Lavori edilizi senza autorizzazione sismica, a ognuno il suo: il Genio Civile sospende, il comune demolisce
In caso di lavori edilizi privi di autorizzazione sismica (se necessaria), quali sono i poteri del Genio Civile?
Lo si chiarisce bene nella sentenza 913/2021 dello scorso 11 febbraio, che tratta del ricorso contro l'ordinanza del Genio Civile regionale con la quale, con riferimento ad un "capannone di 280 mq, copertura di 300 mq ed a manufatti vari" veniva ordinata al ricorrente, quale "committente", "la sospensione immediata dei lavori; di procedere alla nomina del collaudatore; di trasmettere a questa U.O.D. entro 90 giorni certificazione comunale attestante il ripristino dello stato dei luoghi qualora il manufatto sia stato demolito a seguito di ordinanza comunale di demolizione; di presentare presso questa U.O.D. entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto il progetto esecutivo dei lavori in argomento da redigersi in conformità al disposto dell'art. 2 della 1.r. 9/83 s.m.i., evidenziando le opere già eseguite e quelle che eventualmente si rendessero necessarie per rendere il manufatto conforme alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche. In caso di mancata ottemperanza verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 132 sub e) della l.r. 5 del 6.5.2013”;
Tra i vari motivi, si deduce l’incompetenza dell’amministrazione regionale. Sbagliando, visto che il Tar NON accoglie il ricorso. Vediamo perché.
Autorizzazione sismica mancante: ok alla sospensione immediata dei lavori
Non è in contestazione - evidenzia il Tar - che le opere di che trattasi insistono in zona sismica. La legge regionale n. 9 del 1983 ha dettato disposizioni finalizzate alla prevenzione del rischio sismico assegnando alla Regione (cioè al Genio Civile) specifici poteri di vigilanza nella materia.
Come evidenziato dalla difesa regionale, non avendo il ricorrente adempiuto all’obbligo di denuncia dei lavori intrapresi in zona sismica (espressamente prevista dall’art. 2 della citata legge regionale) e non avendola corredata di tutti i documenti ivi indicati, l’amministrazione ha doverosamente sospeso i lavori in questione, assegnando nel contempo un termine per procedere a tutti gli adempimenti di legge. L’art. 6 cit. prevede, infatti, che “2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all’articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all’ articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all’autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell’articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell’articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente”.
La Regione ha, dunque, adottato un atto dovuto e vincolato che risponde a evidenti esigenze cautelari tese a scongiurare i rischi, per l’incolumità pubblica, connessi alla esistenza di opere edili, non collaudate, eseguite in zona sismica (cfr., in termini, T.A.R. Napoli, VI Sezione, 7 giugno 2018 n. 3777).
Senza autorizzazione non c'è permesso di costruire
Il provvedimento impugnato ha come unico (e sufficiente) presupposto l’avvio di lavori edili in zona sismica non denunciati ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge e per i quali non sono stati effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti (deposito del progetto esecutivo e nomina del collaudatore) (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 22 febbraio 2017 n. 1073). A tutela dal rischio sismico, infatti, in forza degli artt. 17 e 18 della legge 64/1974, il privato interessato a realizzare una costruzione, sopraelevazione o riparazione ha l’obbligo di presentare il progetto corredato del calcolo strutturale, a firma di professionista abilitato (ingegnere o architetto), all’Ufficio del Genio civile competente per territorio, il quale, compiuto il prescritto esame, comunica al Comune competente al rilascio del titolo edilizio la propria “autorizzazione”, in assenza della quale i lavori non possono essere intrapresi e portati a termine (cfr. T.A.R. Napoli, III Sezione, 21 giugno 2016 n. 4800).
Infondate, pertanto, si appalesano sia la censura della omessa comunicazione di avvio del procedimento (incompatibile con una misura cautelare che viene in considerazione, con l’ulteriore rilievo che tale adempimento non avrebbe potuto comunque determinare un contenuto dispositivo diverso dell’atto rispetto a quello in concreto adottato), sia quella di difetto di motivazione (essendo chiaramente richiamate nel provvedimento le pertinenti disposizioni normative oltre ai presupposti di fatto).
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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