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Irap professionisti: per la Cassazione l'esenzione vale anche con costi alti

Con l'ordinanza n. 24670/2015 si precisa che i costi, seppure elevati, delle attrezzature tecniche e delle locazioni finanziarie non sono di per sé indice di autonoma organizzazione

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Irap si o Irap no? In questo caso NO, per la Cassazione. La motivazione 'finale' del del terzo ricorso del'ing. Andrea Ferraro accolto in Cassazione (dopo i primi due gradi di giudizio negativi) è che la presenza di una mera “componente capitalistica”, ancorché di valore rilevante, non è di per sé idonea a presumere l’esistenza di quell’autonoma organizzazione che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad Irap.

La vicenda
Tutto nasce dall'impugnazione, da parte del professionista Ferraro, di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale l’Ufficio finanziario recuperava, per l’anno fiscale 2004, un’Iva indetraibile, relativa ad una fattura passiva ritenuta inesistente, e, per gli anni 2004/2005, la relativa Irap.

Dopo le due respinte in primo e secondo grado, il professionista 'ci riprova' in Cassazione: secondo lui è erronea la sentenza di appello che aveva, per un verso, disconosciuto la detraibilità dell’Iva di una fattura passiva e, per un altro, ritenuto sussistere l’autonoma organizzazione in capo al professionista, ai fini Irap, rappresentata da una considerevole “componente capitalistica” desumibile dal costo elevato delle attrezzature tecniche e da ingenti locazioni finanziarie.

I motivi dell'accoglimento
La Cassazione ha dato ragione al professionista, accogliendo il ricorso: la parte più importante dell'ordinanza è quella relativa in particolare all’indetraibilità dell’Iva. La Suprema corte richiama infatti l’articolo 54 Tuir sul reddito di lavoro autonomo, il quale dispone che lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute. Per cui, nell’ambito del lavoro autonomo, un fattura passiva di acquisto rappresenta una spesa per il professionista nell’anno di competenza in cui la stessa è sostenuta, sempre che la spesa sia inerente, con la conseguenza che il relativo costo è deducibile e l’Iva detraibile.

Per la parte relativa all'autonoma organizzazione, invece, la Cassazione ha precisato che ricorre in due occasioni:
1. Qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione;
2. Qualora il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Per la Corte, il caso in questione non coincide con nessuna delle due occasioni sopracitate, e, pertanto, la presenza di una mera “componente capitalistica”, anche se rilevante, non è di per sé idonea a presumere l’esistenza di quell’autonoma organizzazione che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad Irap professionisti.

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