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Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell’interconnessione

Analisi della circolare AdE 9/E/2021, che chiarisce diversi punti critici sollevati dalla “trasformazione” del beneficio, da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione

La circolare AdE 9/E/2021 ha per oggetto il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti” e chiarisce diversi punti critici sollevati dalla “trasformazione” del beneficio, da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione

La suddetta circolare è impostata a domande e risposte su vari ambiti:

  • soggetti interessati;
  • investimenti;
  • ambito temporale;
  • determinazione dell’agevolazione;
  • utilizzo; cumulo con altre agevolazioni;
  • rideterminazione dell’agevolazione e documentazione.

Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell’interconnessione

Le regole generali: credito d'imposta, percentuali, come si utilizza

Il passaggio al credito d’imposta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Tale normativa è applicabile agli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati fino al 15.11.2020 e riconosce un credito d’imposta pari a:

  • 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo all’interconnessione.

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o 30.06.2022 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021), viene applicato l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020. La misura del credito d’imposta è stata modificata e risulta pari a:

  • 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati dall’01.01.2022 al 31.12.2022 o 30.06.2023 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022), tali percentuali scendono al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

 

I soggetti interessati

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. 

Gli esercenti arti e professioni sono esclusi, per espressa previsione di legge, dal beneficio del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0. Sono altresì escluse le imprese con procedura concorsuale in atto e quelle destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

 

Il requisito dell'interconessione

Sotto il profilo oggettivo, i beni materiali strumentali per poter accedere al beneficio fiscale devono rientrare negli elenchi individuati all’interno dell’Allegato A L. 232/2016 e devono essere interconnessi.

Il requisito dell’interconnessione deve essere verificato e attestato attraverso una perizia tecnica asseverata nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 300.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dall’Allegato A L. 232/2016, i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie nonché almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa.

I cinque requisiti obbligatori sono individuati dalla circolare 4/E/2017 e sono i seguenti:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, come già indicato, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E/2021, ha confermato che è possibile l’interconnessione tardiva richiamando anche la risposta all’interpello n. 394 del 08.06.2021.

L’interconnessione può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e l’agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per tutto il periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in oggetto.

Nella circolare in oggetto viene inoltre chiarito che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria anche in beni 4.0, il credito d’imposta viene determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e non il prezzo di riscatto.

Pamela Siego

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

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