La demolizione dell’opera abusiva può incidere sulla sospensione della pena?
La Cassazione, con la sentenza n. 26435/2026, chiarisce quando la sospensione condizionale della pena per reati edilizi può essere subordinata alla demolizione dell'opera abusiva e conferma, nel caso esaminato, il diniego della particolare tenuità del fatto nei reati edilizi.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26435/2026 riguarda una condanna per abuso edilizio ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 380/2001, relativa alla realizzazione senza titolo abilitativo di una copertura a falde di circa 135 mq. Il caso è molto interessante in quanto il ricorrente contestava sia la decisione di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla sospensione condizionale della pena, mentre ha dichiarato inammissibile il secondo motivo. Viene quindi annullata la sentenza in merito al solo primo punto, rinviando la decisione alla Corte d'appello.
Ma vediamo la motivazione del giudice…
Che cos’è la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione di un’opera abusiva
Spesso nei casi di abusi edilizi si sente parlare di sospensione condizionale della pena in quanto subordinata alla demolizione dell’opera abusiva, ma che cosa si intende?
Cerchiamo di spiegare il concetto semplicemente…
La sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva è un istituto previsto dall'ordinamento penale che può consentire al giudice di sospendere l'esecuzione della pena inflitta per un reato edilizio, subordinando eventualmente il beneficio alla demolizione delle opere realizzate abusivamente.
Il caso
Il ricorrente del caso affrontato dalla Suprema Corte viene condannato per aver realizzato senza alcun titolo abilitativo una copertura a falde inclinate di circa 135 metri quadrati. Dopo la condanna in primo grado, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, presenta ricorso in Cassazione contestando due aspetti della decisione.
Da un lato si oppone alla scelta di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva e dall'altro richiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la struttura costituiva soltanto un rialzo di un manufatto già esistente.
La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata automaticamente alla demolizione dell'abuso edilizio
Il punto centrale della decisione riguarda la sospensione condizionale della pena, secondo i giudici della Corte d'Appello la sospensione della pena era subordinata alla demolizione dell'opera abusiva, motivando la scelta con l'esigenza di garantire una maggiore tutela al bene giuridico protetto e ripristinare la situazione precedente all'abuso.
Tuttavia la Cassazione ha una posizione differente ossia i giudici della Suprema Corte chiariscono che “(…) il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (…). A tale stregua, la motivazione addotta in sentenza, riferita alla necessità di garantire maggior tutela al bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice, guardando al solo bene interesse tutelato, non svolge alcuna motivazione, neppure indirettamente, in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto necessario porre l'esecuzione della demolizione dell'opera abusiva come condizione per la fruizione del beneficio, avuto riguardo al profilo soggettivo della ricorrente, della cui incensuratezza si tiene peraltro conto ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti della quale il giudice dovrà, quindi, svolgere una propria valutazione prognostica indicando elementi ostativi alla presunzione che la stessa si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati.”
Il giudice non è obbligato a subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, ma può farlo solo se ne spiega le ragioni. E tra queste ragioni non basta affermare che la demolizione serve a tutelare l'interesse urbanistico infatti il giudice deve valutare anche la personalità dell'imputato e verificare se vi siano elementi che fanno ritenere probabile la commissione di altri reati. Nel caso esaminato, questa valutazione mancava, nonostante il ricorrente fosse incensurato, e per questo viene disposto un nuovo esame sul punto.
In merito al secondo punto i giudici confermano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello. Infatti secondo i giudici l'opera abusiva aveva una consistenza significativa, pari a 135 metri quadrati, ed era stata realizzata in totale assenza di titolo edilizio. Inoltre, il ricorrente aveva sostenuto che la tettoia costituisse il rialzo di un manufatto preesistente, senza però fornire elementi sulla regolarità urbanistica di tale manufatto.
La sentenza ribadisce un principio molto importante in tema di reati edilizi ossia la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione dell'opera abusiva solo con una motivazione concreta e fondata sulla prognosi di futura condotta dell'imputato.
Dalla sentenza la Suprema Corte emerge anche che, nella valutazione della particolare tenuità del fatto, possono assumere rilievo la consistenza dell'abuso e la totale assenza di titolo edilizio, come nel caso esaminato.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: sospensione condizionale della pena, demolizione opera abusiva, abuso edilizio, reati edilizi, particolare tenuità del fatto, art. 44 d.P.R. 380/2001.
FAQ TECNICHE: Sospensione condizionale: demolizione dell’opera abusiva e motivazione
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione di un’opera abusiva?
Sì. L’art. 165 c.p. consente di subordinare la sospensione condizionale all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Nei reati edilizi, la demolizione dell’opera abusiva può quindi costituire una condizione del beneficio. La questione centrale riguarda però le modalità e la motivazione della subordinazione.
La demolizione è una condizione automatica della sospensione condizionale?
No, quando il beneficio viene concesso per la prima volta. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice dispone di una facoltà e deve spiegare perché la demolizione sia necessaria ai fini della prognosi di futura astensione dal reato. Il semplice richiamo alla tutela dell’interesse urbanistico non è sufficiente.
Quale norma disciplina la subordinazione della sospensione alla demolizione?
Il riferimento principale è l’art. 165 c.p., che disciplina gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale. Il giudizio prognostico richiesto per la concessione del beneficio trova invece il proprio riferimento nell’art. 164 c.p. Nel caso dei reati edilizi rileva inoltre l’art. 44 del d.P.R. 380/2001.
Qual è il vantaggio operativo di una corretta motivazione del giudice?
Una motivazione specifica consente di distinguere l’ordine di demolizione dalla sua eventuale utilizzazione come condizione del beneficio. Evita inoltre che la subordinazione venga trattata come conseguenza automatica dell’esistenza dell’abuso. La Corte di Cassazione ha più volte richiesto che la scelta sia collegata alla prognosi individuale sull’imputato.
Che cosa deve valutare il giudice prima di subordinare il beneficio alla demolizione?
Deve formulare il giudizio prognostico previsto dall’art. 164 c.p., considerando gli elementi relativi alla persona dell’imputato e alla possibilità che in futuro commetta ulteriori reati. Nel caso descritto nell’articolo assume rilievo anche l’incensuratezza della ricorrente. La motivazione deve quindi essere individualizzata e non limitarsi alla natura urbanistica dell’illecito.
La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta per un abuso edilizio di 135 m²?
Non esiste una soglia dimensionale automatica che determini, da sola, l'applicazione o l'esclusione dell’art. 131-bis c.p. La consistenza dell’opera costituisce tuttavia uno degli elementi valutabili nell’apprezzamento concreto dell’offesa. Nel caso esaminato, la consistenza di circa 135 m² e l’assenza di titolo edilizio hanno concorso al diniego della particolare tenuità.
Quali errori devono essere evitati nella valutazione dell’abuso?
Non bisogna confondere l’ordine di demolizione con la condizione cui subordinare la sospensione condizionale, né considerare sufficiente il solo riferimento alla tutela urbanistica. Occorre inoltre verificare la situazione urbanistico-edilizia del manufatto preesistente quando la difesa sostiene che l’opera abusiva costituisca un semplice rialzo o completamento.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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