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La fiscalizzazione dell'illecito edilizio: definizione, caratteristiche, effetti penali e amministrativi

Cosa si intende per fiscalizzazione dell’illecito edilizio: presupposti tecnico-giuridici; effetti sotto il profilo penale ed amministrativo e caratteristiche della sanzione pecuniaria

Con l’espressione “fiscalizzazioni degli abusi edilizi” si vuole intendere l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

L’applicazione delle sanzioni pecuniarie c.d. “fiscalizzazioni” è ammessa dal Legislatore in specifiche ipotesi racchiuse negli articoli 33 e 34 del Testo Unico Edilizia, D.P.R.  n. 380/2001, quando si determina un’oggettiva impossibilità di rimozione dell’abuso edilizio.

Invero, entrambi gli articoli appena richiamati, l’articolo 33 TUE sugli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del permesso di costruire o in totale difformità e l’art. 34 TUE per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedono la fiscalizzazione dell’illecito solo come ipotesi eventuale nel caso in cui le opere abusive non siano demolibili.

Pertanto, il presupposto essenziale per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (cd. fiscalizzazione) si fonda su una relazione dettagliata da parte dell’ufficio tecnico comunale che in maniera oggettiva sotto il profilo strutturale attesti:

  • nell’ipotesi dell’art. 33 TUE che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile;
  • nell’ipotesi dell’art. 34 TUE che la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità. 

La sanzione amministrativa si applica, quindi, solo nel momento in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione.

Tra l’altro la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria è valutata dall’amministrazione soltanto in un momento secondario rispetto all’atto di diffida a demolire e quindi è solo un’eventualità della fase esecutiva subordinata alla circostanza dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi o dell’accertamento del pregiudizio che si potrebbe arrecare alle parti conformi al titolo edilizio.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio: definizione, caratteristiche, effetti penali e amministrativi

Quanto agli effetti della fiscalizzazione sotto il profilo penale e amministrativo

Le procedure della fiscalizzazione dell’illecito edilizio di cui agli articoli 33 e 34 TUE non sono equiparabili ad una sanatoria dell’abuso edilizio, non determinando la regolarizzazione dell’abuso edilizio. 

Non essendo delle sanatorie edilizie ordinarie non determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 380/2001.

Invero, le citate norme ex artt. 33 e 34 TUE lasciano invariate le responsabilità penali di tutti i soggetti responsabili dell’esecuzione delle opere e quindi del direttore dei lavori, del proprietario, del committente e dell’impresa esecutrice.

Dal punto di vista amministrativo, le procedure di fiscalizzazione non legittimano le difformità legate anche alle maggiori dimensioni dell’edificio per superficie e volumetria, cosa che invece avviene con la sanatoria ordinaria realizzata ai sensi dell’art. 36 TUE.

I maggiori volumi e superfici, infatti, non essendo demoliti con conseguente regolarizzazione dell’abuso edilizio, restano illegittimi, anche se sottoposti a sanzione pecuniaria. 

Sul punto si richiama l’indirizzo conforme della giurisprudenza che esprime il seguente principio di diritto: “il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico” (Cons. Stato 5412/2011).

Del resto, il Legislatore quando ha inteso attribuire alla sanzione pecuniaria gli effetti della sanatoria di cui all’art. 36 TUE l’ha evidenziato chiaramente nel testo delle norme. A dimostrazione di tanto, nell’art. 38 TUE rubricato “Interventi eseguiti in base a permesso annullato” il Legislatore ha stabilito espressamente che: “l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36” (cfr. comma 2 dell’art. 38 TUE).

In definitiva, il Legislatore nelle fattispecie di cui agli articoli 36, 37 e 38 del TUE ha stabilito all’evidenza un effetto di regolarizzazione dell’abuso edilizio volto a coprire tutti gli effetti come se si trattasse di una sanatoria ordinaria, al contrario, invece, nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34 TUE le procedure di fiscalizzazione comportano dei limiti relativamente agli effetti della regolarizzazione dell’abuso edilizio.

 

Caratteristiche della sanzione pecuniaria

Quanto alle sanzioni pecuniarie previste nelle procedure di fiscalizzazione ex artt. 33 e 34 TUE appare chiaro dal tenore delle due norme come, nel caso di opere aventi destinazione residenziale, si debba far riferimento ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ci si è chiesti però se gli importi della sanzione conteggiati ai sensi della richiamata legge 27 luglio 1978 n. 392 debbano essere sottoposti a rivalutazione e/o attualizzazione e/o aggiornamento alla data odierna di applicazione della sanzione oppure no.

La giurisprudenza sul punto si è espressa statuendo che: “Il riferimento alla data di esecuzione dell’abuso induce a concludere che la stima delle opere abusive debba essere effettuata considerando lo stato dell’immobile all’epoca della realizzazione dell’intervento, non già il costo attuale al momento dell’applicazione della sanzione” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 3/09/2003 n. 1198).

In conclusione, la sanzione pecuniaria non è soggetta a nessun tipo di rivalutazione/ attualizzazione o aggiornamento ma occorre sempre far riferimento all’epoca dei lavori.

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