Impianti fotovoltaici su suolo agricolo: criteri di classamento catastale tra D/1 e D/10
L’articolo analizza l’ordinanza n. 15409/2026 della Corte di Cassazione sul classamento catastale degli impianti fotovoltaici in area agricola, chiarendo che la categoria D/10 non è applicabile in assenza di un effettivo e prevalente collegamento con l’attività agricola.
L’articolo tratta una recente ordinanza della Corte di Cassazione in merito ad un contenzioso tra alcune società agricole e l’Agenzia delle Entrate (AE) relativamente alla classificazione catastale di impianti fotovoltaici installati sui propri terreni agricoli. Le società chiedevano il riconoscimento della categoria rurale D/10, sostenendo che la produzione di energia fosse attività agricola connessa, mentre l’AE aveva attribuito la categoria D/1, tipica degli opifici industriali.
La Corte di Cassazione ha confermato la posizione dell’Agenzia, chiarendo che la semplice presenza di un’impresa agricola o il limite di 200 KW non basta per ottenere la ruralità fiscale degli impianti fotovoltaici. Infatti è necessario dimostrare che la produzione di energia rientri tra le attività connesse e non alteri la prevalenza e la vocazione agricola dell’impresa ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Le categorie catastali: cosa sono
Le categorie catastali rappresentano il sistema con cui gli immobili vengono classificati per le finalità fiscali, amministrative e censuarie. La classificazione avviene principalmente in base:
- alla destinazione d'uso dell'immobile;
- alle sue caratteristiche funzionali e costruttive distinguendo abitazioni, uffici, attività commerciali, edifici produttivi e terreni.
Le diverse categorie sono organizzate in vari gruppi differenziati per tipologia di destinazione d'uso dell'immobile, così come sintetizzato nel grafico di seguito proposto:

Chiarito ciò bisogna precisare che la diffusione degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo ha reso sempre più rilevante il tema del loro corretto classamento catastale, imponendo di verificare quando tali strutture possano essere considerate effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Ne consegue che il rapporto tra impianti fotovoltaici e classamento catastale continua a generare numerose controversie, soprattutto nei casi in cui venga richiesta l'attribuzione della categoria D/10, riservata ai fabbricati rurali strumentali alle attività agricole.
In questi casi ci si chiede:
Può un impianto fotovoltaico installato su un terreno agricolo essere automaticamente considerato un fabbricato rurale e beneficiare della classificazione catastale D/10, oppure è necessario dimostrare un effettivo e prevalente collegamento con l'attività agricola di impresa?
A questo quesito risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15409/2026.
Impianto fotovoltaico e classamento catastale D/1
Secondo la Suprema Corte “(…) ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il principio che gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo sul presupposto che <<la messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo e l'esportabilità non può in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità>> (…)”.
I grandi impianti fotovoltaici destinati alla produzione e vendita di energia devono essere considerati beni immobili, perché sono stabilmente collegati al terreno e integrati con le infrastrutture necessarie al loro funzionamento e a nulla rileva il fatto che, in teoria, possano essere smontati e trasferiti altrove. Ciò che conta è la loro destinazione di utilizzo duraturo in quel determinato luogo e il forte legame funzionale con il suolo. Per questo motivo, ai fini catastali e fiscali, tali impianti assumono una natura assimilabile a quella degli opifici industriali.
Inoltre “(…) i giudici regionali hanno accertato che (...) dalla conformazione degli impianti e dalla estensione del terreno risultava che questi venivano utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica e che difettava la dimostrazione che l’attività di produzione di energia elettrica fosse connessa ad attività agricole esercitate dall’impresa in misura prevalente (…). In altri termini, in mancanza di attività principale agricola, la produzione di energia nella misura di 200KW non la rende per ciò solo collocabile nell’ambito agricolo; quindi, la produzione è imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo) se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola e costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. (…).”
Nel caso esaminato, gli impianti fotovoltaici sono destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica infatti i terreni:
- risultavano interamente organizzati;
- erano attrezzati per il funzionamento dell'impianto, con cabine elettriche, recinzioni, videosorveglianza e aree di servizio per la manutenzione.
Inoltre, non è stato dimostrato che la produzione di energia fosse collegata in modo prevalente a un'attività agricola effettivamente svolta dall'impresa.
Di conseguenza, la produzione di energia non può essere considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c., ma costituisce un'attività autonoma di natura industriale o commerciale.
In definitiva, perché vi possa essere una classificazione dell'impianto fotovoltaico in D/10 occorre dimostrare i requisiti di prevalenza dell’attività agricola e utilizzo in loco di parte della produzione elettrica richiesti per la caratterizzazione rurale dell'impianto. In caso contrario, esso deve essere trattato come un impianto produttivo a tutti gli effetti ma sito in area agricola (classe D/1).
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: classamento catastale, impianti fotovoltaico, categoria catastale, terreni agricoli, art. 2135 c.c.
FAQ TECNICHE: Classamento catastale impianti fotovoltaici: differenza tra D/1 e D/10 | Ingenio
Che cos’è il classamento catastale di un impianto fotovoltaico?
Il classamento catastale è il procedimento con cui l’impianto viene censito in una determinata categoria catastale in base alla sua destinazione economica e funzionale. Nel caso degli impianti fotovoltaici a terra, il tema principale riguarda la distinzione tra attività produttiva industriale e attività agricola connessa.
Quando un impianto fotovoltaico può essere classificato in D/10?
La categoria D/10 è riconoscibile quando l’impianto è effettivamente strumentale all’attività agricola e la produzione energetica mantiene un rapporto di connessione con l’attività agricola prevalente dell’impresa, secondo i criteri dell’art. 2135 c.c.
La presenza su terreno agricolo garantisce automaticamente il classamento D/10?
No. La Cassazione ribadisce che la localizzazione su fondo agricolo non costituisce un requisito sufficiente. Occorre verificare la concreta organizzazione aziendale e la prevalenza dell’attività agricola rispetto alla produzione energetica.
Qual è la differenza principale tra categoria D/1 e categoria D/10?
La categoria D/1 riguarda opifici e impianti destinati ad attività produttive autonome di tipo industriale. La categoria D/10 è invece riservata ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
Quale ruolo assume l’art. 2135 c.c. nella classificazione catastale?
L’art. 2135 c.c. definisce le attività agricole e le attività connesse. Per ottenere il riconoscimento della ruralità, la produzione di energia deve risultare integrata nell’attività agricola e non sostituirla economicamente o funzionalmente.
Quali elementi vengono verificati durante gli accertamenti catastali?
Possono essere esaminati l’estensione delle aree occupate dall’impianto, la presenza di coltivazioni, l’organizzazione aziendale, l’utilizzo dell’energia prodotta, le infrastrutture di supporto e la documentazione fiscale e societaria.
Quali errori devono evitare imprese e professionisti?
L’errore più frequente consiste nel ritenere sufficiente la qualifica di imprenditore agricolo per ottenere il classamento D/10. È invece necessario documentare in modo oggettivo il rapporto di connessione e prevalenza richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
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