Importanti chiarimenti per valutare i requisiti tecnico-professionali dei progettisti nelle gare pubbliche
La sentenza n. 4148/2025 del TAR Lombardia fornisce importanti chiarimenti sui requisiti tecnici nelle gare di ingegneria e architettura. In particolare viene chiarita che la qualificazione va valutata sulla natura concreta dei servizi svolti, non su aspetti formali.
Requisiti tecnico-professionali nelle gare di ingegneria e architettura
La qualificazione tecnica dei progettisti è uno degli aspetti più delicati nelle gare pubbliche, soprattutto quando le stazioni appaltanti richiedono la dimostrazione di esperienze pregresse in specifiche categorie di opere.
La valutazione di tali esperienze non è sempre lineare e genera dei dubbi pratici:
Un'attività di riprogettazione strutturale può valere come servizio di ingegneria?
Un professionista che ha costituito una società può ancora spendere il proprio curriculum tecnico? La direzione lavori è equiparabile alla progettazione ai fini della qualificazione?
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 4148/2025, ha fornito risposte chiare a questi interrogativi, respingendo il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto da oltre 9 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di un impianto di digestione anaerobica.
Servizi di architettura e ingegneria: il TAR Lombardia sulla corretta qualificazione dei requisiti
Una stazione appaltante ha bandito una gara europea a procedura per un appalto integrato, relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso un depuratore.
L'aggiudicazione è stata contestata dal raggruppamento temporaneo, che lamentava vizi nei requisiti tecnici dichiarati dall’aggiudicatario.
Il capitolato di gara richiedeva ai concorrenti di dimostrare di aver eseguito, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria nelle seguenti categorie:
- Categoria S.03: strutture in cemento armato, verifiche strutturali, ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni;
- Categoria IA.04: impianti, per la quale era richiesta la dimostrazione di servizi di architettura e ingegneria, includendo anche la direzione lavori.
Il raggruppamento aggiudicatario ha presentato a copertura del requisito S.03 la certificazione di una società consortile, attestante l'esecuzione di servizi professionali per il progetto di realizzazione del depuratore.
A tal proposito la società ricorrente sosteneva che la progettazione definitiva ed esecutiva del depuratore fosse stata svolta da altri soggetti, non dalla società consortile.
Il TAR, respingendo il ricorso, chiarisce vari punti tra cui “L’attribuibilità delle opere indicate alla progettazione definitiva ed esecutiva è irrilevante in quanto il bando di gara fa riferimento a servizi di architettura e ingegneria e non a progettazione definitiva od esecutiva. In ogni caso la qualificazione non va effettuata sulla base dei progetti approvati ma sulla natura delle opere svolte alla luce della definizione che di progettazione definitiva ed esecutiva fornisce la normativa, in quanto il bando non richiede come requisito la progettazione in uno specifico lavoro. Da ciò consegue che possono essere oggetto di certificazione anche attività di riprogettazione che non costituiscono le attività originarie, in quanto nei lavori complessi la progettazione può essere suddivisa e l’unico elemento decisivo è il possesso dei requisiti richiesti dal bando.”
Quindi non conta stabilire se le opere rientrino formalmente nella progettazione definitiva o esecutiva quando il bando richiede genericamente servizi di architettura e ingegneria. La qualificazione va valutata in base alla natura concreta delle attività svolte e non in base al tipo di progetto approvato. Non è necessario che il requisito riguardi uno specifico incarico di progettazione definitiva o esecutiva.
Possono quindi essere certificate anche attività di riprogettazione,
purché il professionista possieda i requisiti richiesti dal bando.
Gare pubbliche e società di ingegneria: limiti ai requisiti?
La società ricorrente contestava anche l'utilizzo dei requisiti professionali dell'ingegnere del raggruppamento aggiudicatario, sostenendo che l'art. 66, comma 2 del d.lgs. 36/2023 (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”) limiti ai primi cinque anni dalla costituzione la possibilità per le società di ingegneria di documentare i requisiti tramite professionisti dipendenti o direttori tecnici.
Il TAR precisa che “La giurisprudenza (…) ha rilevato che secondo l’elaborazione pretoria, l’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale (…). Diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere / architetto socio della società di ingegneria, secondo le indicazioni dell’Anac il professionista – essendo, per la sua posizione nella compagine sociale, una longa manus dell’impresa – acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali ed abbia sottoscritto gli elaborati progettuali (…). La norma in questione è posta a tutela dei progettisti dipendenti mentre non può costituire un divieto di utilizzare i requisiti professionali di un progettista per il solo fatto che questi abbia deciso di costituire una società per lo svolgimento della sua attività.”
Il giudice chiarisce 2 situazioni, ossia:
- l’ingegnere o architetto in qualità dipendente di una società, non può far valere in gara i servizi svolti come tale, perché non risulta parte attiva del contratto d’appalto;
- il libero professionista quale socio di una società di ingegneria, può dimostrare i requisiti tramite le attività svolte, se sia stato inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e se abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.
La norma intende tutelare i professionisti dipendenti ma non può essere trasformata in un divieto per il professionista che abbia semplicemente scelto di organizzarsi in forma societaria.
La qualificazione tecnica dei progettisti va valutata sulla sostanza delle prestazioni svolte e non in base a elementi formali, come il nome dato al livello di progettazione o la forma giuridica (libero professionista, dipendente, socio) con cui hanno operato.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: gare pubbliche, requisiti tecnico-professionali progettisti, qualificazione tecnica progettisti, servizi di architettura e ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva.
FAQ
Quando un servizio di riprogettazione può essere considerato titolo valido?
Se la riprogettazione rientra nelle attività di architettura e ingegneria richieste dal bando e dimostra competenze analoghe a quelle oggetto del requisito, può contribuire alla qualificazione, anche se non costituisce progettazione originaria.
Come si valutano i requisiti per categorie di opere complesse?
La verifica richiede l’analisi delle attività effettivamente svolte rispetto alle categorie d’opera richieste dal capitolato, senza limitarsi all’etichetta “definitiva” o “esecutiva” attribuita al progetto.
È possibile usare l’esperienza professionale maturata come socio di una società di ingegneria?
Sì. Se il professionista è socio operativo, inserito in organigramma, firma elaborati e dimostra competenza tecnica, la sua esperienza può essere considerata. Diversamente, l’esperienza di dipendenti non è direttamente spendibile.
Quali errori tipici evitare nella dichiarazione dei requisiti?
Evitare di basare la qualificazione su titoli formali di progettazione, su ruoli non documentabili (es. dipendenti non responsabili tecnici), o su assunzioni non coerenti con le categorie di servizio richieste.
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