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Manutenzione straordinaria e Iva su acquisto beni finiti: chiarimenti fiscali

L’Agenzia delle Entrate spiega la differenza tra acquisto dall’impresa che realizza i lavori e acquisto diretto

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Il Fisco, rispondendo sulla "Posta di FiscoOggi" (a firma Paolo Calderone) ad un recente quesito, fornisce chiarimenti in merito all'Iva che si paga su un acquisto dall’impresa che realizza i lavori e su un acquisto diretto.

Il 'caso' è un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile ad uso abitativo (non prima casa).

Si chiede se:

  • nel caso di acquisto diretto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore;
  • per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d’opera che esegue i lavori.

Il Fisco precisa subito che, di base, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Questa agevolazione si applica però sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, solo in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Quando sulle unità immobiliari abitative (anche non prima casa) si realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’Iva ridotta al 10% è invece prevista sulle prestazioni di servizi (Tabella A – parte III – 127-duodecies allegata al Dpr n. 633/1972). Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Non spetta, pertanto, sull’acquisto effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

NB - nel caso in cui l’appaltatore fornisca anche beni “di valore significativo” (cioè i beni che sono stati individuati dal Dm 29 dicembre 1999) l’Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.