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Messa in sicurezza anno 2023: in Gazzetta il decreto con 400 mln per ponti, viadotti, strade, efficientamento

Il decreto del 25 luglio 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato lo scorso 11 agosto in Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Poi, a cascata, arriveranno i 'bandi' per la realizzazione delle opere

E' piuttosto importante - soprattutto per le conseguenze a lungo termine - il decreto del 25 luglio 2022 del Ministero dell'Interno (pubblicato nella G.U. dell'11 agosto) col quale sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022.

Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ed efficientamento: 400 mln euro nel 2023 per le opere pubbliche

Interventi edilizi: il perimetro di applicazione

Vediamo in primis di quali interventi parliamo.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  1. di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  2. di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  1. manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  2. manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  1. manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  2. manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  3. manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  4. manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

 

Le richieste dei comuni

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di:

  • 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  • 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica.

I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

 

I bandi

Ovviamente poi, a cascata (cioè dopo l'assegnazione dei contributi da parte del Viminale), arriveranno le procedure di affidamento per la realizzazione delle opere, che interesseranno direttamente o indirettamente anche imprese edili e professionisti tecnici.


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