Isolamento acustico dei solai: il difetto non basta per chiamare in causa progettista e direttore lavori
Un’ordinanza della Cassazione affronta il tema dei difetti inerenti all'isolamento acustico nei solai e quello delle responsabilità di progettista e direttore dei lavori. Il ricorso del costruttore è stato dichiarato inammissibile perché non indicava quale specifico obbligo professionale i tecnici avessero violato: la presenza del difetto non basta, da sola, a provare la loro responsabilità.
L’articolo tratta un’ordinanza della Corte di Cassazione dove emerge un tema molto rilevante e interessante ossia i difetti nell'isolamento acustico dei solai di una palazzina di nuova costruzione. Il costruttore, condannato nei confronti degli acquirenti, aveva chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori ma tale richiesta non trova accoglimento nella Corte d’appello, che avrebbe ritenuto non sufficientemente provata la loro responsabilità, perché era stato rilevato che le prime schede tecniche del produttore non prescrivessero il tappetino fonoassorbente quale elemento per la riduzione della trasmissione delle vibrazioni. Il caso giunge in Cassazione dove viene dichiarato inammissibile il ricorso del costruttore in quanto non veniva indicato con precisione quale obbligo concreto i professionisti avrebbero violato.
Che cos’è l’isolamento acustico dei solai e norma di riferimento
Quando si parla di isolamento acustico di un solaio si intende un intervento con il quale si va a ridurre la trasmissione del suono da un ambiente all’altro, garantendo un adeguato comfort abitativo agli ambienti.
Chiarito ciò è chiaro che a prescindere da una nuova costruzione o da una ristrutturazione di un edificio esistente, l’isolamento acustico del solaio diventa essenziale non solo per garantire il comfort degli ambienti (migliorandone il godimento) ma anche per migliorare la privacy della propria abitazione, limitando la trasmissione dei rumori tra i diversi piani.
La norma di riferimento è il D.P.C.M. 5/12/1997 relativo alla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” dove a seconda della destinazione d’uso vengono indicati i valori di isolamento acustico che gli elementi costruttivi devono possedere. Tale norma definisce dei requisiti oggettivi per la verifica delle prestazioni acustiche di un elemento di un involucro edilizio. Prima di allora tali prestazioni erano contemplate da vari provvedimenti legislativi (in primis il decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1965 sui requisiti minimi degli ambienti abitativi) ma demandando al tecnico ogni valutazione in merito.
Difetti acustici nei solai: di chi è la responsabilità?
Una palazzina costruita da un’impresa edile presentava dei solai tra gli appartamenti che non garantivano l’isolamento acustico passivo richiesto per le nuove costruzioni dalla legge quadro sull’inquinamento acustico e dal DPCM 5 dicembre 1997. Gli acquirenti avevano allora avanzato richiesta di risarcimento contro l’impresa costruttrice ma quest’ultima si difende coinvolgendo anche l’architetto, progettista, e l’ingegnere, direttore dei lavori, chiedendo che partecipassero al risarcimento dei danni e agli interventi necessari all'adeguamento.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto una responsabilità condivisa tra impresa, progettista e direttore dei lavori ma la Corte d’appello di Catania ribalta questa conclusione, escludendo la responsabilità dei due professionisti. La consulenza tecnica aveva infatti evidenziato che, al momento della costruzione, le schede del produttore dei solai non prescrivevano l’uso di un tappetino fonoassorbente, indicato solo successivamente. Quindi per i giudici, i tecnici non avevano operato con negligenza, avendo fatto affidamento sulle indicazioni contenute nelle prime schede tecniche del produttore.
Conseguenze di contestazioni troppo generiche
La Suprema Corte precisa che “nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente si limita a lamentare che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni verifica sulla portata in concreto dell'inadempimento addebitato al prestatore d'opera intellettuale ed a genericamente indicare il contenuto degli obblighi del progettista e direttore dei lavori facendo riferimento astratto al “contratto”, al “progetto”, al “capitolato” ed alle “regole della buona tecnica”, riportando una serie di pronunce di questa Corte sul tema, senza specificare in alcun modo quale parte di detti atti, che non vengono né riprodotti, né allegati, imponesse una condotta diversa e, dunque, quale fosse l’inadempimento specifico in concreto addebitato ai singoli professionisti convenuti.”
Il ricorrente ha contestato la decisione in modo troppo generico, richiamando i doveri del progettista e del direttore dei lavori, ma senza indicare quale regola concreta del contratto, del progetto o del capitolato fosse stata violata, non allegando né riportando nemmeno i documenti su cui fondasse la propria censura.
Dall’ordinanza si può estrapolare un principio fondamentale per i tecnici del settore ossia:
la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può essere ricavata automaticamente dalla sola presenza di un difetto nell’edificio ma occorre dimostrare quale specifico dovere professionale sia stato violato.
Scarica l'ordinanza in allegato
Keywords: isolamento acustico, solai, difetti acustici, progettista, direttore dei lavori, DPCM 5 dicembre 1997
FAQ TECNICHE: Isolamento acustico solai: responsabilità di progettista e direttore lavori | Ingenio
Che cosa si intende per isolamento acustico di un solaio?
È la capacità del sistema solaio-pavimento-stratigrafia di limitare la trasmissione dei rumori tra ambienti sovrapposti.
Nel caso dei passi, degli urti e della caduta di oggetti rileva soprattutto il rumore di calpestio.
La prestazione dipende dal solaio, dal massetto, dal rivestimento, dagli strati resilienti e dalle trasmissioni laterali.
In quali edifici rilevano i requisiti acustici passivi?
Il DPCM 5 dicembre 1997 individua requisiti differenti in base alla destinazione d’uso dell’edificio.
Per gli edifici residenziali, il tema riguarda soprattutto le separazioni tra distinte unità immobiliari.
Negli interventi su edifici esistenti l’applicazione va verificata anche alla luce di norme regionali e regolamenti comunali.
Non è corretto estendere automaticamente ogni requisito delle nuove costruzioni a qualunque ristrutturazione.
Quale normativa disciplina il rumore di calpestio nei solai?
Il DPCM 5 dicembre 1997 fissa requisiti acustici passivi per categorie di edifici e grandezze misurate in opera.
Per le abitazioni, il limite del livello di rumore di calpestio normalizzato apparente è generalmente indicato in 63 dB.
L’applicabilità concreta dipende da titolo edilizio, data dell’intervento e categoria dell’immobile.
Un tappetino fonoassorbente risolve sempre il problema?
No. Il tappetino resiliente può concorrere alla riduzione del rumore di calpestio se inserito in una stratigrafia coerente.
La prestazione effettiva dipende anche da continuità dello strato, risvolti perimetrali, giunti, massetto e collegamenti rigidi.
Una scheda del produttore descrive un prodotto o sistema, ma non sostituisce di per sé la verifica progettuale dell’intero pacchetto.
Come si progetta e si controlla una soluzione acustica per il solaio?
Occorre definire il requisito richiesto, valutare la stratigrafia e considerare anche le trasmissioni laterali.
In cantiere sono decisivi continuità del materassino, assenza di ponti acustici e corretta realizzazione delle fasce perimetrali.
Il controllo documentale dovrebbe comprendere progetto, capitolato, schede tecniche, fotografie di posa e verbali.
Il collaudo fonometrico in opera va definito con metodo normato e condizioni di prova tracciabili.
Quali controlli servono nel tempo e quali sono le criticità di durabilità?
Le prestazioni possono essere compromesse da interventi successivi, forature, fissaggi rigidi, sostituzione delle pavimentazioni o degrado degli strati resilienti.
La manutenzione deve evitare collegamenti rigidi tra pavimento galleggiante, pareti e impianti.
In caso di contestazione, vanno conservati documenti di progetto, varianti, dichiarazioni di posa e risultati delle prove.
[Verificare specifica tecnica/norma] per caratteristiche e vita utile del prodotto impiegato.
Quale errore probatorio evidenzia l’ordinanza della Cassazione?
Il costruttore non può limitarsi a richiamare in astratto contratto, progetto, capitolato e regole della buona tecnica.
Deve allegare e indicare quale specifica previsione imponesse al singolo professionista una condotta diversa.
Il difetto dell’opera può fondare pretese verso il costruttore, ma non sostituisce la prova dell’inadempimento di progettista o direttore lavori.
Questo è il nucleo processuale dell’ordinanza, non un’esclusione generale della responsabilità dei tecnici.
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