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La certificazione del credito: il recupero dei crediti nei confronti Pubbliche Amministrazioni

Con una serie di decreti ministeriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata data attuazione all’innovativo istituto della certificazione del credito, introdotto dal D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, con lo scopo di accelerare la liquidazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle P.A..In particolare la disciplina del recupero dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è basata su di un meccanismo volto ad accelerare il pagamento dei debiti ed ad offrire quindi una maggiore liquidità nei confronti delle imprese

 

Con una serie di decreti ministeriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata data attuazione all’innovativo istituto della certificazione del credito, introdotto dal D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, con lo scopo di accelerare la liquidazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle P.A. e con l’obiettivo di creare un sistema nuovo e snellito per accertare la veridicità e l’entità dei suddetti crediti.
In particolare la disciplina del recupero dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è basata su di un meccanismo volto ad accelerare il pagamento dei debiti ed ad offrire quindi una maggiore liquidità nei confronti delle imprese, fortemente danneggiate dai ritardi nel saldo dei debiti da parte delle P.A..
Andando ad osservare la disciplina nel concreto, oggetto di applicazione di questo sistema certificativo sono “le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali” purché i crediti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili così come da D.M. del 22 maggio 2012.
La certificazione in questione può essere rilasciata secondo due meccanismi, l’uno ordinario e l’altro basato su di una piattaforma elettronica e nello specifico:
- o utilizzando un apposito modello tramite il quale l’Amministrazione debitrice, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, attesterà la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, o diversamente riscontrerà l’insussistenza o l’inesigibilità del credito;
- ovvero per mezzo di una piattaforma elettronica, ossia un sistema predisposto al relativo iter di certificazione da eseguire on-line, attuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che permetterà lo svolgimento del procedimento di certificazione in forma elettronica dalle amministrazioni accreditate presso la suddetta piattaforma.
Dunque, a ben vedere i due sistemi, aldilà dell’evidente differenza pratica, non modificano l’iter che dovrà essere svolto per l’ottenimento della certificazione, che potrà terminare nel termine di 30 giorni laddove l’Amministrazione debitrice certifichi che il credito presenti tutti le caratteristiche richieste, tenendo presente che, l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non ha alcun valore di provvedimento, non essendo considerabile né come silenzio assenso, né come silenzio diniego, legittimando il creditore unicamente a presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla Ragioneria territoriale dello Stato.
A questo punto, qualora non venisse rilasciata la certificazione richiesta e conseguentemente fosse presentata la suddetta istanza, verrà nominato nel termine di 10 giorni il commissario ad acta ed entro i successivi 50 giorni quest’ultimo provvederà, laddove sussistenti tutti i requisiti necessari, ad emettere il provvedimento di certificazione; a garanzia di una maggiore celerità e praticità della disciplina, l’amministrazione o ente debitore nell’emettere la certificazione accetterà preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
Un aspetto della disciplina in esame che potrebbe considerarsi negativo è dato dalla mancanza di indicazione dell’ammontare degli interessi di mora maturati dal termine contrattuale di pagamento nella certificazione rilasciata, ma come stabilito dalla normativa a riguardo, ciò “non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti” non essendo quindi pregiudicata l’opportunità di esercitare eventuali azioni da parte dell’impresa creditrice.
Una volta ottenuta la certificazione, l’impresa potrà scegliere, come sopra detto, se cedere il credito riconosciutole presso intermediari finanziari abilitati pro soluto, ossia non garantendo l’eventuale inadempimento del debitore pubblico ovvero pro solvendo, in questo caso la garanzia dell’adempimento resta in capo all’impresa, o avrà l’ulteriore possibilità di optare per la compensazione del suo credito nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
A tale proposito si deve sottolineare per un quadro più chiaro, che i debiti utilizzabili per l’istituto della compensazione consistono nelle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti di cui agli artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010, ossia cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi nonché atti di addebito dell’INPS, notificati entro il 30.4.2012, relativi a tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL, altre entrate spettanti all’Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione e ad altre entrate a cui può essere estesa la compensazione con specifico Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza. Inoltre si evidenzia come per effetto delle modifiche apportate dall’art. 13-bis, D.L. n. 52/2012 (convertito in legge n. 94/2012) la disciplina della compensazione è stata estesa anche ai crediti commerciali maturati nei confronti dello Stato degli Enti pubblici nazionali .
Nel caso in cui si ricorra alla compensazione, l’impresa sarà tenuta a presentare la certificazione ottenuta all’agente di riscossione avendo cura, in caso di compensazione parziale delle somme iscritte a ruolo, di indicare le posizioni debitorie che intende estinguere altrimenti, in mancanza, l’Agente della riscossione imputerà il pagamento ex art. 31, D.P.R. n. 602/73; a quanto sopra seguirà un’attivazione dell’Agente della riscossione, il quale avrà a disposizione 3 giorni lavorativi per verificare la veridicità e la validità della certificazione e girare il tutto all’ente debitore.
Se la verifica effettuata dall’Agente avrà esito positivo, conseguirà l’estinzione del debito dell’impresa, ovviamente nei limiti dell’importo corrispondente al credito certificato, nonché l’obbligo, per l’ente debitore, di versare l’importo oggetto di certificazione nelle casse dell’erario. Si mette in evidenza che, qualora vi sia un credito residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo, quest’ultimo potrà essere utilizzato solamente se alla copia della certificazione si aggiungerà attestazione dell’avvenuta compensazione e dell’ammontare del credito impiegato.
È importante evidenziare che in alcuni casi normativamente previsti, la certificazione non potrebbe essere rilasciata, fatte salve le certificazioni già accordate dal debitore in base all’art.11 del D.L. n.78/2010, ossia allorché si tratti di crediti vantati nei confronti di Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento, nei confronti di Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell’ambito dei piani-programmi in cui siano state previste operazioni relative al debito.
A tale proposito il D.M. 19.10.2012 ha in parte modificato la precedente previsione normativa escludendo la certificazione soltanto per i crediti vantati nei confronti degli Enti del SSN delle Regioni sottoposte ai predetti piani di rientro e non anche per quelli vantati direttamente nei confronti delle Regioni stesse ed aggiungendo la previsione relativa ai programmi operativi di prosecuzione dei predetti piani di rientro.
Inoltre alle precedenti ipotesi si aggiunga che non potrà essere rilasciata certificazione allorché siano state attivate azioni giudiziarie, o via siano comunque dei procedimenti giurisdizionali relativi al credito che l’impresa vanta nei confronti della P.A.
Al termine dell’analisi appare evidente che la normativa a riguardo si uniforma con la direttiva comunitaria c.d. Late Payments, avendo lo scopo di abbreviare le attese dei creditori della P.A.. Pertanto, è un sistema meritevole, che può raggiungere il suo scopo solo attraverso una forte attenzione al percorso indispensabile ad accertare l’entità e la veridicità del credito vantato dalle imprese.
L’istituto della certificazione, dunque, tenta di risolvere un problema comune a molte imprese che non riescono a conseguire i dovuti pagamenti dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, o almeno non in tempi ragionevoli e a maggior ragione utile a quelle imprese che essendo allo stesso tempo titolari di debiti, ma anche di crediti nei confronti della P.A., si trovano a dover immediatamente saldare le proprie posizioni debitorie senza avere però la medesima celerità nell’ottenimento dei propri crediti.
Può ritenersi quindi sicuramente valido il tentativo di migliorare il sistema che regola i rapporti tra imprese e P.A. favorendo una maggiore celerità e certezza ed altrettanto si confida che sarà anche l’attuazione dello stesso.