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Libero professionista e docente universitario a tempo pieno: quando le due cariche possono convivere?

Anac: per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano come "esclusive"

Professore universitario e libero professionista: i paletti

Un docente universitario a tempo pieno NON può svolgere la libera professione e/o attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive”. Quel che il docente può fare è svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall'Università di appartenenza.

A chiarire il perimetro delle possibilità concesse ad un docente universitario "di ruolo" ci ha pensato l'Anac, che con la delibera 1049/2018 dello scorso 14 novembre, riferita al caso di aggiudicazione di una gara ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) il cui mandante era un professore universitario ordinario a tempo pieno non iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei geologi bensì solamente all’Elenco Speciale.

Incompatibilità nella professione: istanza e orientamento

Secondo l'istante, sebbene autorizzato dall’Università di appartenenza, il professore universitario ordinario a tempo pieno non dovrebbe svolgere attività libero professionale a favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro.

L'Anac specifica, in merito, che:

  • quanto alla nozione di "esercizio di attività libero-professionale", il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le  attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive” in quanto possono essere svolte soltanto dai  professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità;
  • la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, sentenza n. 37 del 14 aprile 2015, ha affermato che "il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de  qua, deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali";
  • la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, ha evidenziato che "l’attività libero professionale consiste in un’attività economica, svolta a  favore di terzi e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale", facendo dunque riferimento ad una nozione di libera professione “sganciata” dall’iscrizione ad albi e dalle riserve di attività previste  nelle varie leggi professionali;
  • per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa  autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente, (…)». Ciò  sembra confermare il divieto assoluto per i professori a tempo pieno di svolgere la libera professione ma la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate  dall’occasionalità e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza.

L’interpretazione che l’Autorità ha accolto, quindi, consiste nel ritenere che per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive”. Resta al docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza.

Il geologo del caso di specie

In relazione al caso di specie si osserva che la professione di geologo è disciplinata dalla legge 112/1963 concernente "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo", che ha istituito l’Albo Professionale (AP) e l’Elenco Speciale (ES), gestiti inizialmente su base nazionale e successivamente su base regionale.

La legge del 1963 non contempla un diverso regime per i professori universitari a tempo pieno e per quelli a tempo definito, essendo tale distinzione stata introdotta successivamente dal dpr 382/1980. All’art. 3 la legge 112/1963 indica invece le attività qualificate come esclusive della professione di geologo. Vi rientrano tra le altre:

  • a) l'esecuzione  di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario,  fotogeologia, cartografia geologica;
  • b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti,  cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
  • c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo, etc...

Perciò che concerne la fattispecie in esame, si evidenzia quindi che il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori adottato dalla Università, in cui il professore è docente a tempo pieno, dispone all’art.3 (“Attività incompatibili”) che "è fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a favore di terzi, ossia  quelle attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere  della abitualità, sistematicità e continuità".

Dunque il citato Regolamento pone espressamente il divieto per i docenti a tempo pieno di svolgere attività libero-professionali che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità: in tal senso, l'autorizzazione dell'Università al Professore desta perplessità tenuto conto che il bando di gara in oggetto richiedeva per la figura del geologo un professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire le prestazioni relative alla redazione della relazione geologica. 

Alla  luce di tutto ciò, si rileva che la condizione del Professore potrebbe rivelarsi non coerente con le disposizioni vigenti, anche universitarie, ma non spetta all’Anac l’accertamento in fatto della predetta incompatibilità.

In relazione, infine, alla lamentata “inesatta ed incongrua valutazione delle  offerte tecniche presentate”, si evidenzia l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nel senso che "le valutazioni, operate dalle commissioni di gara, delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e  del procedimento seguito, meramente opinabile (Cons. Stato sez. V 23 febbraio 2015, n. 882)".

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