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Le implicazioni contrattuali del BIM: Emergenze e Prospettive

Una nota del prof. Angelo Luigi Camillo Ciribini sulle implicazioni contrattuali del BIM

Qualificare con BIM Kitemark

Il tema che è stato restituito dall'evento organizzato a Milano da BSI Italy l'11 Dicembre 2018 restituisce la necessità di qualificare col BIM Kitemark (ed eventualmente di certificare), oltre che le organizzazioni, coi loro processi digitali, anche le commesse, colle corrispondenti catene di fornitura.
Non si tratta certo di un tema inedito per l'Italia, dato che uno schema per il sistema di gestione BIM, in qualche modo affine, è da tempo offerto da ICMQ, ma entrambe le soluzioni evidenziano significativamente la tematica.

Se la riconfigurazione dei processi gestionali di una organizzazione è ormai una tappa obbligata - ne fa fede, ad esempio, l'atto gestionale previsto dal DM 560/2017 per la Domanda Pubblica - la focalizzazione sui rapporti contrattuali tra le parti in causa, oltre che sui raggruppamenti temporanei relativi a una di esse, nonché sulle relazioni intercorrenti nella catena di fornitura, diviene centrale.

contratto-digitale.jpgLe implicazioni giuridico-contrattuali che ne derivano iniziano a essere rilevanti sostanzialmente perché non sono neutre rispetto alle forme adottate, oltre che per il fatto che un ricorso «inconsapevole» alla modellazione e alla gestione dei dati e delle informazioni in modalità digitali prometta di favorire una assai rigogliosa coltivazione dei conflitti.

Se, infatti, alcuni temi restano forse invarianti (come i contenuti essenziali del capitolato informativo e del piano di gestione informativa, il diritto di accesso selettivo all'ambiente di condivisione dei dati, la tutela della proprietà intellettuale, la cyber security, ecc.), altri, come la allocazione delle decisioni e delle responsabilità sono, invece fortemente condizionati dalla formula contrattuale (appalto, concessione; appalto di sola esecuzione, appalto integrato, ecc.).

A rigor di logica, le forme inerenti all'«integrazione» e tanto più al «partenariato», appaiono promettere maggiori benefici arrecabili dalla gestione computazionale delle informazioni, di quanto non possano farlo le formule più tradizionali, sin qui, peraltro, quelle maggiormente apprezzate e sostenute dal mercato e dagli operatori.
Non è casuale, in effetti, la constatazione che la separazione contrattuale dei ruoli e delle responsabilità corrisponda alla distinzione delle identità degli operatori.

Le implicazioni giuridiche relative a procedimenti e a commesse gestite digitalmente

Attualmente, in verità, la argomentazione più avvertita sotto questi profili, riguarda il passaggio dai contratti transazionali a quelli relazionali.
Questi ultimi sono, in verità, ancora piuttosto ridotti in numero, oltre che circoscritti a una tradizione anglosassone, a opera di soluzioni maggiormente dedicate, come FAC-1, oppure più generali, come JCT o NEC4 (in attesa della revisione operata da FIDIC), ma cruciali, poiché la dimensione della «collaborazione» richiede di essere rigorosamente regolamentata e governata in termini di allocazione del rischio, specie nell'accezione positiva che esso possiede.

A questo proposito, il CCLM sta conducendo la prima sperimentazione dell'adattamento italiano del FAC-1 col Comune di Liscate in occasione di un lavoro di edilizia scolastica.

La questione più intrigante, tuttavia, appare risiedere altrove, nella definizione dei centri di richiesta e di produzione dei dati, nonché della loro strutturazione, vale a dire, all'interno del cosiddetto ambiente di condivisione dei dati, dei flussi scambiati secondo quanto contrattualmente previsto dal capitolato informativo e dal piano di gestione informativa.
Si tratta di un tema complesso, se si pensa solo a come i LOD britannici o statunitensi, che ambivano, valicando il confine angusto del documento, a stabilire una progressione lineare e assoluta della modellazione informativa, saranno sostituiti dai LOIN europei, relativizzati circolarmente in funzione degli obiettivi.

La acquisizione di una maggiore consapevolezza inerente al significato del «dato» fa sì che i procedimenti e i contratti siano traducibili come transazioni di modelli e di strutture dei dati, oltre che di scambi di flussi informativi entro il ciclo di vita delle opere. Naturalmente, una estrema interpretazione di questa definizione rimanda agli smart contract, alla notarizzazione dei dati prodotti e accertati, e così via, ma, soprattutto, più a breve termine, l'attribuzione della paternità dei dati, l'accesso a essi e, infine, i legami che intercorrono tra di essi nell'ecosistema digitale (linked data), costringe a ripensare l'oggetto medesimo dei contratti se essi si riferiscono non più solo alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del cespite fisico, ma anche di quella del suo «gemello digitale», che è dato non tanto dal modello informativo federato, quanto dal modello «virtualizzato» di funzionamento del bene tangibile (e di sua fruizione) e interconnesso a esso come bene immateriale.

In altri termini, se per digital twin non intendiamo banalmente l'aspirazione illusoria di replicare digitalmente l'originale fisico del bene immobiliare oppure infrastrutturale, bensì l'intento di configurare un simulatore del suo comportamento prestazionale e della sua capacità fruitiva, costantemente interconnesso, possiamo intuire come l'oggetto del contratto di esecuzione dei lavori (e di gestione dell'opera) debba inevitabilmente contenere una importante componente intangibile.

Non si tratta più, infatti, di utilizzare la gestione informativa come dispositivo per veicolare le prescrizioni progettuali agli esecutori e ai manutentori per averne una versione aggiornata di ritorno, bensì di commissionare un asset duplice, materiale e immateriale.
Le implicazioni giuridiche relative a procedimenti e a commesse gestite digitalmente non possono essere, perciò, circoscritte alle forme di relazione tra le parti (che, peraltro, nelle forme più radicali di Alliancing metterebbero persino in discussione la nozione stessa di «controparte»), ma investono pure l'oggetto stesso della negoziazione.

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