Infortunio in cantiere: chiarimenti sui limiti della responsabilità del committente
La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità penale del committente privato per gli infortuni in cantiere, spiegando quando può essere chiamato a rispondere degli eventi, approfondendo gli effetti della nomina del responsabile dei lavori sugli obblighi di sicurezza, nei limiti delle funzioni effettivamente conferite.
Dietro ad ogni incidente in cantiere non ci sono solo norme violate, ma anche il dovere di garantire la sicurezza di chi lavora e l'onere della giustizia di individuare le precise responsabilità. Infatti la sicurezza nei cantieri è funzione della corretta attribuzione dei ruoli e del rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Quando un lavoratore perde la vita nasce spontaneo chiedersi chi avrebbe avuto il dovere di impedire quell’evento?
La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 27121/2026 riguarda proprio la responsabilità di un committente privato per un infortunio mortale avvenuto durante lavori di demolizione in un cantiere edile. La Corte ha confermato l’assoluzione del proprietario, ritenendo che avesse nominato un responsabile dei lavori con un incarico ampio comprendente anche gli aspetti della sicurezza. Secondo la Cassazione, il committente privato non è automaticamente responsabile degli infortuni in cantiere se non interviene concretamente nella gestione del cantiere o non è in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. La sentenza chiarisce quindi i confini della responsabilità penale del committente nei lavori privati e ribadisce il ruolo centrale del responsabile dei lavori e degli altri soggetti tecnici incaricati della sicurezza.
La figura del committente.
In edilizia spesso si sente parlare del committente, ma chi è?
Il committente è colui per conto del quale viene realizzato un progetto. Generalmente tale figura coincide con il proprietario dell’immobile.
Non è detto che il committente abbia determinate competenze in termini di sicurezza o che voglia occuparsi direttamente dell’intervento, per cui è previsto dall’ordinamento che egli possa delegare formalmente la gestione dei lavori a un Responsabile dei Lavori. Questo incarico può essere affidato a un soggetto esterno con adeguata esperienza, a un professionista della sicurezza oppure a figure già coinvolte nella progettazione e direzione dell’opera, come il progettista, il direttore dei lavori o coordinatore per la sicurezza.
A tal proposito, l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 individua gli obblighi del committente nella pianificazione e nella gestione delle condizioni generali di sicurezza del cantiere, senza però imporre un controllo continuo sulle attività operati.
In particolare al comma 1 viene chiarito che:
“Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”
Il caso
Durante i lavori di demolizione di una ex casa colonica un operaio perde la vita.
Il proprietario/committente dell’immobile è accusato di omicidio colposo per presunte carenze nella gestione della sicurezza del cantiere. In primo grado e in appello il committente era stato ritenuto responsabile per non aver verificato l’aggiornamento della documentazione di sicurezza dopo il passaggio da lavori di recupero a interventi di demolizione.
La Cassazione ha però disposto un nuovo esame del caso, chiedendo di valutare il ruolo affidato al responsabile dei lavori.
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha assolto il proprietario, ritenendo che avesse nominato per la gestione tecnica e della sicurezza un geometra e, per tale motivo, non avesse partecipato direttamente alla conduzione del cantiere.
La Cassazione ha quindi esaminato il ricorso dei familiari della vittima, i quali sostenevano invece che il proprietario avrebbe dovuto mantenere un ruolo attivo nella gestione della sicurezza dopo la modifica del progetto.
Responsabilità del committente: quando risponde penalmente per gli infortuni in cantiere
Secondo la Suprema Corte “(…) la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, rispetto al dovere di sicurezza, gravante sul datore di lavoro ed operante anche in relazione al committente, non può esigersi da parte di quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.”
Il committente non deve esercitare un controllo continuo su ogni attività del cantiere, perché la sicurezza spetta principalmente all’impresa esecutrice. La sua responsabilità può però emergere se egli abbia contribuito concretamente all’incidente, ad esempio scegliendo un’impresa inadeguata, interferendo nei lavori o ignorando pericoli evidenti. Occorre quindi valutare caso per caso il ruolo effettivamente svolto dal committente.
Quindi “Si potrà profilare una responsabilità penale del committente quando vi sia prova che si sia ingerito nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro o in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (…).
Per cui, se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, il committente è tenuto a scegliere adeguatamente l'impresa appaltatrice, verificando che essa sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (...) e che sia anche dotata della capacità tecnica e professionale rispetto al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. La responsabilità del committente può dipendere, dunque, dalla individuazione di un contraente inadeguato oppure dalla effettiva ingerenza nell'esecuzione del contratto o, infine, dall'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.”
La responsabilità penale del committente può nascere se interviene direttamente nell’organizzazione dei lavori, sceglie un’impresa inadeguata o non considera rischi evidenti e facilmente riconoscibili. Per evitare responsabilità, deve affidare i lavori a un’impresa competente e idonea rispetto all’intervento da eseguire. Il committente quindi non deve controllare ogni fase del cantiere, ma deve fare una scelta prudente dell’appaltatore e non creare o ignorare situazioni pericolose.
Responsabile dei lavori: quando l'incarico incide sulla posizione di garanzia
Un punto molto interessante della sentenza riguarda l’incarico affidato al geometra, infatti secondo i giudici il mandato comprendeva anche funzioni relative alla sicurezza, al coordinamento dei lavori e alla gestione dei rapporti con le imprese.
Quindi “(…) riprendendo anche quanto illustrato dal *** *** in sede di dichiarazioni spontanee, la Corte territoriale ha logicamente concluso nel senso che il ricorrente aveva attribuito al *** *** i compiti di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 2, lett. c), D.Lgs. n. 494 del 1996, traferendo in tal modo a quest'ultimo la posizione di garanzia riguardante l'esecuzione dei lavori e il controllo di tale esecuzione. (…) Né può sostenersi, come fanno i ricorrenti, che, per le opere di demolizione che si stavano concretamente eseguendo al momento del mortale infortunio, non vi fosse uno specifico incarico diversamente da quanto sostenuto, la decisione circa la demolizione parziale della casa colonica fu assunta presso lo studio del *** ***, che continuò a rimanere il referente della ditta appaltatrice e di quella subappaltatrice. Nella pronuncia di questa Sezione (...) si dà atto (...) che fu proprio il *** *** a ricevere i preventivi dell'opera di demolizione circa un mese prima della verificazione dei fatti, che *** *** venne informato dell'inizio dei lavori di parziale demolizione al suo indirizzo di posta elettronica, senza intervenire per impedire che si procedesse prima dell'adeguamento del PSC, la cui stesura e la cui predisposizione rientravano nella lettera di incarico (...).”
Viene sottolineato nell'ambito della sentenza che il committente avesse affidato al professionista l’incarico di responsabile dei lavori, attribuendogli la posizione di garanzia relativa all’esecuzione e al controllo dei lavori. I giudici hanno escluso che la successiva demolizione fosse un’attività estranea all’incarico, perché il professionista era rimasto il punto di riferimento per le imprese coinvolte. Infatti aveva ricevuto i preventivi della demolizione, era stato informato dell’avvio dei lavori e non aveva impedito l’inizio delle opere prima dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il committente privato deve agire con prudenza nella scelta dei soggetti incaricati e non deve sostituirsi alle figure tecniche responsabili della gestione della sicurezza. Per tale motivo la nomina di un responsabile dei lavori con effettivi poteri e un incarico adeguato può limitare la responsabilità del committente, ma non elimina automaticamente ogni obbligo residuo, soprattutto in presenza di una ingerenza diretta o di situazioni di pericolo immediatamente riconoscibili.
Scaerica la sentenza in allegato
Keywords: committente privato, sicurezza nei cantieri, infortuni sul lavoro, cantiere, D.Lgs. 81/2008, responsabile dei lavori.
FAQ TECNICHE: Responsabilità del committente: cosa cambia con il responsabile dei lavori
Chi è il committente nei lavori edili?
Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera e, nei lavori privati, può coincidere con il proprietario dell’immobile.
Nel sistema del D.Lgs. 81/2008 assume specifici obblighi in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili.
La responsabilità penale non deriva tuttavia dalla sola qualità formale di committente, ma dalla concreta posizione di garanzia e dalla condotta tenuta.
Il committente deve controllare continuamente il cantiere?
No. La Cassazione esclude che al committente possa essere richiesto un controllo “pressante, continuo e capillare” sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
La responsabilità deve essere valutata in concreto, considerando l’incidenza della sua condotta sull’evento, l’impresa scelta, l’eventuale ingerenza e la percepibilità del pericolo.
La nomina del responsabile dei lavori esclude automaticamente la responsabilità del committente?
No. La nomina può incidere sulla posizione di garanzia del committente soltanto in relazione alle funzioni effettivamente attribuite al responsabile dei lavori.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il professionista aveva ricevuto un incarico comprendente anche funzioni connesse alla sicurezza e alla gestione dell’esecuzione.
Restano comunque rilevanti eventuali ingerenze dirette del committente e situazioni di pericolo immediatamente percepibili.
Quali norme disciplinano gli obblighi del committente?
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 89 e 90 e, per gli aspetti relativi al coordinamento e alla gestione della sicurezza, le disposizioni del Titolo IV.
L’art. 89 definisce anche la figura del responsabile dei lavori, mentre l’art. 90 disciplina gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori.
[Verificare specifica tecnica/norma] per eventuali ulteriori disposizioni applicabili in funzione della specifica tipologia di cantiere.
Perché l’aggiornamento del PSC è rilevante nel caso esaminato?
Il caso riguarda il passaggio da lavori di recupero a opere di demolizione e la necessità di considerare tale modifica nell’ambito della pianificazione della sicurezza.
La sentenza attribuisce rilievo al fatto che la predisposizione e l’aggiornamento del PSC rientrassero nell’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Per ogni modifica sostanziale delle lavorazioni occorre verificare la coerenza tra attività previste, valutazione dei rischi e documentazione di sicurezza.
Quali controlli deve effettuare il committente nella scelta dell’impresa?
Il committente deve procedere con la necessaria diligenza nella scelta dell’impresa, verificandone idoneità e capacità rispetto ai lavori affidati, secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La scelta di un contraente manifestamente inadeguato può assumere rilievo nella responsabilità per l’evento.
La verifica deve essere distinta dal controllo operativo quotidiano delle lavorazioni, che appartiene alle specifiche competenze dei soggetti della sicurezza.
Quali sono gli errori da evitare nella gestione del rapporto tra committente e responsabile dei lavori?
Il primo errore consiste nel conferire un incarico generico senza definire chiaramente funzioni, responsabilità e poteri.
È inoltre rischioso considerare la nomina del responsabile dei lavori come una deresponsabilizzazione automatica del committente.
Occorre documentare l’incarico, verificarne l’effettivo contenuto e mantenere coerenza tra ruoli formalmente attribuiti e attività concretamente svolte.
Sicurezza
Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.
Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
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