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L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri - I chiarimenti del Centro Studi del CNI

Ad un paio di mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i liberi professionisti sono arrivate alcune importanti precisazioni dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri circa l’”estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri”
 

Dall’interpretazione letterale dell’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011 (che recita: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”) e da quella del successivo art. 5 D.P.R. 137/2012 (che recita: “Il professionista è tenuto a stipulare,… , idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, …. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”) il Centro Studi del CNI ha infatti tratto alcune fondamentali considerazioni riportate nella nota n. 67 del 20 maggio 2013.
Il primo importante chiarimento è che la polizza richiesta dalla norma è esclusivamente quella a copertura della “responsabilità civile” (ovvero della responsabilità che ha come conseguenza il “risarcimento del danno ingiustamente causato a terzi” ai sensi dell’art. 2043 c.c.), derivante da errori, negligenze od omissioni nello svolgimento della ”prestazione professionale” richiesta.
Non è quindi oggetto dell’obbligo di legge, la copertura del “rischio professionale” inteso in senso più ampio e non sono da ritenersi quindi obbligatorie coperture accessorie quali per esempio la RCT per danni di carattere non strettamente professionale, la RCO per la responsabilità del professionista in qualità di datore di lavoro, la polizza Infortuni (resa invece obbligatoria per avvocati dalla recente riforma forense) o altre coperture assicurative relative alla conduzione dello studio professionale come la polizza Incendio/Furto spesso vendute in abbinamento alla RC Professionale.
Una seconda precisazione è relativa all’obbligo di comunicazione al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, “degli estremi della polizza RC Professionale, del relativo massimale e di ogni variazione successiva”.
Tale dovere, sottolinea la nota del Centro Studi, è da ritenersi “adempimento diverso e ulteriore” rispetto a quello dell’obbligo di stipula della polizza (la cui inadempienza è di per sé passibile di procedimento disciplinare) e quindi il suo mancato rispetto potrebbe costituire illecito disciplinare a se stante (pur avendo regolarmente adempiuto all’obbligo di stipula). Questo, non solo per mera interpretazione letterale della norma, ma anche in considerazione del fatto che, precisa la nota, la mancata comunicazione delle caratteristiche di polizza potrebbe effettivamente e concretamente condizionare la libera valutazione del cliente relativamente alla scelta del professionista da incaricare.
Altre fondamentali considerazioni riguardano i destinatari dell’obbligo. Il Centro Studi evidenzia che la norma, nel riferirsi espressamente al momento dell’assunzione d’incarico e facendo esplicito riferimento al “cliente”, collega l’obbligo di stipula della polizza all’esercizio fattivo e concreto della libera professione e quindi è da ritenersi che l’obbligo di assicurazione professionale ricada esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitino in modo effettivo l’attività professionale.
In altre parole non è l’iscrizione all’Ordine a far scattare automaticamente l’obbligo, bensì l’esercizio concreto dell’attività professionale proprio perché solo in questo caso il professionista è nella condizione di poter arrecare a terzi quei danni per i quali la norma richiede la polizza.
Possono pertanto ritenersi certamente esclusi dall’obbligo i professionisti iscritti agli Ordini che non esercitino, nemmeno occasionalmente, atti di libera professione tra cui:
- gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza;
- i professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale).
Nel primo caso infatti, ovvero nel caso di ente pubblico, l’unico soggetto formalmente responsabile nei confronti di terzi e quindi l’unico soggetto tenuto al risarcimento di eventuali danni, è l’ente stesso.
Il professionista che sia dipendente pubblico rimane però personalmente responsabile, ai sensi del Testo Unico del Pubblico Impiego , del pregiudizio economico causato all’Ente in caso di colpa grave: in questo caso quindi l’Ente ha il diritto di rivalersi nei suoi confronti. E poiché la legge del 24 dicembre 2007 n.244, “finanziaria 2008”, ha sancito la nullità delle polizze stipulate per tale rischio dall’ente di appartenenza, ne deriva che è il singolo professionista a dover stipulare autonomamente tale copertura assicurativa (Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave).
Ovviamente poi se l’ingegnere dipendente pubblico dovesse effettuare prestazioni professionali anche in nome e per conto proprio nel medesimo periodo (qualora il rapporto di lavoro non sia coperto da esclusiva) tornerebbe ad essere soggetto all’obbligo di stipula della polizza RC Professionale al pari dei liberi professionisti “a tempo pieno”.
Lo stesso dicasi per gli ingegneri dipendenti di azienda privata che effettuino anche attività in proprio.
In definitiva, conclude la nota del Centro Studi, la polizza di responsabilità civile non potrà essere richiesta all’atto di iscrizione all’Ordine come mero adempimento burocratico ma sarà il professionista ad essere tenuto alla stipula prima dell’ assunzione di un incarico libero professionale.

 

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Allegati

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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