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Messa in sicurezza di case e condomini pericolanti: senza manutenzione scatta la condanna penale

La Cassazione conferma la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2.400 euro di multa per violazione dell’articolo 677 del Codice penale, per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Omissione di manutenzione dell'edificio

Se il proprietario di un edificio omette di eseguire, a propria cura e spese, entro il termine previsto dall'ordinanza sindacale, le opere indispensabili alla messa in sicurezza dell'immobile che minaccia rovina, creando pericolo per le persone, scatta la condanna penale.

Il principio - piuttosto importante - è contenuto dentro la sentenza 25176/2021 dello scorso 1° luglio della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2.400 euro di multa per violazione dell'art.677 del Codice penale, e riguarda anche gli edifici in condominio e quelli in comproprietà, oltre alle 'case' singole.

 

Rischio concreto ed effettivo di danni alle persone

Il Tribunale - osservano gli ermellini - ha giustificato la decisione sfavorevole ritenendo il livello di "pericolo per le persone", insito nella condotta illecita degli imputati, rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice così elevato da escludere la particolare tenuità del fatto.

Nello specifico, la totale trascuratezza nel provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio, protrattasi per un periodo consistente, aveva determinato la caduta di tegole sulla pubblica via e nel fondo confinante, abitato da altro nucleo familiare, sicché il rischio che una pluralità di persone, che avevano libero accesso nei luoghi interessati, subissero conseguenze alla loro integrità fisica, venendo colpite da elementi della costruzione in corso di deterioramento, era stato concreto ed effettivo.

Un agente della Polizia Municipale, peraltro, aveva personalmente riscontrato e documentato - con alcune fotografie allegate alla relazione di servizio - la caduta delle tegole e pezzi di listello di legno in strada e all'interno del cortile del vicino richiedente l'intervento.

Messa in sicurezza di case e condomini pericolanti: senza manutenzione scatta la condanna penale

Il trattamento sanzionatorio

In merito al 'quantum' della sanzione, la Cassazione osserva che il Tribunale  ha congruamente ancorato al già descritto carattere pericoloso della violazione la scelta di irrogare una pena base solo pecuniaria (invece che detentiva), distante sì dal minimo ma nettamente inferiore al massimo edittale (euro 10.000,00 ex art. 26 cod. pen.) e l'ha diminuita di un terzo per le attenuanti generiche.

Il giudice, una volta determinata la pena pecuniaria all'interno del compasso edittale in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere specificate dall'ad. 133 cod. pen., non ha esercitato la facoltà né di aumentarla sino al triplo o né di diminuirla sino a un terzo per adeguarla alla capacità economica del reo, anche superando i limiti edittali previsti.

In definitiva, la Cassazione conferma la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di ulteriori 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

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