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Inottemperanza all’ordine di demolizione? Si rischia l’acquisizione del bene e sanzioni pecuniarie salatissime

Il TAR del Molise con la sent. n. 200/2026 chiarisce che l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta acquisizione del bene e l’emissione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

L’articolo tratta la sentenza del TAR Molise n. 200/2026 che si fonda sul principio secondo cui l’inottemperanza a un ordine di demolizione non può rimanere priva di conseguenze. Nel caso esaminato, un Comune aveva irrogato una sanzione di € 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 per la mancata rimozione di opere abusive già oggetto di ordinanza di demolizione. Il ricorrente contestava il provvedimento ma il TAR respinge il ricorso chiarendo che la sanzione costituisce un effetto vincolato dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione. Nel caso esaminato, è sufficiente l’esclusiva verifica dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, anche solo tramite verbale della polizia municipale. Inoltre viene confermata la legittimità della quantificazione nella misura massima della sanzione, ritenendola coerente con il quadro normativo e con i criteri comunali applicati.


Chiarimenti sull'art. 31 comma 4 bis del d.P.R 380/01

L’art. 31 comma 4 bis del d.P.R 380/01 chiarisce che;

“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.

La norma è chiara, se il Comune accerta che non è stata eseguita un’ordinanza di demolizione, deve applicare: una sanzione tra 2.000 e 20.000 euro;

  • se l’abuso riguarda aree particolarmente sensibili (art. 27 comma 2 del d.P.R 380/01), la sanzione è obbligatoriamente al massimo di 20.000 euro;
  • se il dirigente non applica la sanzione nei tempi dovuti, può incorrere in responsabilità disciplinari, contabili e amministrative.

Chiarimenti in merito si hanno con la sentenza del TAR Molise n. 200/2026.

Abuso edilizio e inottemperanza all’ordinanza di demolizione

Un privato aveva realizzato manufatti edilizi senza permesso di costruire, per cui il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione nel 2022. La PA, verificato che l’ordine non fosse stato eseguito entro i termini previsti, ha previsto l’irrogazione, nel 2023, della sanzione amministrativa massima prevista dall’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), pari a 20.000 euro.

Il destinatario della sanzione ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, il quale ha rigettato il ricorso precisando che:
“(…) b) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - … - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); (…)”.

L'ordinanza ha natura parzialmente costitutiva solo per l'area ulteriore individuata per la prima volta, comportando una fattispecie a formazione progressiva.

La sanzione ha una funzione diversa: è una misura aggiuntiva per rafforzare l’obbligo di ripristino della legalità. Infatti secondo il comma 4 bis del citato art. 31, la stessa prevede che: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria”. La formulazione della disposizione non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la sanzione pecuniaria è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, “vero è che l’accertamento deve necessariamente precedere l’irrogazione della sanzione. La condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione comporta, quindi, per il proprietario una duplice sanzione:
a) la perdita della proprietà del bene;
b) una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 20.000 euro.
Si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all’ordine di demolire” e il solo presupposto perché ciò avvenga “è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione.”

In altre parole, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, dovrebbe scattare in modo quasi-automatico qualora venga accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro 90 giorni, per cui:

l’inottemperanza è un illecito omissivo
che comporta sia la perdita del bene sia una sanzione pecuniaria.

Il presupposto unico è l’accertamento dell’inottemperanza, che precede e giustifica entrambe le conseguenze sanzionatorie.

L’inerzia dopo l’ordinanza di demolizione comporta non solo la perdita del bene,
ma anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie elevate,
fino a 20 mila euro ove ne ricadano i presupposti.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: abuso edilizio, ordinanza di demolizione, inottemperanza edilizia, art. 31 DPR 380/2001, sanzione pecuniaria.

FAQ Tecniche: Inottemperanza ordine demolizione: sanzione fino a 20.000 euro

Che cosa si intende per inottemperanza all’ordine di demolizione edilizia?
L’inottemperanza consiste nella mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione entro il termine assegnato dal Comune, normalmente 90 giorni.
È un illecito amministrativo omissivo derivante dalla mancata rimozione delle opere abusive.
L’accertamento dell’inadempimento costituisce il presupposto per le conseguenze previste dall’art. 31 DPR 380/2001.

Quali conseguenze comporta la mancata demolizione di un abuso edilizio?

La mancata ottemperanza comporta due conseguenze principali: l’acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale e l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
L’acquisizione opera secondo il meccanismo previsto dall’art. 31 comma 3 DPR 380/2001.
La sanzione economica è disciplinata dal comma 4-bis.

Qual è l’importo della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione?

L’art. 31 comma 4-bis DPR 380/2001 prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 20.000 euro.
La misura massima è obbligatoria per abusi realizzati su aree o edifici individuati dall’art. 27 comma 2 DPR 380/2001.
Negli altri casi la quantificazione segue i criteri stabiliti dall’amministrazione competente.

Il Comune deve dimostrare una particolare responsabilità del proprietario?

Secondo l’orientamento richiamato dal TAR Molise n. 200/2026, il presupposto della sanzione è l’accertamento dell’inottemperanza.
L’amministrazione deve verificare che l’ordine non sia stato eseguito.
Non è richiesta una nuova valutazione dell’abuso già accertato.

Come viene accertata la mancata demolizione?

L’accertamento può risultare anche da un verbale della polizia municipale che rilevi la permanenza delle opere abusive.
Il controllo riguarda l’esecuzione dell’ordine impartito e non la nuova valutazione della legittimità edilizia dell’opera.
[Integrare esempio applicativo]

L’acquisizione del bene avviene automaticamente dopo l’ordinanza?

L’acquisizione gratuita opera decorso inutilmente il termine assegnato per demolire.
Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, l’atto successivo ha natura dichiarativa rispetto all’acquisto del bene già maturato.
L’individuazione dell’area ulteriore può invece avere natura costitutiva.

Quali errori deve evitare un proprietario destinatario di un ordine di demolizione?

Il principale errore è ignorare l’ordinanza confidando nella mancata applicazione delle conseguenze.
È necessario verificare tempestivamente eventuali strumenti di tutela amministrativa o giudiziaria.
La mancata demolizione espone contemporaneamente alla perdita del bene e alla sanzione economica.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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