Inagibilità dell’edificio: senza pericolo pubblico immediato l’ordinanza è illegittima
Il TAR Umbria annulla un’ordinanza di inagibilità totale adottata per fessurazioni interne su tramezzi e tamponature. Le crepe, nel caso esaminato, in assenza di un accertato pericolo grave, concreto e imminente per la pubblica incolumità, non giustificano un’ordinanza contingibile e urgente.
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La sentenza del TAR dell’Umbria riguarda l’annullamento di un'ordinanza comunale con cui veniva dichiarato inagibile un intero edificio per alcune fessurazioni interne. Secondo il giudice il comune aveva riscontrato lesioni che interessavano elementi non strutturali, come tramezzi e tamponature, e richiedevano ulteriori accertamenti, inoltre non era stato dimostrato un pericolo grave, concreto e imminente per la pubblica incolumità.
Per questo non si poteva utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente, riservata alle vere emergenze, tuttavia il Comune potrà comunque verificare la sicurezza dell’immobile ed eventualmente intervenire con gli ordinari poteri di controllo.
Il caso dell’immobile inagibile
In seguito ad alcune fessurazioni rilevate in un edificio, il comune dispone la totale e temporanea inagibilità, imponendo approfondimenti tecnici sui possibili cedimenti e sugli eventuali interventi di sicurezza. I destinatari dell’ordinanza hanno impugnato l’ordinanza al TAR Umbria sostenendo diverse argomentazioni tra cui che le lesioni riguardassero soltanto tramezzi interni, tamponature e altre strutture non portanti. Secondo i ricorrenti, le fessure derivavano da una precedente perdita d’acqua già risolta e non dimostravano un pericolo concreto e attuale di crollo.
Quando può essere adottata un ordinanza contingibile e urgente?
Il TAR chiarisce che “Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, maturato con riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.”
Un’ordinanza contingibile e urgente rappresenta un provvedimento straordinario previsto dall’art. 54 del Testo unico degli enti locali per proteggere la pubblica incolumità, può essere adottata quando sussiste un pericolo:
• grave, imminente e irreparabile per la pubblica incolumità;
• non fronteggiabile con i poteri ordinari, purché la misura sia temporanea e proporzionata;
• tale da rendere indispensabile un intervento immediato e non rinviabile.
Tale ordinanza non è quindi utilizzabile per problemi prevedibili o permanenti, che l’amministrazione avrebbe dovuto gestire attraverso le procedure ordinarie.
Il caso esaminato è diverso infatti “Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, non è evincibile dalla lettura del provvedimento l’esistenza di profili di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabili con gli ordinari poteri dell’Amministrazione e tali da richiedere l’adozione di un provvedimento extra ordinem. (...) Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che il Comune, nell’ambito dell’istruttoria svolta a seguito della segnalazione pervenuta dal Giudice dell’esecuzione, ha rilevato esclusivamente la presenza di fessurazioni su elementi non strutturali, senza pervenire a individuare l’origine di tali lesioni. Non si è quindi accertata un’effettiva situazione di rischio di cedimenti, bensì unicamente la necessità di approfondimenti tecnici, indispensabili al fine di verificare la sicurezza dell’edificio.”
Dal provvedimento non emergeva un pericolo grave e attuale per le persone, tale da non poter essere affrontato con i normali strumenti amministrativi. Il Comune aveva infatti rilevato soltanto alcune fessurazioni in elementi non strutturali dell’edificio. Quindi, non era stata accertata una reale possibilità di cedimento ma era emersa soltanto la necessità di svolgere ulteriori verifiche tecniche per capire se vi fosse davvero un problema di sicurezza.
Il TAR Umbria ha per questo accolto il ricorso e annullato l’ordinanza.
In sintesi:
la presenza di crepe, da sola, non giustifica automaticamente un’ordinanza urgente di inagibilità totale ma occorre motivare e accertare un pericolo concreto, attuale e imminente per la pubblica incolumità, fermo restando l’esercizio dei poteri ordinari di verifica della sicurezza.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: ordinanza di inagibilità, ordinanza contingibile e urgente, fessurazioni, elementi non portanti, opere non strutturali.
FAQ Tecniche: Ordinanza di inagibilità: quando manca il pericolo grave e imminente | Ingenio
Che cos’è un’ordinanza di inagibilità?
È un provvedimento con cui l’amministrazione limita o vieta l’utilizzo di un immobile ritenuto non sicuro o non idoneo all’uso.
Nel caso analizzato, l’inagibilità totale era stata disposta con ordinanza contingibile e urgente.
La legittimità della misura dipende dalla motivazione, dall’istruttoria e dal concreto rischio per le persone.
Quando può essere adottata un’ordinanza contingibile e urgente?
L’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 richiede un pericolo per la pubblica incolumità grave, attuale e imminente.
La situazione deve inoltre non essere affrontabile efficacemente con i poteri ordinari dell’amministrazione.
Il provvedimento deve restare temporaneo, proporzionato e limitato a quanto necessario per eliminare il pericolo.
Le fessurazioni su tramezzi e tamponature rendono automaticamente inagibile un edificio?
No. Le lesioni su elementi non portanti non dimostrano, da sole, un rischio di collasso o cedimento dell’edificio.
Esse possono richiedere un sopralluogo, un monitoraggio o una verifica tecnica, ma non sostituiscono l’accertamento del pericolo.
Occorre valutare origine, evoluzione, localizzazione e possibili interferenze con gli elementi strutturali.
Quali verifiche deve svolgere il Comune prima di dichiarare l’inagibilità totale?
Il Comune deve svolgere un’istruttoria adeguata e indicare gli elementi tecnici da cui deriva il pericolo.
Non basta rilevare la presenza di crepe: occorre spiegare perché esse comporterebbero un rischio attuale per l’incolumità.
Qual è la differenza tra controllo ordinario e ordinanza urgente?
Il controllo ordinario consente al Comune di richiedere verifiche, documentazione, interventi o ulteriori accertamenti.
L’ordinanza urgente interviene invece su una situazione eccezionale che impone misure immediate.
La sola necessità di approfondimenti tecnici, secondo il TAR, non prova di per sé l’urgenza extra ordinem.
Chi deve valutare tecnicamente le fessurazioni dell’edificio?
La valutazione richiede competenze tecniche adeguate alla natura del problema e può coinvolgere professionisti abilitati, uffici tecnici e organi di controllo.
La relazione deve distinguere lesioni di finitura, deformazioni di elementi non portanti e possibili fenomeni riferibili alla struttura.
Una diagnosi incompleta può rendere debole sia la decisione tecnica sia la motivazione amministrativa.
Quali errori devono evitare proprietari, tecnici e amministrazioni?
Non si deve assimilare automaticamente una fessurazione a un pericolo di crollo, né sottovalutare lesioni potenzialmente evolutive.
L’amministrazione deve evitare formule generiche e motivare il rischio effettivo; i proprietari non devono ignorare la richiesta di verifiche.
È essenziale documentare sopralluoghi, fotografie, rilievi, cause ipotizzate e interventi già eseguiti.
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