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Lavori in quota: il ponteggio non basta che sia stabile, deve essere adatto alla lavorazione

La Cassazione chiarisce che, nei lavori in quota, non basta che il ponteggio sia stabile e correttamente montato: deve essere anche funzionale per le lavorazioni previste. Il coordinatore per la sicurezza deve verificare che dispositivi di protezione collettiva e opere provvisionali consentano di raggiungere senza rischi pareti, balconi e parapetti, riducendo al minimo il rischio di caduta dall’alto.

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Quando si tratta di sicurezza niente deve essere dato per scontato e il coordinatore per la sicurezza non deve limitarsi a verificare che un ponteggio sia stabile e formalmente conforme agli schemi di montaggio ma deve anche accertare che permetta di svolgere in sicurezza le lavorazioni previste. La sentenza n. 29103/2026 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio mortale avvenuto durante la ristrutturazione di un edificio. Al centro della vicenda vi è l’adeguatezza di un ponteggio per una lavorazione su una parete con balcone sporgente e, di conseguenza, sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza.


Che cos’è un ponteggio?

I ponteggi sono strutture temporanee utilizzate nei cantieri per realizzare lavorazioni in quota per la costruzione o la manutenzione di edifici e altre opere edilizie.
Le tipologie più diffuse sono:

  • ponteggi a tubi e giunti;
  • ponteggi a telai prefabbricati;
  • ponteggi multidirezionali;
  • ponteggi di sevizio;
  • ponteggi a sbalzo;
  • ponteggi autosollevanti;
  • ponteggi movibili;
  • ponteggi su cavalletti.

La scelta del sistema più adatto dipende dalle caratteristiche del cantiere, dalla tipologia dell’opera, dalle lavorazioni previste, dalla conformazione del prospetto dell'opera su cui intervenire e dagli spazi disponibili. Nei lavori in quota, ossia nelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, il Testo Unico sulla sicurezza (Titolo IV) impone l’adozione di ponteggi o altre opere provvisionali idonee a ridurre il rischio di caduta dall’alto.

Infortunio sul lavoro: il caso

Durante dei lavori di ristrutturazione, un operaio perde la vita dopo essere caduto da una pedana di fortuna realizzata con tavole di legno appoggiate al ponteggio. Il coordinatore della sicurezza era stato condannato in primo grado per l’inadeguatezza del piano di sicurezza e del ponteggio, ma la successiva assoluzione in appello è stata annullata ai soli effetti civili. Secondo la Corte di Bari, l’incidente dipendeva dalla scelta autonoma del datore di lavoro di predisporre una struttura improvvisata senza informarlo. I familiari della vittima ricorrono in Cassazione, sostenendo che la pedana fosse resa necessaria dall’impossibilità di svolgere in sicurezza i lavori con il ponteggio iniziale. Inoltre le parti civili avevano richiamato l’installazione, dopo l’infortunio, di un ulteriore ponteggio per intervenire sulla zona rimasta scoperta.

Ponteggio stabile, ma era davvero adatto ai lavori?

La Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso delle parti civili, annullando l’assoluzione agli effetti civili e rinviando la causa al giudice civile competente. Nella sentenza la Suprema Corte precisa che “La Corte di appello, ritenendo di fare propria tale distinzione, ha riconosciuto che il coordinatore aveva progettato e fatto eseguire l'impalcatura e i ponteggi in maniera strutturalmente corretta, tra l'altro prescrivendo il divieto di realizzazione di ponteggi provvisori e disponendo l'impiego di dispositivi di sicurezza individuale. Dopo tale premessa, che afferisce alla fase della progettazione dell'opera e delle protezioni in relazione al rischio ambientale e di cantiere, la Corte di appello assume che, nella specie, il rischio di caduta dall'impalcatura era stato introdotto dal concreto esplicarsi della prestazione lavorativa e nella specificità delle modalità esecutive della prestazione, considerata la eccentricità e imprevedibilità della realizzazione di una pedana provvisoria, sopraelevata rispetto al piano di calpestio della impalcatura; ha quindi riconosciuto l'attivazione di una serie causale autonoma ed eccezionale da sola sufficiente a determinare l'infortunio. Orbene tale impostazione argomentativa non solo si pone in termini di mero dissenso con la ben più ampia trattazione del giudice di primo grado che, al contrario, aveva ravvisato un eclatante errore nel concepimento e nell'apprestamento di una impalcatura che non consentiva di raggiungere uno sporto e un parapetto platealmente fuori asse rispetto alla verticale dell'impalcato, così da determinare la scorretta prassi lavorativa innestata dal datore di lavoro con i conseguenti risvolti sotto il profilo causale, ma risulta al contempo manifestamente illogica nel limitarsi a riconoscere, come presupposto del proprio argomentare, la strutturale adeguatezza del ponteggio (per modalità di installazione e tenuta), laddove il coordinatore, in fase di progettazione e di esecuzione, avrebbe dovuto altresì verificare che la impalcatura fosse (...) funzionalmente adeguata in relazione alle lavorazioni da svolgere e alle pareti e agli sporti da trattare.”
La Corte d’appello aveva assolto il coordinatore per la sicurezza sostenendo che i ponteggi e impalcatura erano stati progettati e montati correttamente. Il rischio di caduta, quindi, sarebbe nato solo dopo, per una scelta imprevedibile del datore di lavoro: costruire una pedana di fortuna sopra il piano dell’impalcatura per raggiungere un area di lavoro non direttamente accessibile dal ponteggio previsto in progetto.
La Cassazione invece ricorda che il giudice di primo grado aveva individuato un possibile difetto già nell’allestimento originario in quanto il ponteggio non avrebbe consentito di raggiungere in modo pratico e sicuro il balcone e il parapetto, che erano fuori asse rispetto al dispositivo di protezione collettiva. Proprio questa difficoltà, secondo la prima sentenza, può aver indotto il datore di lavoro a ricorrere alla pedana improvvisata, che è poi stata la causa dell'incidente in oggetto.

Il punto giuridico è che:

per il Coordinatore della Sicurezza non basta verificare che un ponteggio sia strutturalmente regolare, cioè montato bene, stabile e conforme nelle sue componenti, ma il tecnico incaricato dovrebbe accertarsi anche dell’adeguatezza funzionale di tale dispositivo di protezione ossia avrebbe dovuto verificare se, per le lavorazioni realmente previste, gli operai potessero raggiungere senza rischi le pareti, gli sporti e i parapetti da ripristinare.

Un ponteggio può essere strutturalmente corretto, ma inadeguato alla lavorazione previste se non consente di operare in maniera sicura.
È quindi doveroso considerare già in fase di progettazione la forma dell’edificio, la presenza di zone difficili da raggiungere e le modalità concrete con cui gli interventi edilizi saranno effettivamente eseguiti.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: ponteggio, sicurezza lavori in quota, coordinatore per la sicurezza, rischio di caduta dall’alto, infortunio sul lavoro in cantiere.


FAQ Tecniche: Ponteggio nei lavori in quota: quando è funzionalmente inadeguato | Ingenio

Che cosa significa ponteggio funzionalmente adeguato?
Significa che il ponteggio, oltre a essere stabile e correttamente montato, deve consentire agli addetti di raggiungere e lavorare in sicurezza sulle parti dell’opera previste. La verifica riguarda quindi accessibilità, quote di lavoro, sporti, balconi, parapetti e lavorazioni effettive. Non coincide con il solo controllo dei componenti o dello schema di montaggio.

Quando si applica la disciplina dei lavori in quota?

Il lavoro in quota è l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a oltre 2 m rispetto a un piano stabile. In tali situazioni occorre pianificare misure di protezione collettiva e, ove necessario, dispositivi di protezione individuale. Il riferimento generale è il d.lgs. 81/2008. [Verificare specifica tecnica/norma]

Qual è il ruolo del coordinatore per la sicurezza rispetto al ponteggio?

Il coordinatore deve verificare la coerenza delle misure di sicurezza con le lavorazioni previste e con i rischi interferenziali del cantiere. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la verifica non poteva fermarsi alla tenuta strutturale dell’impalcatura. Rilevava anche la possibilità concreta di raggiungere le porzioni di facciata da trattare senza ricorrere a soluzioni improvvisate.

Quale vantaggio offre una corretta progettazione dell’opera provvisionale?

Riduce il rischio che l’impresa debba predisporre pedane di fortuna, sovrapposizioni di tavole o altre modifiche non previste. Consente inoltre di programmare correttamente accessi, piani di lavoro, protezioni laterali e sequenza delle lavorazioni. La sicurezza deve essere incorporata nell’organizzazione del cantiere, non affidata a correzioni estemporanee in fase esecutiva.

Come deve essere verificata l’accessibilità di balconi, sporti e parapetti?

Prima dell’avvio dei lavori occorre confrontare il progetto del ponteggio con la geometria reale del prospetto e con le attività da eseguire. Vanno individuate le zone fuori asse, gli elementi aggettanti e i punti in cui il piano di lavoro non consente una posizione operativa sicura. Se necessario, il progetto dell’opera provvisionale deve essere adattato. 

Quali controlli e manutenzioni sono necessari durante l’uso del ponteggio?

Devono essere eseguiti i controlli previsti dal piano di montaggio, uso e smontaggio e dalle istruzioni del fabbricante, oltre alle verifiche dopo eventi che possano alterarne sicurezza o stabilità. Ogni modifica deve essere valutata e gestita da personale competente. Le verifiche devono considerare anche l’eventuale mutamento delle lavorazioni e delle aree da raggiungere. [Verificare specifica tecnica/norma]

Quali errori devono essere evitati?

L’errore principale è considerare conforme un ponteggio solo perché montato secondo schema e apparentemente stabile. Devono essere evitati piani di lavoro improvvisati, tavole semplicemente appoggiate e soluzioni che alterino quote, accessi o protezioni senza preventiva valutazione. È essenziale non separare la verifica dell’opera provvisionale dalle lavorazioni che gli addetti dovranno realmente svolgere.

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