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Impianti FER in attività libera: nuovo modello per le comunicazioni al SUER

Il MASE ha approvato il Modello Unico Parte III per la comunicazione al SUER degli impianti a fonti rinnovabili in attività libera. Il decreto disciplina modalità, termini e soggetti obbligati alla trasmissione, introduce una fase transitoria per gli impianti già in esercizio e aggiorna anche i Modelli Unici Parte I e II.

Con il DM MASE n. 223/2026 viene adottato il Modello Unico Parte III per la trasmissione al SUER delle informazioni sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti al regime di attività libera, ai sensi del d.lgs. 190/2024. Il provvedimento definisce modalità operative, termini di invio e soggetti obbligati, introduce una disciplina transitoria per gli impianti già in esercizio e aggiorna i Modelli Unici Parte I e II, che continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW, adeguandoli al nuovo quadro normativo.


Nuovo modello per impianti FER in attività libera

Il MASE ha pubblicato sul proprio portale il decreto ministeriale n. 223 del 15 luglio 2026 relativo all’adozione del modello unico per la trasmissione al SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) delle informazioni sugli impianti soggetti al regime di attività libera (Modello Unico Parte III).

Il provvedimento, quindi, adotta il Modello Unico – Parte III per la trasmissione, tramite la piattaforma SUER (istituita con DM MASE n. 441/2025), delle informazioni relative agli impianti a fonti rinnovabili soggetti al regime di attività libera, ai sensi degli articoli 5 e 7 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

Il decreto disciplina le modalità e i termini di trasmissione dei dati, introducendo anche una disciplina transitoria per gli impianti già entrati in esercizio. Inoltre, aggiorna il Modello Unico – Parti I e II di cui al D.M. 2 agosto 2022, n. 297, confermandone l’applicazione agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW e adeguandone i riferimenti normativi alle disposizioni del decreto legislativo n. 190/2024.

Il modello consente di comunicare sia:

  • un singolo intervento, indicando la relativa sezione e lettera dell’Allegato A;
  • un impianto ibrido, composto da più tecnologie.

Nel caso di impianto ibrido devono essere compilate tutte le sezioni corrispondenti alle diverse componenti dell’impianto. Un sistema fotovoltaico dotato di accumulo elettrochimico, ad esempio, richiederà la compilazione sia della sezione fotovoltaica sia di quella relativa all’accumulo.

Quando sarà disponibile il nuovo modello

Il modello è reso disponibile sulla piattaforma SUER, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (16 luglio). A decorrere da tale data, esso costituisce la modalità di trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

A far data dalla pubblicazione di cui sopra il soggetto proponente, o l’installatore delegato, è tenuto alla compilazione del “Modello Unico Parte III” e alla sua trasmissione alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque (5) giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto di cui risulta responsabile.

Impianti già in esercizio

Per gli impianti soggetti a regime di attività libera, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entrati in esercizio antecedentemente alla data di cui sopra, la compilazione del “Modello Unico Parte III” è trasmessa alla SUER entro sei mesi dalla predetta data.

Il termine transitorio di 6 mesi decorre dunque dalla data in cui il modello viene reso disponibile sulla piattaforma, e non dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto.

Chi deve trasmettere il Modello Unico Parte III

La comunicazione deve essere presentata:

  • dal soggetto proponente;
  • oppure dall’installatore delegato.

Il modello può essere compilato da una persona fisica, dal legale rappresentante di un’impresa o di un ente, da un imprenditore agricolo oppure da un procuratore, mandatario o altro rappresentante munito di apposita delega.

Quando la comunicazione viene trasmessa da un soggetto delegato, al modello deve essere allegata la relativa procura o delega.

Cosa cambia per i Modelli Unici Parte I e Parte II

Come specificato dal provvedimento, il Modello Unico Parte I e II continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

Link per scaricare il modello

A questo link è possibile scaricare il modello in formato .ODT.


FAQ TECNICHE: Nuovo modello comunicazione impianti FER al SUER | Ingenio

Chi è tenuto a trasmettere il Modello Unico Parte III al SUER?
L'adempimento spetta al soggetto proponente oppure all'installatore munito di delega. La comunicazione può essere presentata anche dal legale rappresentante di un'impresa o di un ente, dall'imprenditore agricolo o da un procuratore, allegando la relativa delega quando prevista.

Entro quale termine deve essere inviato il Modello Unico Parte III?
Per i nuovi impianti soggetti ad attività libera, il modello deve essere trasmesso in modalità telematica entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. L'invio avviene esclusivamente tramite la piattaforma SUER una volta resa disponibile dal MASE.

Quale disciplina si applica agli impianti già entrati in esercizio?
Per gli impianti già operativi alla data di disponibilità del modello sulla piattaforma SUER è prevista una fase transitoria. In tali casi la comunicazione deve essere trasmessa entro sei mesi dalla pubblicazione del Modello Unico Parte III sul portale, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Come si compilano le comunicazioni per gli impianti ibridi?
Il Modello Unico Parte III consente di dichiarare sia un singolo intervento sia impianti costituiti da più tecnologie. Per gli impianti ibridi devono essere compilate tutte le sezioni corrispondenti alle diverse componenti, come nel caso di un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo.

Cosa cambia per i Modelli Unici Parte I e Parte II?
Il decreto non elimina i modelli già esistenti, ma ne aggiorna i riferimenti normativi al d.lgs. 190/2024. Le Parti I e II continuano infatti a essere utilizzate per gli impianti fotovoltaici installati su edifici, strutture o relative pertinenze con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.


IL DECRETO DEL MASE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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