Data Pubblicazione:

Le operazioni con l’estero per i contribuenti “forfettari”

Come noto i soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di agevolazioni e semplificazioni in materia di Iva, oltre che di una tassazione agevolata ai fini delle imposte sui redditi. I contribuenti forfetari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta. In relazioni alle operazioni con l’estero, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti; analizziamole nel dettaglio, tenendo in considerazioni i chiarimenti forniti nella circolare n. 10/E/2016.

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE - Articolo di Luca Mambrin
 
Come noto i soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di agevolazioni e semplificazioni in materia di Iva, oltre che di una tassazione agevolata ai fini delle imposte sui redditi.
 
I contribuenti forfetari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
 
In relazioni alle operazioni con l’estero, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti; analizziamole nel dettaglio, tenendo in considerazioni i chiarimenti forniti nella circolare n. 10/E/2016.
 
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi la normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole trovando la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.
 
Quindi, nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfetario dovrà:
  • iscriversi al VIES;
  • assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
  • versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • presentare il modello Intra 2-quater.
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura, oltre che effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
 
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter rese a soggetti comunitari, l’operatore italiano contribuente forfetario deve:
 
  • iscriversi al VIES;
  • emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “inversione contabile”;
  • presentare il modello Intra-1 quater.
Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma dovrà emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.
 
L'ARTICOLO CONTINUA NEL PDF
 

  

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi