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Interventi di risparmio energetico: detrazione del 50% anche senza comunicazione all'ENEA

Agenzia delle Entrate: in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica in ogni caso la perdita del diritto alle detrazioni

Se ci si dimentica di inviare all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento di efficientamento energetico per il quale si ha diritto alla detrazione del 50% (Bonus riqualificazione patrimonio edilizio), non si perde il diritto alla detrazione.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate in una risposta sulla Posta di FiscoOggi (a firma Paolo Calderone), relativa ad un quesito di un contribuente che, nel 2020, aveva installato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante, ma non aveva trasmesso all’ENEA la scheda descrittiva. 

 

La trasmissione della scheda descrittiva

Il Fisco conferma quanto stabilito nella risoluzione n. 46/2019, ribadita nella successiva circolare 19/2020.

Dal 1° gennaio 2018 - ricordano le Entrate - l’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA, per via telematica, le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, con riferimento ai quali spetta la detrazione (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.

Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi, tra i quali rientra anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.

 

La mancata o tardiva comunicazione fa salva la detrazione

In ogni caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.

 

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde: le regole

Come si evince dalla circolare n.19/2020 delle Entrate, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis e spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.

La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati.

Interventi di risparmio energetico: detrazione del 50% anche senza comunicazione all'ENEA

La documentazione

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

Il bonifico effettuato deve essere 'parlante' (bancario o postale con causale, codice fiscale e tutte le altre indicazioni.

Servono, inoltre:

  • la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori;
  • la trasmissione all’Enea dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico. L’articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Come visto sopra, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento (Risoluzione 18.04.2019 n. 46).