Cessione del Credito | Illuminazione
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Miglioramento efficienza energetica degli impianti di illuminazione: Iva al 10% ma no cessione del credito

Agenzia delle Entrate: i lavori di efficientamento energetico degli edifici sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per quelli di recupero del patrimonio immobiliare

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Per gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione, il Fisco conferma l'aliquota Iva agevolata al 10% (per la società che porta a termine i lavori) ma anche il 'no' alla cessione del credito da parte dei clienti.

Lo si evince dalla risposta n.576 del 10 dicembre delle Entrate, dove si chiarisce che:

  • dal 1° gennaio 2020, per tali lavori, l’opzione "cessione del credito" non esiste più, in quanto il comma 3-ter dell'articolo 10 del DL 34/2019, che aveva previsto questa possibilità anche per gli “interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia…” (lettera h), articolo 16-bis, comma 1, Tuir) è stato abrogato dall’ultima legge di bilancio (160/2019);
  • la norma di riferimento per quel che riguarda l'Iva agevolata al 10% è l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999, secondo cui godono dell'agevolazione le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, come attualmente definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 3 del dpr 380/2001. L’agevolazione in argomento, dopo una serie di proroghe, è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012. Per il Fisco i lavori descritti dall’istante, cioè:
    1. la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti
    2. lo smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire
    3. i servizi logistici
    4. il rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto
    5. il progetto per l'ampliamento dell'impianto elettrico per l'illuminazione di sicurezza
    6. lo studio illuminotecnico relativo all'illuminazione generale e di emergenza,
    rientrano nell'ambito di applicabilità dell'aliquota agevolata, in quanto sono chiaramente riconducibili alle casistiche contemplate nell’art.7 della legge n. 488/1999, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per il relativo svolgimento (contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera).

LA RISPOSTA N.576 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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