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Istituzione del pubblico elenco INI-PEC : obblighi dei professionisti

di professionisti che non hanno comunicato all'Ordine, nel termine di legge, la propria casella di posta elettronica certificata e questo nonostante si tratti non di una mera facolta?, bensi? di un preciso dovere giuridico del professionista

Istituzione del pubblico elenco "INI-PEC" - Posta elettronica certificata - obblighi d i professionisti comunicazione dei dati da parte degli Ordini territoriali degli Ingegneri casi di inadempienza possibili conseguenze - promemoria e sollecito

Il CNI con la Circolare n.467/XVIII Sess./2014 ha ricordato agli Ordini - facendo seguito alla precedente circolare CNI 3 giugno 2013 n.235 ("Istituzione del pubblico elenco INI-PEC - adempimenti degli Ordini provinciali - 8 giugno 2013"), - la necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in tema di indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli iscritti all'albo.

Tale segnalazione si rende necessaria perchè risultano sempre più spesso casi di professionisti che non hanno comunicato all'Ordine, nel termine di legge, la propria casella di posta elettronica certificata e questo nonostante si tratti non di una mera facoltà, bensì di un preciso dovere giuridico dell'iscritto (Ricordiamo che il CNI si è fatto carico di stipulare una convenzione con ARUBA PEC Spa a favore di tutti gli iscritti, - previa la necessaria adesione del proprio Ordine territoriale per ottenere l'assegnazione gratuita di un indirizzo PEC, come riportato nella circolare CNI 21/10/2009 n.273, consultabile sul sito Internet: www.tuttoingegnere.it.).

Altra eventualità è che sia lo stesso Consiglio dell'Ordine a non aver tempestivamente curato l'aggiornamento e la trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti (vecchi o nuovi) alla piattaforma informatica gestita da InfoCamere (e al modello excel predisposto dal CNI, nella forma di tracciato non modificabile, per la gestione dell'anagrafica completa degli iscritti)

E' bene sottolineare, per chiarezza, che l'adempimento in esame è distinto e da non confondere con la trasmissione dei dati degli iscritti ai fini dell'Albo unico nazionale e della formazione continua (su cui v. la circolare CNI 22 / 10/2014 n.440), nonchè con la registrazione della propria PEC, da parte degli iscritti che svolgono i compiti di CTU, al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici fRegIndE) del Ministero della Giustizia, di cui alla circolare CNI 5 / 06/2014 n.380.

Occorre evidenziare, inoltre, che l'adozione e la piena implementazione del sistema della posta elettronica certificata da parte i dei professionisti costituisce un passaggio fondamentale per realizzare il processo di digitalizzazione e scambio dei dati e delle informazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.