Le novità 2017 sulla detrazione per interventi antisismici
La legge di Stabilità 2017 ha disposto la proroga anche per l’anno 2017 della detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche ex articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, introducendo tuttavia alcune novità rispetto a quanto previsto per il 2016.
In particolare è stato modificato l’articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 il quale ora dispone che a decorrere dall’1.1.2017:
- per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.2017,
- su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una diversa ripartizione della detrazione (da 10 a 5 rate) e un abbassamento dell’aliquota (dal 65% al 50%). Viene tuttavia ampliata la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l’agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive anche ricomprese nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.
Il nuovo comma 1-quater aggiunto all’articolo 16 del D.L. 63/2013 prevede inoltre il potenziamento dell’aliquota della detrazione:
- al 70% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’80% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Si prevede poi che un apposito decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2017, stabilisca le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il successivo e nuovo comma 1-quinquies prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’aliquota della detrazione sia pari:
- al 75% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’85% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche tali ultime detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I soggetti beneficiari della detrazione hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall’1.1.2017) di optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.
Anche le modalità di attuazione di tale disposizione dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della Legge (quindi entro il 1.3.2017).
Infine il nuovo comma 1-sexies dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi in esame rientrino anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
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