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La compensazione del credito di imposta in beni strumentali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, secondo l’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.


Utilizzo in compensazione

L’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale riguardava:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

La possibilità di utilizzare il credito di imposta in un’unica quota era una facoltà esercitabile sugli investimenti citati effettuati fino al 31 dicembre 2021 (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.3); nel caso in cui tale possibilità non sia stata sfruttata, il contribuente avrebbe comunque potuto scegliere di scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

La compensazione del credito di imposta in beni strumentali

Il momento, la consegna, l'interconnessione

Ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento risulta decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, Tuir (risposta 107/E/2022).

L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel 2022 (secondo anno di agevolazione ai sensi del comma 1055 della Legge di bilancio 2021), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, effettuati ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di bilancio 2021, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Per contro è possibile che il credito utilizzabile in unica soluzione lo scorso anno, o la quota annuale del credito utilizzabile in tre esercizi, non sia stato interamente utilizzato. In tale ipotesi il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

La ritardata interconnessione permette di partire con l’utilizzo di un credito di imposta base, per poi passare al credito di imposta maggiorato solo nel momento di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione, oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.

 

I codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 68/E/2021:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Pertanto, l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2022, della seconda quota di un credito di imposta riferito ad investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2021, recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2021.