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La Digitalizzazione del Settore della Costruzione e la Questione Produttiva

Un articolo di Angelo Ciribini

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Con le evoluzioni del quadro politico nel Nostro Paese è ritornata in auge la «questione settentrionale» (da leggersi, almeno sotto questo punto di vista, non certo rispetto ad altre tematiche, come, ad esempio, l’autonomia differenziata, ma come soddisfazione delle istanze dei ceti produttivi, ovunque essi siano localizzati) anche nelle sue connessioni con la riforma della Amministrazione Pubblica che è stata recentemente oggetto, in senso generale, di una ricerca promossa da The European House - Ambrosetti, ovviamente rivolta all’intero territorio nazionale.

Nel rapporto in materia, nella sezione dedicata alla digitalizzazione, non si fa, in realtà, menzione dell’ambito dei contratti pubblici né del DM 560/2017, citando, invece, altri casi, dalla fatturazione elettronica alla e-health.

Epperò, se rispondesse a verità che la causa principale dei mancati investimenti, già stanziati e deliberati, in lavori pubblici fosse addebitabile alle complicazioni legislativo-burocratiche, aggravate dalle lacune della macchina pubblica e, in particolare, alla lunghezza dei tempi di attraversamento amministrativo, si potrebbe immaginare una adozione estensiva dei processi digitalizzati agli endoprocedimenti al fine di conferire loro maggiore efficienza ed efficacia.

In ogni caso, la ricerca citata riporta la seguente affermazione: "tempo necessario per ottenere un permesso di costruzione: l’Italia si posiziona al 23° posto e al di sotto della media UE; sono necessari oltre 220 giorni, oltre il doppio di quanto è necessario in Germania (126 giorni) e quasi tre volte rispetto al Regno Unito (86 giorni)".

Sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi concernenti i processi autorizzativi 

Si darebbe il caso che forme cosiddette di dematerializzazione, vale a dire di digitalizzazione, dei procedimenti amministrativi concernenti i processi autorizzativi attinenti alla pianificazione urbanistica attuativa e al rilascio dei titoli abilitativi nell’edilizia privata e negli insediamenti produttivi diverranno obbligatorie in Francia a iniziare dal 2022 e in Germania a far data dal 2023, sulla scia, invero, delle originarie esperienze asiatiche, denominate variamente sotto l’ombrello dell’e-permit.

È chiaro che non solo la riduzione dei tempi di istruttoria e di approvazione o di diniego delle richieste dei soggetti privati, ma, soprattutto, l’incremento della qualità dei contenuti delle attività in questione, avrebbe un grande valore in generale nei territori, certo non esclusivamente dell’Italia Settentrionale.

La digitalizzazione di tali processi, che comporterebbe una automazione di alcuni passaggi analitici, potrebbe, e talora lo è in Europa in casi sporadici, attualmente essere effettuata attraverso la definizione di regole computazionali di conformità dedicate, ma, in prospettiva, il grande sforzo «infrastrutturale» dovrebbe riguardare, anzitutto, la traduzione, o meglio la riscrittura, dei dettati e dei vincoli legislativi in modalità leggibili dalla macchina.

È questo un proposito condiviso a livello internazionale, non solo continentale, che, tuttavia, presuppone un notevole impegno, non solamente dal punto di vista tecnologico, ma, soprattutto, giuridico e culturale, come testimoniato dai documenti preparatori sulla Digital Compliance promossi nel Regno Unito dal Centre for Digital Built Britain.

Occorrerebbe, peraltro, di là della digital compliance, immaginare uno sviluppo connesso, oggi difficile da prevedere, della «giustizia amministrativa computazionale» che risolverebbe le ulteriori controversie insorte relative ai processi autorizzativi.

Sotto questo profilo, una «oggettivizzazione» dei criteri di valutazione della conformità potrebbe risultare riduzionista, deresponsabilizzante per i responsabili dei procedimenti amministrativi e stimolante un certo possibile conformismo progettuale all’indirizzo di soluzioni che si considerano preliminarmente validabili.

Parimenti, la autentica machine readability del quadro dei vincoli potrebbe privare una serie di enti competenti coinvolti nei processi autorizzativi di un potere discrezionale interpretativo negoziale o, nel peggiore dei casi, ostativo od ostruzionistico, ma pure eliminerebbe la componente dialettica, ufficiale ed ufficiosa, che intercorre tra gli uffici competenti e i professionisti che operano per conto dei soggetti privati che avanzano le istanze.

Se, poi, una parte del sistema di vincoli localmente espressi fosse ridotta a unità (si pensi al regolamento edilizio unico) le tendenze appena sottolineate sarebbero ulteriormente amplificate.

La trasformazione, perciò, non riguarderebbe solo gli attori della Amministrazione Pubblica, ma avrebbe probabilmente ricadute non banali anche sul tessuto professionale.

Del resto, come dimostrano alcuni applicativi, o meglio alcune piattaforme digitali, disponibili negli Stati Uniti, la disponibilità dei dettati regolamentari espressi in termini numerici specifici per i contesti locali è già associata alla «generazione» semi-automatica di rose di opzioni progettuali conformi, basati anche su forme di intelligenza artificiale.

Le stesse metodologie possono essere utilizzate anche per ottimizzare le esigenze degli stessi sviluppatori immobiliari o delle aziende produttive.

Il complemento ideale a un corpo legislativo di carattere computazionale (non si dimentichi come pure la normazione volontaria di stia orientando verso questo approccio) è costituito da una mappatura geo-spaziale del territorio compatibile colla modellazione informativa, che faciliterebbe la genesi di un mercato immobiliare globale.

Il riferimento alla «questione produttiva» investe, come è palese, la percezione dell’operato della Amministrazione Pubblica nei confronti dei privati cittadini, ma l’ambito più significativo, che correla la verifica computazionale delle istruttorie ai progetti presentati grazie alla gestione digitale, ad esempio, della conferenza di servizi, ha a che fare cogli insediamenti produttivi.

Benché la diffusione delle prassi digitali non si riduca all’adozione della modellazione informativa, essa indubbiamente potrebbe favorirne una disseminazione capillare nei confronti di committenti e di organismi di progettazione di piccola e di media dimensione, a fronte non di una cogenza, bensì di una convenienza.

Ciò che è descritto in questa sede dovrebbe favorire un migliore rapporto tra il soggetto pubblico e quello privato non solo per il fattore temporale, ma anche per quello qualitativo, mitigando i rischi di insuccesso degli interventi e degli investimenti.

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