Interventi di riqualificazione energetica: ok all'Ecobonus anche per le case date in affitto
CTR Toscana: il beneficio fiscale spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa, i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi
In tema di agevolazioni relative ad interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), il beneficio fiscale spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa, i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
In base a tale principio, enunciato dalla Cassazione con la sentenza n.19815/2019, la CTR Toscana ha rigettato l’appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo pienamente valido il ragionamento dei giudici di primo grado. La citata sentenza di Cassazione spiega, infatti, che l’agevolazione oggetto di contenzioso è volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare, non contemplando, in definitiva, alcuna limitazione di carattere soggettivo o oggettivo.
Il caso
Ad una SRL è stata notificata una cartella di pagamento in seguito ad un controllo formale relativamente all'anno di imposta 2012: l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicabilità delle detrazioni per le spese per interventi di riqualificazione energetica, sostenendo che la società, poiché esercitava attività di locazione immobiliare non poteva usufruire delle detrazioni perché gli immobili non erano per lei dei beni strumentali, bensì rappresentavano l'oggetto dell'attività.
Ecobonus: agli albori della detrazione
La sentenza è interessante perché parte da lontano, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha introdotto una nuova specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, con efficacia originariamente limitata al periodo d'imposta 2007, e successivamente prorogata. Gli albori dell'Ecobonus, detrazione d'imposta (IRPEF o IRES) del 55% delle spese sostenute per gli interventi di "riqualificazione energetica" con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto, da ripartire in un numero di rate da 3 a 10 a scelta del contribuente.
Con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 sono state stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione e gli adempimenti necessari. Il D.M. 19/02/07 all'art. 2 "Soggetti ammessi alla detrazione" prevede alla lett. b): "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti".
La lett. a) dell'elenco fa riferimento ai privati, cioè non agli imprenditori.
NB - non vi è alcun riferimento al fatto che si tratti di beni strumentali oppure beni che sono direttamente oggetto dell'attività di impresa. Altrettanto dicasi per la Circolare n. 36/2007 dell'Agenzia delle Entrate dove si precisa che: "I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato".
Ecobonus: vale anche per i soggetti titolari di reddito di impresa che locano a terzi
Come sostenuto dalla Cassazione nella sentenza n.29163/2019, il beneficio fiscale "spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa - incluse le società cooperative - che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della suddetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione".
Non finisce qui. Si cita, infatti, anche la sentenza
Non solo ma con riferimento specifico alle ipotesi di immobili di proprietà di imprese e concessi in locazione ha precisato con altra sentenza, la 19815/2019, ha precisato che per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta.
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