Ultimo aggiornamento: 12/05/2016
Si punta soprattutto su piccole utilizzazioni locali e impianti a bassa entalpia.
Lazio e Piemonte sono le prime regioni in Italia che hanno provveduto ad indirizzare operatori, enti e consumatori verso una maggiore diffusione degli impianti geotermici.
Nelle due regioni si è deciso di regolamentare il settore della geotermia per promuovere l’utilizzo di questa fonte di energia rinnovabile, che può portare al raggiungimento di un’elevata efficienza e risparmio energetico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, oltre che ad una consistente riduzione delle emissioni di CO2.
La regione Lazio ha promulgato la Legge Regionale 3/2016, entrata in vigore il 22 Aprile, che disciplina e semplifica le procedure per l’utilizzo di piccoli impianti geotermici in edifici residenziali e pubblici.
Le norme approvate riguardano in particolare le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (definite dall’articolo 10 del D. Lgs. 11 Febbraio 2010, n. 22), ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 kW termici.
Non è previsto lo stanziamento di fondi nell’immediato ma si prevede la possibilità di individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
La legge istituisce inoltre una banca dati degli impianti geotermici,presso la struttura regionale competente in materia, denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (“Rig”), con l’obiettivo di provvedere a un costante monitoraggio e controllo della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale.
La registrazione al “Rig” deve avvenire anche per quegli impianti esistenti prima dell’entrata in vigore della legge. Verrà redatta dalla Regione anche una “Carta idro-geotermica regionale” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda il
Piemonte, è stato approvato, con il
D.D. 3 Marzo 2016, n. 66, il documento contenente le
“Linee Guida Regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”. Nel testo vengono indicate le
modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti ed i contenuti tecnico progettuali degli elaborati che si ritiene costituiscano la base conoscitiva minima per una corretta valutazione delle ricadute ambientali. Per tutti gli aspetti non specificatamente presi in considerazione si rimanda alla
normativa UNI di riferimento.
Il testo della legge specifica che le Linee guida sono finalizzate a valorizzare l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e viene fatta una distinzione tra i piccoli impianti (con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW) e i grandi impianti (con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW). Ai grandi impianti, in particolare, sono equiparati tutti gli impianti che necessitano di più di dieci sonde geotermiche verticali, anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW.
Viene specificato, inoltre, che linee guida non si applicano agli impianti geotermici che comportano il prelievo e lo scarico di acqua, che sono disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche.
Nel decreto dirigenziale sopra citato, la Regione spiega che “in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico emani il decreto”, si ritiene “opportuno fornire agli enti locali coinvolti nel processo decisionale nonché agli operatori del settore uno strumento di carattere tecnico che consenta, in tale situazione di stallo, di colmare la lacuna almeno dal punto di vista tecnico”. Questa necessità “è inoltre dettata dalla carenza di una specifica normativa per quanto riguarda gli impianti a circuito chiuso – fermo restando che gli impianti che comportano il prelievo e lo scarico di acqua sono disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche – a fronte di un sempre più elevato numero di installazioni che rendono necessarie precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazione delle sonde, al fine di garantire il rispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterranee”.