Appalti Pubblici
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Le Professioni tecniche nel quadro degli Appalti Pubblici

Le Professioni tecniche nel quadro degli Appalti Pubblici

Il quadro attuale delle professioni tecniche affonda la propria origine in una tradizione antica che (almeno nel Lombardo-Veneto) ha trovato una sua affermazione giuridica nelle procedure di accesso alla professione che vedevano la presenza di tre figure professionali con percorsi di accesso assolutamente differenti:
– ruolo professionale dell’ingegnere a cui si poteva accedere dopo aver frequentato il biennio di matematica (università di Pavia o di Padova) e un successivo periodo di tirocinio di tre anni, passati i quali si poteva sostenere l’esame di abilitazione (tre urne contenente domande da estrarre a caso da parte del candidato: superata la prima si poteva passare alla seconda se l’esito era positivo anche in questo caso, si poteva accedere alla terza urna); se il candidato non superava la prova doveva ripetere il periodo di tirocinio per altri due anni, nel caso di una nuova bocciatura il ruolo di ingegnere era negato definitivamente e solo con un ulteriore periodo di tirocinio il candidato poteva partecipare all’esame per il ruolo di architetto, se ulteriormente bocciato poteva solo iscriversi al ruolo di perito agrimensore,
– ruolo professionale dell’architetto a cui si poteva accede dopo aver frequentato l’accademia di Belle Arti (Milano o Venezia) e un successivo periodo di tirocinio di due anni passati i quali era possibile sostenere l’esame di abilitazione (con le stesse modalità stabilite per la figura dell’ingegnere) nel caso di bocciatura il candidato doveva ripetere il tirocinio per un ulteriore anno, se ancora bocciato il candidato poteva accedere automaticamente al ruolo di perito agrimensore.

La riforma Gentile del 1923 (scuola e accesso alle professioni) ha mantenuto i tre livelli per le professioni tecniche: le professioni di ingegnere e di architetto vennero disciplinate con la legge 24 giugno 1923 e con il regio decreto legge 24 gennaio 1924 n. 103 (che con il r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 regolamentò il ruolo professionale del geometra). I ruoli tecnici differenziati (per altro con un riconoscimento a una figura caratterizzata da un percorso formativo limitato alla scuola media superiore) sono sicuramente derivati dal fatto che il mondo universitario nazionale non era in grado di offrire un numero sufficiente di laureati tecnici di cui il Paese sentiva già la necessità.
La complessità del progetto moderno richiede un ruolo tecnico di assoluta preparazione per rimuovere quelle oasi di scarsa professionalità che spesso accompagnano l’attività professionale che vedono l’assoluta mancanza di rispetto di costi e di tempi preventivati.

Noi non possiamo che augurarci una riforma come quella propugnata dal premier Renzi, come primo passo verso la più generale riforma degli appalti pubblici.
Con il Codice, il legislatore ritenne di abbandonare il sistema di affidamento incentrato solo ed esclusivamente sull’appalto a fronte di un progetto redatto a cura e spese della stazione appaltante. Con il perfezionamento dei caratteri e l’ampiamento delle occasioni di affidamento di appalti di progettazione ed esecuzione, è stato (finalmente!) superato il tabù della distinzione tra progetto/progettista ed esecuzione/impresa. Solo che purtroppo sono rimaste inalterate alcune questioni che hanno prodotto situazioni oggi non più sostenibili, quali:
- la polverizzazione delle strutture di progettazione che di fatto costringono o alla costituzione di associazioni temporanee di professionisti o al subappalto di fatto, al fine di garantire la completezza del progetto anche per gli aspetti specialistici (strutture, impianti, …) con il rischio di creare delle criticità nel flusso del informazioni che regolano i rapporti nel team di progetto,
- la polverizzazione delle strutture esecutive che (anche in questo caso) obbligano alla costituzione delle associazioni temporanee d’impresa o alla formazione di consorzi più o meno stabili che sono caratterizzati da strutture organizzative non consolidate,
- la mancata obbligatorietà della progettazione operativa ex ante appalto, con la totale mancanza del progetto del cantiere rendendo labile l’organizzazione del cantiere e il contenuto dei piani di sicurezza,
- la prevalenza del riferimento, ancora oggi, dell’articolato previsto dal codice civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) in materia di appalto laddove le figure e le responsabilità del progettista e del direttore lavori non sono previste, indicando come responsabile del mancato raggiungimento dell’obbiettivo il solo appaltatore, come se l’impresa non fosse contrattualmente obbligata a dare corso all’esecuzione dei contenuti previsti dal progetto.
 

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