Manutentori antincendio senza qualifica: chi può continuare a operare fino al 31 marzo 2027
La qualificazione dei manutentori antincendio è entrata in vigore, ma il DM 22 settembre 2026 consente a chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre di continuare a operare. La possibilità riguarda solo le tipologie indicate nella domanda e dura fino all’esito della valutazione, comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Aggiungi Ingenio alle tue fonti preferite
Direttamente su Google, senza notifiche o iscrizioni
Aggiungi Ingenio su Google
Il DM 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, modifica il DM 1° settembre 2021, noto come Decreto Controlli, introducendo il nuovo articolo 6-bis. La disposizione disciplina la posizione dei tecnici manutentori antincendio che hanno avviato entro il 25 settembre 2026 la procedura di valutazione dei requisiti, ma non l’hanno ancora conclusa.
Il punto da chiarire è questo: il 31 marzo 2027 non è una nuova scadenza generale per ottenere la qualifica o presentare domanda. È il limite massimo entro cui, alle condizioni previste dal decreto, alcuni soggetti possono continuare a eseguire manutenzioni e controlli mentre attendono l’esito della valutazione. Se la valutazione si conclude prima, la possibilità transitoria termina con essa.
Chi può continuare a svolgere manutenzioni e controlli antincendio
L’articolo 6-bis riguarda i soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal Decreto Controlli. A decorrere da tale data, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli mentre la valutazione è in corso, fino alla sua conclusione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2027.
La possibilità ha anche un preciso limite oggettivo: vale soltanto per le tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio che sono oggetto dell’istanza. Una domanda relativa a determinate tipologie non estende quindi il regime transitorio ad attività diverse.
| Posizione del tecnico | Conseguenza operativa |
|---|---|
| Già qualificato per la tipologia interessata | Opera secondo la qualificazione conseguita. |
| Non ancora qualificato, ma con regolare istanza presentata entro il 25 settembre 2026 | Può continuare le attività comprese nelle tipologie oggetto dell’istanza fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. |
| Senza istanza presentata entro il 25 settembre 2026 | Non rientra nella disposizione transitoria introdotta dall’art. 6-bis. |
La presentazione della domanda entro il termine è dunque decisiva, ma non equivale al conseguimento della qualifica: il tecnico resta soggetto alla valutazione prevista dal decreto. È inoltre necessario verificare che l’istanza sia regolare e che le attività svolte corrispondano alle tipologie indicate.
Perché il 31 marzo 2027 non è una proroga generalizzata
Il DM 22 settembre 2026 non sposta al 31 marzo 2027 l’entrata in vigore dell’articolo 4 del Decreto Controlli, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori. Interviene invece con una disposizione mirata per chi ha presentato l’istanza entro il 25 settembre 2026 e attende che si concluda la valutazione dei requisiti. La pagina istituzionale dei Vigili del Fuoco indica il 25 settembre 2026 come data di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4.
Nelle premesse del nuovo decreto, il Ministero richiama la complessità e i tempi necessari per le valutazioni dei requisiti specifici. La misura serve quindi a disciplinare la prosecuzione delle attività durante questo intervallo, entro confini temporali e materiali definiti.
Per le imprese di manutenzione e per chi affida i controlli, il dato da verificare non è soltanto se il tecnico abbia già ricevuto l’attestato. Occorre considerare anche l’eventuale regolare istanza trasmessa entro il termine, lo stato della valutazione e le tipologie di presidi per cui la domanda è stata presentata. Si tratta di una conseguenza operativa ricavata dai limiti espressamente fissati dall’art. 6-bis.

Istanza entro il 25 settembre senza pre-accordo: cosa chiariscono i Vigili del Fuoco
Alla nuova disposizione si affianca la circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026, pubblicata nella pagina ufficiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dedicata al Decreto Controlli. La circolare fornisce indicazioni operative per le istanze da presentare entro il 25 settembre 2026, affrontando in particolare il caso dei candidati che non disponevano ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore o la sede d’esame.
Limitatamente alle istanze trasmesse entro quella data, il candidato poteva allegare nell’apposito campo del portale «Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati» una dichiarazione sostitutiva, impegnandosi a produrre il pre-accordo una volta sottoscritto e in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione. Il modello è disponibile nella pagina istituzionale dei VVF.
La possibilità di utilizzare la dichiarazione riguarda le domande inviate entro il termine del 25 settembre: non riapre la scadenza per presentare nuove istanze ai fini del regime transitorio. Il chiarimento consente di distinguere la data di trasmissione della domanda dall’integrazione successiva del pre-accordo.
Cosa verificare oggi nelle posizioni dei manutentori
Per applicare correttamente la nuova disciplina a un’attività di manutenzione o controllo, i passaggi essenziali sono:
- Verificare se il tecnico possiede già la qualifica relativa alla tipologia di presidio su cui deve intervenire.
- Se la qualifica non è ancora stata conseguita, verificare la regolare presentazione dell’istanza entro il 25 settembre 2026 e conservarne gli estremi.
- Confrontare l’attività richiesta con le tipologie indicate nella domanda: la prosecuzione consentita dall’art. 6-bis è limitata a queste.
- Seguire l’esito della valutazione, perché la disposizione transitoria cessa alla sua conclusione e comunque non può andare oltre il 31 marzo 2027.
Questa verifica evita due letture opposte, entrambe inesatte: considerare il 31 marzo 2027 come una proroga valida per tutti oppure ritenere che, dal 25 settembre 2026, ogni tecnico privo di attestato debba necessariamente interrompere l’attività, anche se ha presentato una regolare istanza nei termini.
I documenti ufficiali
- DM 22 settembre 2026, testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026.
- Pagina ufficiale VVF sul Decreto Controlli, dalla quale scaricare la circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026 e il modello di autocertificazione sostitutiva del pre-accordo.
FAQ sulla qualificazione dei manutentori antincendio
Chi non ha ancora ottenuto la qualifica può continuare a lavorare?
Sì, se ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026. Può continuare a eseguire manutenzioni e controlli soltanto per le tipologie indicate nella domanda, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Il termine del 31 marzo 2027 vale per tutti i manutentori?
No. Il DM 22 settembre 2026 non introduce una proroga generalizzata dell’obbligo di qualificazione. Il 31 marzo 2027 è il limite massimo della disposizione transitoria riservata a chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026; se la valutazione si conclude prima, la prosecuzione prevista dall’art. 6-bis termina prima.
La domanda era valida se mancava il pre-accordo con la sede d’esame?
Per le istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, la circolare DCPREV n. 20188 ha consentito di allegare nell’apposito campo del portale una dichiarazione sostitutiva, con l’impegno a produrre successivamente il pre-accordo. La mancanza iniziale di quest’ultimo, in presenza della dichiarazione, non impedisce di per sé l’istruttoria; resta necessaria la successiva integrazione
Antincendio
Tutto sull’antincendio: normative, impianti, tecnologie, progettazione e gestione del rischio. Una guida tecnica completa con articoli, approfondimenti e soluzioni a cura degli esperti di INGENIO.
Professione
Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
