantenuti distinti controlli operativi, manutenzione e verifiche di legge.
Anche i riferimenti a guide abrogate e a valori di protezione devono riportare limiti e condizioni di applicabilità.

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