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Marcatura CE nei sistemi impermeabili: limiti e responsabilità progettuali

Nei sistemi impermeabili la marcatura CE viene spesso assunta come garanzia tecnica, sostituendo impropriamente il progetto prestazionale. Questa semplificazione espone progettisti e direttori dei lavori a rischi tecnici e giuridici. La conformità normativa del prodotto non assicura l’idoneità all’uso, né la durabilità del sistema, che dipendono da progettazione, posa, controlli e condizioni di esercizio.

L’articolo analizza il significato giuridico e tecnico della marcatura CE nei prodotti da costruzione, con focus sui sistemi impermeabili. Alla luce del Regolamento (UE) n. 305/2011 e della sua revisione del 2024, viene chiarito che la marcatura CE non costituisce garanzia di idoneità all’uso né sostituisce il progetto prestazionale del sistema. Sono approfonditi i principali fraintendimenti operativi e le responsabilità di progettisti e direttori dei lavori, anche alla luce della recente giurisprudenza.


La marcatura CE. L’alibi tecnico nella progettazione dei sistemi impermeabili

 

Limiti della conformità normativa e responsabilità nella progettazione dei sistemi impermeabili

La marcatura CE rappresenta uno strumento di armonizzazione normativa volto a consentire la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo attestando la conformità di un prodotto ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.

Tuttavia, in ambito edilizio e, in particolare, nel comparto dei sistemi impermeabili, la marcatura CE viene frequentemente interpretata in modo improprio come garanzia di idoneità all’uso, di qualità globale o di correttezza della scelta tecnica. Questo fraintendimento, ampiamente diffuso tra gli operatori della filiera delle costruzioni, ha contribuito nel tempo a una progressiva deresponsabilizzazione delle decisioni progettuali, trasferendo alla marcatura CE un valore che essa non possiede né sul piano tecnico né su quello giuridico.

L’articolo approfondisce i principali fraintendimenti connessi all’uso distorto della marcatura CE, con particolare riferimento al settore dei sistemi impermeabili, ambito che negli ultimi decenni ha registrato un incremento significativo del contenzioso tecnico-legale.

In numerose controversie, infatti, la presenza della marcatura CE viene impropriamente richiamata come elemento difensivo, attribuendole un valore che essa non possiede. Infatti, non costituisce né una garanzia di corretta progettazione del sistema impermeabile tantomeno una un’attestazione della sua idoneità rispetto ad uno specifico impiego.

Questa interpretazione errata genera una pericolosa sovrapposizione di ruoli e responsabilità, nella quale la conformità del prodotto ai requisiti normativi viene chiamata, in modo improprio, a compensare o mascherare carenze progettuali, insufficienze nelle verifiche tecniche e criticità nei controlli esecutivi, con evidenti ripercussioni sulla qualità dell’opera e sulla corretta attribuzione delle responsabilità professionali.

 

Il quadro normativo di riferimento

Nel settore delle costruzioni, il quadro normativo europeo è attualmente disciplinato dal Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR), tuttora applicabile. Nel 2024 l’Unione Europea ha adottato un nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione destinato a sostituirlo progressivamente mediante un periodo transitorio pluriennale con applicazione differenziata per famiglie di prodotto. Il nuovo testo non modifica la funzione giuridica della marcatura CE — quale strumento di libera circolazione e dichiarazione standardizzata delle prestazioni — ma introduce un rafforzamento della tracciabilità informativa, della vigilanza di mercato e degli obblighi documentali.

Fino alla piena applicazione del nuovo regime continua ad applicarsi il Regolamento (UE) 305/2011 il quale stabilisce che:

  • la marcatura CE è subordinata alla redazione della Dichiarazione di Prestazione, nella quale il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali previste dalla norma armonizzata applicabile. Tale dichiarazione non fornisce alcuna indicazione sull’idoneità del prodotto per uno specifico impiego né sulla sua integrazione all’interno di un sistema costruttivo complesso;
  • la marcatura CE non fornisce alcuna indicazione di idoneità per un uso specifico né garantisce l’integrazione di un prodotto in un sistema costruttivo complesso.
  • la funzione della marcatura è legale e di libera circolazione nel mercato unico, non tecnica o progettuale.

Il CPR mira a fornire un “linguaggio tecnico comune” e una descrizione delle prestazioni standard del prodotto; non esaurisce, né può sostituire, l’analisi di progetto e la verifica delle condizioni di impiego.

Questo principio è chiarito esplicitamente dalla Commissione europea, che definisce la marcatura CE come condizione necessaria per l’immissione sul mercato, ma non come garanzia di prestazione in opera.

L’idoneità e la responsabilità all’uso di un prodotto rimangono sempre in capo ai professionisti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e agli utilizzatori finali (imprese e applicatori).

 

Uso improprio della marcatura CE nel settore dei sistemi impermeabili

I sistemi impermeabili sono tra gli ambiti più impegnativi e critici dell’edilizia in quanto la loro efficienza e durabilità dipendono da molteplici fattori, tra cui la progettazione, la preparazione del piano di posa, le condizioni ambientali, la qualità della posa. Tuttavia, la marcatura CE viene spesso utilizzata come argomento commerciale improprio, come scorciatoia decisionale o come alibi per scelte tecniche incoerenti.

Di seguito alcuni degli errori ricorrenti:

  • scelta dei materiali basata unicamente sulla presenza della marcatura senza valutare la stratigrafia complessiva;
  • assemblaggio di “kit” impermeabili composti da prodotti singolarmente marcati CE, ma non verificati come sistema integrato;
  • utilizzo di prodotti marcati CE al di fuori dei campi di applicazione previsti dalle norme armonizzate;
  • interpretazione delle prestazioni dichiarate nella scheda DoP come prestazioni garantite in opera senza considerare che esse si riferiscono a prove standardizzate condotte in ambienti (laboratori) con condizioni controllate (temperatura, umidità, ecc..).

Questi fraintendimenti conducono frequentemente a difetti di funzione e contenziosi, poiché il prodotto conforme non assicura da solo l’efficacia del sistema impermeabile complessivo.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla comunicazione tecnica commerciale. Questi i principali fraintendimenti ricorrenti:

  • marcatura CE = prodotto idoneo all’uso previsto;
  • se il prodotto è provvisto di marcatura CE, non occorre altra verifica.

Tali convinzioni portano ad una serie di gravi errori quali ad esempio:

  • scelta di materiali senza verifica prestazionale di sistema;
  • omissione di verifiche di compatibilità tra prodotti;
  • deresponsabilizzazione del progettista.

In realtà un prodotto può essere perfettamente conforme alla norma armonizzata ma inadatto allo specifico contesto edilizio (clima, sollecitazioni, sistema costruttivo, durabilità richiesta).

La marcatura CE non sostituisce il progetto, le verifiche di calcolo, la valutazione delle condizioni al contorno. Si tratta di un requisito legale minimo ma non costituisce un indicatore di eccellenza.

In questo contesto di generale disinformazione le indicazioni fornite da agenti o tecnici aziendali, spesso basate sulla sola presenza della marcatura CE, possono indurre il tecnico a scelte inappropriate se non supportate da un’analisi progettuale. Dal punto di vista giuridico, tali indicazioni hanno rilevanza solo se formalizzate e tecnicamente dimostrabili.

L’analisi di numerosi contenziosi evidenzia come le principali criticità derivino dall’assenza di un progetto prestazionale del sistema impermeabile, dall’uso improprio della marcatura CE come giustificazione tecnica e dalla carenza di controlli in fase esecutiva. In molti casi, la conformità normativa del prodotto viene erroneamente contrapposta ai difetti funzionali dell’opera. In tal senso, la revisione europea del CPR del 2024 conferma indirettamente questa criticità: il legislatore ha infatti ritenuto necessario introdurre strumenti di informazione digitale e maggiore vigilanza proprio perché la presenza della marcatura CE veniva frequentemente interpretata come garanzia prestazionale anziché come mera dichiarazione normalizzata delle prestazioni.

 

Marcatura CE e responsabilità giuridiche

La giurisprudenza civile italiana ha consolidato il principio secondo cui la conformità normativa di un prodotto non esonera il progettista né il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità. Si riportano alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali:

  • Ordinanza Corte di cassazione n. 27995/2025 - Il direttore dei lavori è responsabile ex art. 1669 c.c. in via extracontrattuale e solidale con l’impresa esecutrice per gravi difetti dell’opera derivanti da carenze di controllo e vigilanza (inclusi difetti di impermeabilizzazione);
  • Ordinanza Corte di cassazione n. 27045/2024 - Ribadisce l’obbligo di “alta vigilanza” del direttore dei lavori, con responsabilità per difetti significativi come quelli legati a impermeabilizzazione, drenaggi e ponti termici;
  • Sentenza n. 18405/2025 (Cassazione) - Il direttore dei lavori risponde contrattualmente per omessa vigilanza e può essere ritenuto responsabile in solido nei casi di gravi difetti non segnalati durante l’esecuzione.

Pertanto, la marcatura CE non assume alcun valore esimente in presenza di vizi o difetti dell’opera e l’uso improprio di un prodotto marcato CE può configurare una responsabilità professionale in capo ai soggetti coinvolti. Nel settore dei sistemi impermeabili tali criticità giuridiche emergono con particolare evidenza, in ragione dell’elevata complessità prestazionale di questi sistemi, il cui comportamento in opera dipende in misura determinante dalla corretta progettazione, dalla scelta del ciclo applicativo, dalla preparazione dei supporti, dalle modalità di posa e dalle condizioni di esercizio.

Non di rado, tuttavia, questa complessità viene ridotta a una presunta “copertura normativa” offerta dalla sola presenza della marcatura CE, con una semplificazione concettuale che genera una rilevante distorsione sul piano delle responsabilità. In tal modo, al prodotto viene attribuito un valore che il quadro regolamentare non gli riconosce, sovrapponendo impropriamente la conformità normativa alla valutazione tecnica e progettuale.

Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza della Corte di cassazione civile ha più volte ribadito che la conformità del materiale alle norme tecniche o regolamentari non è di per sé idonea a dimostrare la correttezza della scelta progettuale, né a escludere la responsabilità dei professionisti coinvolti. È infatti principio costante che la marcatura CE e la rispondenza del prodotto alle norme di settore attestano esclusivamente la legittimità della sua immissione sul mercato, ma non costituiscono in alcun modo una garanzia di idoneità rispetto allo specifico impiego nell’opera realizzata.

Dal punto di vista giuridico, il produttore risponde esclusivamente della conformità del prodotto alla norma armonizzata applicabile e della veridicità delle prestazioni dichiarate nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011. Egli non assume alcuna responsabilità in merito alla scelta del prodotto per uno specifico intervento, né alla sua idoneità rispetto alle condizioni reali di impiego, salvo i casi di dichiarazioni fuorvianti o tecnicamente infondate. La marcatura CE, pertanto, non può essere invocata come estensione implicita della responsabilità del produttore al risultato prestazionale dell’opera.

Diversamente, la responsabilità della scelta tecnica ricade sempre sul progettista, il quale è tenuto a verificare che il sistema impermeabile prescelto sia coerente con le prestazioni richieste dall’opera, con le sollecitazioni previste e con il contesto applicativo specifico. L’adozione di un prodotto marcato CE non esonera il progettista dall’obbligo di valutare i limiti del campo di applicazione della norma di riferimento, né di integrare le informazioni del produttore all’interno di un progetto prestazionale compiuto. In ambito contenzioso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la mera conformità normativa del prodotto non costituisca una scriminante rispetto a errori di progettazione o a scelte tecniche inadeguate.

Analoga posizione è assunta con riferimento al direttore dei lavori, il quale risponde del controllo sull’esecuzione e sulla corretta applicazione in opera del sistema impermeabile.

In diverse pronunce recenti, la Corte di cassazione ha chiarito che la conformità normativa del prodotto non esonera il direttore dei lavori dalla responsabilità per vizi dell’opera derivanti da posa non conforme, carenze esecutive o mancata verifica della compatibilità del prodotto con le condizioni reali di cantiere. Anche in questo caso, la marcatura CE non assume alcuna valenza esimente.

Particolare attenzione merita, infine, il ruolo di agenti e tecnici aziendali. La giurisprudenza distingue nettamente tra indicazioni tecniche formalizzate e dimostrabili e mere affermazioni verbali o commerciali. Solo nel primo caso tali indicazioni possono assumere rilievo ai fini della responsabilità del produttore; diversamente, esse non incidono sul regime delle responsabilità professionali e non possono essere invocate come giustificazione dell’uso improprio di un sistema impermeabile.

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