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Jobs Act Autonomi: dentro le novità sui contratti dei professionisti

Nuovo Jobs Act Autonomi licenziato al Senato: tra le misure di tutela anche il divieto di recesso senza preavviso, il divieto di termini di pagamento superiori ai 60 giorni, l'obbligo di forma scritta se il professionista la richiede

Come anticipato ieri, nella seduta antimeridiana di mercoledì 10 maggio, il Senato ha dato il via libera definitivo con 158 voti favorevoli, nove contrari e 45 astenuti, al ddl n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, cd. Jobs Act Autonomi.

All'interno delle misure di tutela dei lavoratori, segnaliamo importantissime novità sui contratti dei professionisti a partita IVA. Di fatto, la nuova legge cambia le posizioni ‘preconcette’ di consumatore e professionista, osservando la condizione di debolezza in cui il lavoratore autonomo (sia esso, o meno, iscritto a ordini, albi o elenchi) può venirsi a trovare nei confronti con il suo committente, a prescindere dal fatto che questo sia, o meno, a sua volta, un soggetto professionale.

Il Jobs Act Autonomi prevede anche il futuro rispetto, nei rapporti tra committente e professionista, di alcune regole basilari (la cui mancata osservanza si qualifica come comportamento “abusivo” e, quindi, con la conseguenza del risarcimento del danno a favore del professionista, qualora costui dimostri di averlo subito). Eccole:

  • a) il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede;
  • b) il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto del contratto (è questa dunque una prescrizione assonante con quella di cui all’articolo 118 del Testo unico bancario che restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela);
  • c) il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente, nel caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
  • d) il contratto non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.