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Legge di stabilità 2016: le novità per il trasporto

Con la legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 645-655) è stato ridefinito il quadro normativo disciplinante il settore relativo all'autotrasporto. Infatti, sono state introdotte alcune misure innovative dirette a ridurre i costi delle imprese, favorire l’innovazione dei veicoli, combattere i fenomeni di abusivismo e di cabotaggio illegale.

FONTE: EUROCONFERENCE

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Con la legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 645-655) è stato ridefinito il quadro normativo disciplinante il settore relativo all'autotrasporto. Infatti, sono state introdotte alcune misure innovative dirette a ridurre i costi delle imprese, favorire l’innovazione dei veicoli, combattere i fenomeni di abusivismo e di cabotaggio illegale.

Queste in sintesi le principali misure previste:

  • recupero delle accise sul gasolio ed esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori. Con la norma si evita l’eliminazione della misura, ma il beneficio non si potrà richiedere per i veicoli euro 2 e inferiori. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli Euro 0 dal 2015;
  • riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. A tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune;
  • sono stati confermati i pedaggi (120 milioni) e la formazione (10 milioni);
  • sono stati aggiunti il “ferrobonus” (20 milioni per servizi di trasporto ferroviario intermodale) e il “marebonus” (45,5 milioni per il trasporto combinato strada-mare);
  • per l’acquisto di autoveicoli di nuova generazione sono stati destinati 40 milioni di euro. La misura è finanziata con l’esclusione dal credito di imposta sulle accise dei veicoli più inquinanti. Ai 40 milioni si aggiunge il 15% dei maggiori risparmi sulle accise;
  • rifinanziato il Fondo di Garanzia: 13 milioni di euro garantiranno l’operatività di una Sezione speciale Trasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Medio Credito Cooperativo sull’esaurimento delle risorse. Le imprese ora potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Sabatini bis”;
  • per l’esonero contributivo viene riconosciuto, a domanda, in via sperimentale  e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande.

Infine, viene reintrodotto l’obbligo di esibire la prova documentale. La norma è volta a sanzionare i vettori esteri che non forniscono una documentazione idonea a dimostrare il trasporto internazionale di merci in corso di svolgimento e cioè un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla norma interna (DDT) o internazionale (CMR, cd. “lettera di vettura internazionale”).

Sono previste sanzioni amministrative da € 400 a € 1200 ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita e, in ogni caso, per non più di 60 gg. Si prevedono, inoltre, sanzioni più severe da 2.000 € a 6.000 nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o presenti delle irregolarità nella compilazione.

Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt. 44 e 46 della Legge 298/1974 e le sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 se, a causa della mancanza di tali documenti, diventi difficilissimo verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo.