Come noto i soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di agevolazioni e semplificazioni in materia di Iva, oltre che di una tassazione agevolata ai fini delle imposte sui redditi.
I contribuenti forfetari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
In relazioni alle operazioni con l’estero, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti; analizziamole nel dettaglio, tenendo in considerazioni i chiarimenti forniti nella circolare n. 10/E/2016.
Rubrica a cura di EUROCONFERENCE - Articolo di Luca Mambrin
Come noto i soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di agevolazioni e semplificazioni in materia di Iva, oltre che di una tassazione agevolata ai fini delle imposte sui redditi.
I contribuenti forfetari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
In relazioni alle operazioni con l’estero, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti; analizziamole nel dettaglio, tenendo in considerazioni i chiarimenti forniti nella circolare n. 10/E/2016.
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi la normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole trovando la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.
Quindi, nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfetario dovrà:
- iscriversi al VIES;
- assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
- versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- presentare il modello Intra 2-quater.
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura, oltre che effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter rese a soggetti comunitari, l’operatore italiano contribuente forfetario deve:
- iscriversi al VIES;
- emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “inversione contabile”;
- presentare il modello Intra-1 quater.
Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma dovrà emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.
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