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Le unità collabenti prendono il SuperSismabonus 110% ma non il SuperEcobonus 110% senza impiantistica

Agenzia delle Entrate: un edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato

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L'edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico (d. SuperSismabonus) consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma non per quelli energetici, essendo privo degli impianti richiesti dalla normativa, cioè di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell'acqua potabile e della fognatura pubblica.

E' piuttosto interessante l'ultima risposta del Fisco, la n.121/2021 del 22 febbraio, in materia di Superbonus 110%, che riguarda un edificio composto da due immobili collabenti, da demolire e trasformare in 6 unità.

Nello specifico:

  • si potrà beneficiare del Superbonus 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante composto di due unità collabenti classificate F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale, a patto che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) e che gli stessi interventi siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", ex art.3 comma 1 lettera. d) Dpr 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici ammessi al Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto fabbricati, nel rispetto di ogni condizione e adempimento richiesti. La spesa massima ammissibile è di 96 mila euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, così come indicati all'inizio dei lavori e non risultanti alla fine dei lavori;
  • non sono ammesse al Superbonus 110% (SuperEcobonus) le spese di efficientamento energetico considerando che le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell'intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa. L’agevolazione non spetta neanche per il “casottino”, piccola costruzione situata vicino al fabbricato, in quanto anch’essa sprovvista di impianto di riscaldamento;
  • si potrà beneficiare del Superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.

LA RISPOSTA 121/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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